Art. 32 
 
                          Norma transitoria 
 
  1. Le IPAB, sino alla loro trasformazione in aziende o  in  persone
giuridiche di diritto privato, continuano ad essere disciplinate: 
  a) dalla legge 17 luglio 1890, n.  6972  (Norme  sulle  istituzioni
pubbliche di assistenza e beneficenza) e dai  relativi  provvedimenti
di attuazione, qualora non siano in contrasto con  i  principi  della
presente legge, come previsto dall'art. 21  del  decreto  legislativo
207/2001; 
  b) dalla legge regionale 19 marzo 1991, n. 10 (Norme in materia  di
riconoscimento in via amministrativa della personalita' giuridica  di
diritto  privato  delle  Istituzioni  pubbliche   di   assistenza   e
beneficenza 'II.PP.A.B.'). 
  2. I consigli di amministrazione delle IPAB, regolarmente in carica
all'entrata in vigore  della  presente  legge,  ovvero  i  commissari
straordinari, salvo nel caso in cui il mandato sia stato  previamente
portato a compimento, restano in carica fino al 31 dicembre dell'anno
in cui  e'  avvenuta  la  trasformazione  in  aziende  o  in  persone
giuridiche di diritto privato. 
  3. Le disposizioni  contabili  previste  dalla  presente  legge  si
applica dall'anno finanziario successivo a quello in cui e'  avvenuta
la trasformazione in azienda.