Art. 34 
 
                             Abrogazioni 
 
  1. Fatto salvo quanto  previsto  dall'art.  32,  sono  abrogate  le
seguenti disposizioni: 
    a) la legge regionale 19 marzo 1991, n. 10 (Norme in  materia  di
riconoscimento in via amministrativa della personalita' giuridica  di
diritto  privato  delle  Istituzioni  pubbliche   di   assistenza   e
beneficenza 'II.PP.A.B.'); 
    b) la legge regionale 19 marzo 1991,  n.  11  (Adeguamento  delle
norme in  materia  di  riconoscimento  in  via  amministrativa  della
personalita' giuridica di diritto privato delle Istituzioni pubbliche
di assistenza e beneficenza alle direttive contenute nel decreto  del
Presidente del Consiglio dei ministri 16 febbraio 1990); 
    c)  l'art.  1  della  legge  regionale  29  luglio  2016,  n.  16
(Disposizioni  di  riordino  e  di  semplificazione  dell'ordinamento
regionale nonche' norme di prima attuazione dell'art. 21 della  legge
regionale  29  ottobre  2015,  n.   23   'Riordino   delle   funzioni
amministrative conferite alle province in attuazione  della  legge  7
aprile 2014, n. 56').