Art. 6 
 
                          Fusione tra IPAB 
 
  1. Le IPAB aventi sede legale nel medesimo  distretto  di  coesione
sociale  e  medesimi  fini  socio-assistenziali  o  socio-sanitari  o
statutari, come individuato con deliberazione della Giunta regionale,
o in distretti confinanti possono fondersi tra di loro. 
  2. Nel rispetto del limite territoriale definito  al  comma  1,  la
fusione e' altresi' consentita per il  raggiungimento  dei  requisiti
previsti dalla presente legge per la  trasformazione  in  azienda  se
sussistono requisiti socio-assistenziali o socio-sanitari o statutari
comuni. 
  3. E' vietata la fusione tra IPAB aventi  sede  legale  in  regioni
diverse.