Art. 10 
 
                      Modifiche all'articolo 1 
                della legge regionale n. 12 del 2000 
 
  1. Alla fine del comma 2  dell'art.  1  della  legge  regionale  25
febbraio 2000, n. 12 (Ordinamento del sistema  fieristico  regionale)
e'  aggiunto  il  seguente  periodo:   «Gli   esercenti   l'attivita'
fieristica sono  operatori  di  mercato  sottoposti  alle  regole  di
concorrenza.».