Art. 30 
 
                     Norme relative al personale 
 
  1. Ai sensi dell'art. 4, comma 2 del decreto-legge 9 ottobre  1989,
n. 338 (Disposizioni urgenti in materia di evasione contributiva,  di
fiscalizzazione degli  oneri  sociali,  di  sgravi  contributivi  nel
Mezzogiorno  e  di  finanziamento  dei  patronati)  convertito,   con
modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389, i dipendenti  che
continuano a prestare servizio presso  l'ente  anche  dopo  che  esso
abbia perduto il carattere di istituzione pubblica hanno facolta'  di
conservare,  a  domanda  e  previa  adeguata  informativa  da   parte
dell'ente  medesimo,  il  regime  pensionistico  obbligatorio  ed  il
trattamento di fine servizio previsto  per  il  personale  dipendente
degli enti locali. 
  2.  La  domanda  di  cui  al  comma  1   e'   presentata   all'ente
previdenziale, a pena di  decadenza,  entro  il  termine  di  novanta
giorni dalla data di trasformazione della natura giuridica dell'ente. 
  3. Ai dipendenti di cui al comma 1 continuano ad applicarsi, per un
periodo di tempo congruo e comunque non inferiore a dodici mesi dalla
data di trasformazione della natura giuridica dell'ente, da definirsi
in  sede  di   contrattazione   con   le   organizzazioni   sindacali
maggiormente rappresentative,  le  disposizioni  di  cui  al  decreto
legislativo 165/2001 e dei contratti nazionali collettivi  in  vigore
all'atto della trasformazione stessa. I dipendenti possono presentare
domanda di trasferimento  ai  comuni  e  alle  aziende  del  Servizio
sanitario regionale, ai sensi  dell'art.  30,  comma  1  del  decreto
legislativo 165/2001,  che  deve  essere  valutata  con  criterio  di
priorita'. 
  4. Le norme di cui al comma 3 si applicano anche ai  dipendenti  di
cui all'art. 19.