Art. 7 
 
                            IPAB inattive 
 
  1. Le  IPAB  che,  all'entrata  in  vigore  della  presente  legge,
risultano inattive nel campo sociale da almeno  due  anni  o  per  le
quali  risultano  esaurite  o  non  piu'  conseguibili  le  finalita'
previste nelle tavole di fondazione o negli statuti sono estinte  con
deliberazione della Giunta regionale, previa consultazione del comune
in cui hanno sede legale, anche previa nomina di un  commissario,  se
necessario. 
  2. La procedura di  estinzione  di  cui  al  comma  1  puo'  essere
promossa anche dal comune in cui ha sede legale l'IPAB. 
  3. La deliberazione di  estinzione  dispone  il  trasferimento  del
patrimonio, ove esistente, nel rispetto delle tavole di fondazione  e
delle disposizioni testamentarie del fondatore, oppure,  in  mancanza
di disposizioni specifiche, prioritariamente  in  favore  del  comune
dove ha sede legale l'IPAB, oppure, in  subordine,  in  favore  delle
aziende o dei comuni insistenti nel distretto di coesione sociale ove
ha sede legale l'IPAB, oppure, da ultimo, in favore di enti  pubblici
che  operano,  a  vario  titolo,  nel  settore   socio-assistenziale.
Esperite senza esito le opzioni precedenti, si procede ad individuare
un ente privato  operante  nel  settore  socio-assistenziale,  previa
procedura ad evidenza pubblica. 
  4. Qualora il trasferimento del patrimonio sia  stato  disposto  in
favore del  comune  dove  ha  sede  legale  l'IPAB,  degli  eventuali
introiti derivanti da tale procedura beneficera' l'Ente  gestore  dei
servizi sociali territorialmente competente. 
  5. La deliberazione di estinzione di cui  al  comma  3  costituisce
titolo per la trascrizione e la voltura catastale dei beni  a  favore
dell'ente destinatario degli stessi. 
  6. La deliberazione di estinzione dispone  altresi'  l'assegnazione
del personale dipendente agli enti di cui al comma 3. 
  7. Il patrimonio viene trasferito con il  vincolo  di  destinazione
delle risorse a servizi socio-assistenziali e  socio-sanitari,  anche
nel caso di successiva trasformazione dell'ente destinatario. 
  8. Gli enti a cui viene trasferito il  patrimonio  e  il  personale
subentrano  nella  titolarita'  di   tutti   i   rapporti   giuridici
preesistenti all'atto di estinzione.