Art. 4 IPAB che svolgono attivita' di erogazione di servizi socio-assistenziali e socio-sanitari 1. La trasformazione delle IPAB e' stabilita sulla base del valore della produzione determinato dalle entrate effettive ordinarie quali risultanti dal titolo I, sezione I del conto consuntivo di cui ai modelli allegati al regio decreto 5 febbraio 1891, n. 99 (Approvazione dei regolamenti per l'esecuzione della legge sulle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza). 2. Le IPAB, il cui valore medio della produzione, calcolato con riferimento agli ultimi tre anni di attivita', e' inferiore ad euro 1.500.000,00 si trasformano in associazioni o fondazioni di diritto privato, nel rispetto delle disposizioni statutarie. 3. Le IPAB, il cui valore medio della produzione, calcolato con riferimento agli ultimi tre anni di attivita', e' compreso tra euro 1.500.000,00 ed euro 2.000.000,00, scelgono di trasformarsi in associazioni o fondazioni di diritto privato, nel rispetto delle disposizioni statutarie, ovvero in aziende. 4. Le IPAB, il cui valore medio della produzione, calcolato con riferimento agli ultimi tre anni di attivita', e' superiore a euro 2.000.000,00, si trasformano in aziende. 5. Le IPAB di cui al comma 4, in possesso dei requisiti di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 febbraio 1990 (Direttiva alle regioni in materia di riconoscimento della personalita' giuridica di diritto privato alle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza a carattere regionale ed infraregionale), scelgono se trasformarsi in aziende ovvero in associazioni o in fondazioni di diritto privato, nel rispetto delle disposizioni statutarie. 6. Le IPAB che hanno dato in concessione di servizio l'attivita' principale si trasformano in associazioni o fondazioni di diritto privato, nel rispetto delle disposizioni statutarie. 7. Le aziende in possesso dei requisiti di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 febbraio 1990, possono, in qualsiasi momento, presentare istanza per il riconoscimento, in via amministrativa, della personalita' giuridica di diritto privato.