Art. 23 Costituzione di nuova azienda 1. L'azienda puo' essere costituita anche in seguito ad atti di liberalita' o disposizioni testamentarie. 2. La costituzione in azienda puo' essere richiesta, anche congiuntamente, tramite fusione da enti con personalita' giuridica privata. In caso di fusione, lo statuto dell'azienda tiene conto, per quanto attuabili, delle finalita' disciplinate dagli originari statuti e delle tavole di fondazione.