Art. 27 
 
                          Commissariamento 
 
  1. La Giunta regionale dispone lo  scioglimento  del  Consiglio  di
amministrazione  e  la   contestuale   nomina   di   un   commissario
straordinario, che  assume  la  gestione  dell'azienda,  in  caso  di
dimissioni contestuali dalla carica, ovvero rese con atti separati ma
presentate  contestualmente,   da   parte   della   maggioranza   dei
consiglieri. 
  2. La Giunta regionale dispone lo  scioglimento  del  Consiglio  di
amministrazione  e  la   contestuale   nomina   di   un   commissario
straordinario nei casi di gravi violazioni di legge, dello statuto  o
del regolamento di organizzazione, di riscontrata  impossibilita'  al
funzionamento, di gravi irregolarita' nella gestione amministrativa e
patrimoniale, nonche' nelle situazioni di irregolare costituzione del
Consiglio di amministrazione medesimo. 
  3. Il Consiglio di amministrazione dimissionario o sciolto resta in
carica  fino  all'insediamento  del  commissario  straordinario   per
l'ordinaria amministrazione e per l'adozione degli atti indifferibili
e urgenti. 
  4.   Al    commissario    straordinario    competono    l'ordinaria
amministrazione dell'azienda,  nonche'  i  compiti  che  gli  vengono
assegnati nel provvedimento di nomina. 
  5. Al commissario straordinario spetta un compenso,  a  carico  del
bilancio dell'azienda, determinato nel  provvedimento  di  nomina  in
base ai criteri stabiliti con deliberazione della Giunta regionale.