Art. 22 Deliberazioni dell'azienda 1. Le deliberazioni dell'azienda sono pubblicate mediante affissione nel proprio albo pretorio per 10 dieci giorni consecutivi, rimangono archiviate in un'apposita sezione del sito web dell'azienda visibile al pubblico e sono immediatamente esecutive, ad esclusione degli atti previsti all'art. 16, commi 5 e 8. 2. Per la validita' delle deliberazioni occorre l'intervento di almeno la meta' piu' uno dei componenti del Consiglio di amministrazione e la maggioranza dei voti degli intervenuti. A parita' di voti la proposta si intende respinta. 3. L'azienda adotta lo statuto ed il regolamento di organizzazione e le loro rispettive modifiche, nonche' le deliberazioni relative alle fusioni, all'estinzione, all'eventuale costituzione e riconoscimento della personalita' giuridica di diritto privato. Tali deliberazioni sono sottoposte all'approvazione della Giunta regionale.