Art. 11 
 
                    Modifiche agli articoli 7 e 8 
                della legge regionale n. 12 del 2000 
 
  1. La lettera a), del comma 1, dell'art. 7, della  legge  regionale
n. 12 del 2000 e' abrogata. 
  2. La lettera b), del comma 3, dell'art. 8, della  legge  regionale
n. 12 del 2000 e' abrogata. 
  3. Alla lettera d), del comma 3, dell'art. 8, della legge regionale
n.  12  del  2000  sono  soppresse   le   seguenti   parole:   «,   e
necessariamente dei soci di parte pubblica». 
  4. Al comma 4-bis, dell'art. 8, della legge  regionale  n.  12  del
2000 le parole «Le lettere b) e d) del comma 3 non si applicano» sono
sostituite dalle  seguenti:  «La  lettera  d)  del  comma  3  non  si
applica».