Art. 22 
 
                     Deliberazioni dell'azienda 
 
  1.  Le  deliberazioni   dell'azienda   sono   pubblicate   mediante
affissione nel proprio albo pretorio per 10 dieci giorni consecutivi,
rimangono archiviate in un'apposita sezione del sito web dell'azienda
visibile al pubblico e sono immediatamente esecutive,  ad  esclusione
degli atti previsti all'art. 16, commi 5 e 8. 
  2. Per la validita' delle  deliberazioni  occorre  l'intervento  di
almeno  la  meta'  piu'  uno  dei   componenti   del   Consiglio   di
amministrazione e  la  maggioranza  dei  voti  degli  intervenuti.  A
parita' di voti la proposta si intende respinta. 
  3. L'azienda adotta lo statuto ed il regolamento di  organizzazione
e le loro rispettive modifiche,  nonche'  le  deliberazioni  relative
alle   fusioni,   all'estinzione,   all'eventuale   costituzione    e
riconoscimento della personalita' giuridica di diritto privato.  Tali
deliberazioni   sono   sottoposte   all'approvazione   della   Giunta
regionale.