Art. 32 Norma transitoria 1. Le IPAB, sino alla loro trasformazione in aziende o in persone giuridiche di diritto privato, continuano ad essere disciplinate: a) dalla legge 17 luglio 1890, n. 6972 (Norme sulle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza) e dai relativi provvedimenti di attuazione, qualora non siano in contrasto con i principi della presente legge, come previsto dall'art. 21 del decreto legislativo 207/2001; b) dalla legge regionale 19 marzo 1991, n. 10 (Norme in materia di riconoscimento in via amministrativa della personalita' giuridica di diritto privato delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza 'II.PP.A.B.'). 2. I consigli di amministrazione delle IPAB, regolarmente in carica all'entrata in vigore della presente legge, ovvero i commissari straordinari, salvo nel caso in cui il mandato sia stato previamente portato a compimento, restano in carica fino al 31 dicembre dell'anno in cui e' avvenuta la trasformazione in aziende o in persone giuridiche di diritto privato. 3. Le disposizioni contabili previste dalla presente legge si applica dall'anno finanziario successivo a quello in cui e' avvenuta la trasformazione in azienda.