Art. 30 Norme relative al personale 1. Ai sensi dell'art. 4, comma 2 del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338 (Disposizioni urgenti in materia di evasione contributiva, di fiscalizzazione degli oneri sociali, di sgravi contributivi nel Mezzogiorno e di finanziamento dei patronati) convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389, i dipendenti che continuano a prestare servizio presso l'ente anche dopo che esso abbia perduto il carattere di istituzione pubblica hanno facolta' di conservare, a domanda e previa adeguata informativa da parte dell'ente medesimo, il regime pensionistico obbligatorio ed il trattamento di fine servizio previsto per il personale dipendente degli enti locali. 2. La domanda di cui al comma 1 e' presentata all'ente previdenziale, a pena di decadenza, entro il termine di novanta giorni dalla data di trasformazione della natura giuridica dell'ente. 3. Ai dipendenti di cui al comma 1 continuano ad applicarsi, per un periodo di tempo congruo e comunque non inferiore a dodici mesi dalla data di trasformazione della natura giuridica dell'ente, da definirsi in sede di contrattazione con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, le disposizioni di cui al decreto legislativo 165/2001 e dei contratti nazionali collettivi in vigore all'atto della trasformazione stessa. I dipendenti possono presentare domanda di trasferimento ai comuni e alle aziende del Servizio sanitario regionale, ai sensi dell'art. 30, comma 1 del decreto legislativo 165/2001, che deve essere valutata con criterio di priorita'. 4. Le norme di cui al comma 3 si applicano anche ai dipendenti di cui all'art. 19.