Art. 27 Commissariamento 1. La Giunta regionale dispone lo scioglimento del Consiglio di amministrazione e la contestuale nomina di un commissario straordinario, che assume la gestione dell'azienda, in caso di dimissioni contestuali dalla carica, ovvero rese con atti separati ma presentate contestualmente, da parte della maggioranza dei consiglieri. 2. La Giunta regionale dispone lo scioglimento del Consiglio di amministrazione e la contestuale nomina di un commissario straordinario nei casi di gravi violazioni di legge, dello statuto o del regolamento di organizzazione, di riscontrata impossibilita' al funzionamento, di gravi irregolarita' nella gestione amministrativa e patrimoniale, nonche' nelle situazioni di irregolare costituzione del Consiglio di amministrazione medesimo. 3. Il Consiglio di amministrazione dimissionario o sciolto resta in carica fino all'insediamento del commissario straordinario per l'ordinaria amministrazione e per l'adozione degli atti indifferibili e urgenti. 4. Al commissario straordinario competono l'ordinaria amministrazione dell'azienda, nonche' i compiti che gli vengono assegnati nel provvedimento di nomina. 5. Al commissario straordinario spetta un compenso, a carico del bilancio dell'azienda, determinato nel provvedimento di nomina in base ai criteri stabiliti con deliberazione della Giunta regionale.