Art. 26 Vigilanza 1. La struttura regionale competente per materia esercita, sulla base dei criteri stabiliti con deliberazione della Giunta regionale, le funzioni di vigilanza sugli organi delle aziende, ivi compresa la dichiarazione di decadenza dei membri dei consigli di amministrazione nei casi previsti dalla legge, nonche' la vigilanza amministrativa sull'attivita' delle stesse.