Art. 28 
 
       Disciplina delle persone giuridiche di diritto privato 
 
  1. Le associazioni e le fondazioni di  diritto  privato  risultanti
dalla trasformazione delle IPAB: 
    a) sono persone giuridiche  di  diritto  privato  senza  fine  di
lucro; 
    b) sono dotate di piena autonomia statutaria e gestionale; 
    c) perseguono scopi di utilita'  sociale,  utilizzando  tutte  le
modalita' consentite dalla propria natura giuridica. 
  2. Per quanto non espressamente previsto al presente capo,  trovano
applicazione  le  disposizioni  di  cui  al  capo  III  del   decreto
legislativo 207/2001 e della legge 6 giugno 2016, n. 106  (Delega  al
Governo per la riforma del Terzo settore, dell'impresa sociale e  per
la disciplina del servizio civile  universale)  e  correlati  decreti
attuativi.