Art. 4 
 
IPAB   che   svolgono   attivita'   di    erogazione    di    servizi
                socio-assistenziali e socio-sanitari 
 
  1. La trasformazione delle IPAB e' stabilita sulla base del  valore
della produzione determinato dalle entrate effettive ordinarie  quali
risultanti dal titolo I, sezione I del conto  consuntivo  di  cui  ai
modelli  allegati  al  regio  decreto  5   febbraio   1891,   n.   99
(Approvazione dei regolamenti  per  l'esecuzione  della  legge  sulle
istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza). 
  2. Le IPAB, il cui valore medio  della  produzione,  calcolato  con
riferimento agli ultimi tre anni di attivita', e' inferiore  ad  euro
1.500.000,00 si trasformano in associazioni o fondazioni  di  diritto
privato, nel rispetto delle disposizioni statutarie. 
  3. Le IPAB, il cui valore medio  della  produzione,  calcolato  con
riferimento agli ultimi tre anni di attivita', e' compreso  tra  euro
1.500.000,00  ed  euro  2.000.000,00,  scelgono  di  trasformarsi  in
associazioni o fondazioni di  diritto  privato,  nel  rispetto  delle
disposizioni statutarie, ovvero in aziende. 
  4. Le IPAB, il cui valore medio  della  produzione,  calcolato  con
riferimento agli ultimi tre anni di attivita', e'  superiore  a  euro
2.000.000,00, si trasformano in aziende. 
  5. Le IPAB di cui al comma 4, in possesso dei requisiti di  cui  al
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  16  febbraio  1990
(Direttiva  alle  regioni  in   materia   di   riconoscimento   della
personalita' giuridica di diritto privato alle istituzioni  pubbliche
di assistenza e beneficenza a carattere regionale ed infraregionale),
scelgono se trasformarsi in  aziende  ovvero  in  associazioni  o  in
fondazioni  di  diritto  privato,  nel  rispetto  delle  disposizioni
statutarie. 
  6. Le IPAB che hanno dato in concessione  di  servizio  l'attivita'
principale si trasformano in associazioni  o  fondazioni  di  diritto
privato, nel rispetto delle disposizioni statutarie. 
  7. Le aziende in possesso dei  requisiti  di  cui  al  decreto  del
Presidente del Consiglio dei ministri 16 febbraio 1990,  possono,  in
qualsiasi momento, presentare istanza per il riconoscimento,  in  via
amministrativa, della personalita' giuridica di diritto privato.