Art. 34 Abrogazioni 1. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 32, sono abrogate le seguenti disposizioni: a) la legge regionale 19 marzo 1991, n. 10 (Norme in materia di riconoscimento in via amministrativa della personalita' giuridica di diritto privato delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza 'II.PP.A.B.'); b) la legge regionale 19 marzo 1991, n. 11 (Adeguamento delle norme in materia di riconoscimento in via amministrativa della personalita' giuridica di diritto privato delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza alle direttive contenute nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 febbraio 1990); c) l'art. 1 della legge regionale 29 luglio 2016, n. 16 (Disposizioni di riordino e di semplificazione dell'ordinamento regionale nonche' norme di prima attuazione dell'art. 21 della legge regionale 29 ottobre 2015, n. 23 'Riordino delle funzioni amministrative conferite alle province in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56').