Art. 29 Controllo e vigilanza 1. La struttura regionale competente per materia approva gli statuti e le relative modifiche, le fusioni, le trasformazioni e le estinzioni delle associazioni e fondazioni di diritto privato derivanti dalla trasformazione delle IPAB, secondo le modalita' previste dal decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361 (Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti di riconoscimento di persone giuridiche private e di approvazione delle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto 'n. 17 dell'allegato 1 della legge 15 marzo 1997, n. 59') e dalle norme regionali attuative. 2. Gli atti di dismissione, di vendita o di costituzione di diritti reali su beni delle persone giuridiche di diritto privato, originariamente destinati dagli statuti e dalle tavole di fondazione delle istituzioni alla realizzazione delle finalita' istituzionali, sono inviati alla struttura regionale competente per materia, la quale, ove ravvisi dei contrasti tra gli stessi e l'atto costitutivo o lo statuto, li invia al pubblico ministero per l'esercizio dell'azione di cui all'art. 23 del codice civile.