Art. 23 
 
                    Costituzione di nuova azienda 
 
  1. L'azienda puo' essere costituita anche in  seguito  ad  atti  di
liberalita' o disposizioni testamentarie. 
  2.  La  costituzione  in  azienda  puo'  essere  richiesta,   anche
congiuntamente, tramite fusione da enti  con  personalita'  giuridica
privata. In caso di fusione, lo statuto dell'azienda tiene conto, per
quanto  attuabili,  delle  finalita'  disciplinate  dagli   originari
statuti e delle tavole di fondazione.