Art. 28 Disciplina delle persone giuridiche di diritto privato 1. Le associazioni e le fondazioni di diritto privato risultanti dalla trasformazione delle IPAB: a) sono persone giuridiche di diritto privato senza fine di lucro; b) sono dotate di piena autonomia statutaria e gestionale; c) perseguono scopi di utilita' sociale, utilizzando tutte le modalita' consentite dalla propria natura giuridica. 2. Per quanto non espressamente previsto al presente capo, trovano applicazione le disposizioni di cui al capo III del decreto legislativo 207/2001 e della legge 6 giugno 2016, n. 106 (Delega al Governo per la riforma del Terzo settore, dell'impresa sociale e per la disciplina del servizio civile universale) e correlati decreti attuativi.