Art. 10 Modifiche all'articolo 1 della legge regionale n. 12 del 2000 1. Alla fine del comma 2 dell'art. 1 della legge regionale 25 febbraio 2000, n. 12 (Ordinamento del sistema fieristico regionale) e' aggiunto il seguente periodo: «Gli esercenti l'attivita' fieristica sono operatori di mercato sottoposti alle regole di concorrenza.».