Art. 25 
 
                      Liquidazione dell'azienda 
 
  1. Le aziende che si trovano  in  condizioni  economiche  di  grave
dissesto sono soppresse e poste  in  liquidazione  con  le  modalita'
stabilite con deliberazione della Giunta regionale,  sulla  base  dei
principi desumibili dalla legge 1404/1956.