Art. 29 
 
                        Controllo e vigilanza 
 
  1. La  struttura  regionale  competente  per  materia  approva  gli
statuti e le relative modifiche, le fusioni, le trasformazioni  e  le
estinzioni  delle  associazioni  e  fondazioni  di  diritto   privato
derivanti dalla  trasformazione  delle  IPAB,  secondo  le  modalita'
previste dal decreto del  Presidente  della  Repubblica  10  febbraio
2000, n. 361 (Regolamento recante norme per  la  semplificazione  dei
procedimenti di riconoscimento di persone  giuridiche  private  e  di
approvazione delle modifiche dell'atto costitutivo  e  dello  statuto
'n. 17 dell'allegato 1 della legge 15 marzo 1997,  n.  59')  e  dalle
norme regionali attuative. 
  2. Gli atti di dismissione, di vendita o di costituzione di diritti
reali  su  beni  delle  persone  giuridiche   di   diritto   privato,
originariamente destinati dagli statuti e dalle tavole di  fondazione
delle istituzioni alla realizzazione delle  finalita'  istituzionali,
sono inviati alla struttura  regionale  competente  per  materia,  la
quale, ove ravvisi dei contrasti tra gli stessi e l'atto  costitutivo
o  lo  statuto,  li  invia  al  pubblico  ministero  per  l'esercizio
dell'azione di cui all'art. 23 del codice civile.