Art. 6 Fusione tra IPAB 1. Le IPAB aventi sede legale nel medesimo distretto di coesione sociale e medesimi fini socio-assistenziali o socio-sanitari o statutari, come individuato con deliberazione della Giunta regionale, o in distretti confinanti possono fondersi tra di loro. 2. Nel rispetto del limite territoriale definito al comma 1, la fusione e' altresi' consentita per il raggiungimento dei requisiti previsti dalla presente legge per la trasformazione in azienda se sussistono requisiti socio-assistenziali o socio-sanitari o statutari comuni. 3. E' vietata la fusione tra IPAB aventi sede legale in regioni diverse.