Art. 7 IPAB inattive 1. Le IPAB che, all'entrata in vigore della presente legge, risultano inattive nel campo sociale da almeno due anni o per le quali risultano esaurite o non piu' conseguibili le finalita' previste nelle tavole di fondazione o negli statuti sono estinte con deliberazione della Giunta regionale, previa consultazione del comune in cui hanno sede legale, anche previa nomina di un commissario, se necessario. 2. La procedura di estinzione di cui al comma 1 puo' essere promossa anche dal comune in cui ha sede legale l'IPAB. 3. La deliberazione di estinzione dispone il trasferimento del patrimonio, ove esistente, nel rispetto delle tavole di fondazione e delle disposizioni testamentarie del fondatore, oppure, in mancanza di disposizioni specifiche, prioritariamente in favore del comune dove ha sede legale l'IPAB, oppure, in subordine, in favore delle aziende o dei comuni insistenti nel distretto di coesione sociale ove ha sede legale l'IPAB, oppure, da ultimo, in favore di enti pubblici che operano, a vario titolo, nel settore socio-assistenziale. Esperite senza esito le opzioni precedenti, si procede ad individuare un ente privato operante nel settore socio-assistenziale, previa procedura ad evidenza pubblica. 4. Qualora il trasferimento del patrimonio sia stato disposto in favore del comune dove ha sede legale l'IPAB, degli eventuali introiti derivanti da tale procedura beneficera' l'Ente gestore dei servizi sociali territorialmente competente. 5. La deliberazione di estinzione di cui al comma 3 costituisce titolo per la trascrizione e la voltura catastale dei beni a favore dell'ente destinatario degli stessi. 6. La deliberazione di estinzione dispone altresi' l'assegnazione del personale dipendente agli enti di cui al comma 3. 7. Il patrimonio viene trasferito con il vincolo di destinazione delle risorse a servizi socio-assistenziali e socio-sanitari, anche nel caso di successiva trasformazione dell'ente destinatario. 8. Gli enti a cui viene trasferito il patrimonio e il personale subentrano nella titolarita' di tutti i rapporti giuridici preesistenti all'atto di estinzione.