Art. 26 
 
                              Vigilanza 
 
  1. La struttura regionale competente per  materia  esercita,  sulla
base dei criteri stabiliti con deliberazione della Giunta  regionale,
le funzioni di vigilanza sugli organi delle aziende, ivi compresa  la
dichiarazione di decadenza dei membri dei consigli di amministrazione
nei casi previsti dalla legge, nonche'  la  vigilanza  amministrativa
sull'attivita' delle stesse.