Art. 11 Modifiche agli articoli 7 e 8 della legge regionale n. 12 del 2000 1. La lettera a), del comma 1, dell'art. 7, della legge regionale n. 12 del 2000 e' abrogata. 2. La lettera b), del comma 3, dell'art. 8, della legge regionale n. 12 del 2000 e' abrogata. 3. Alla lettera d), del comma 3, dell'art. 8, della legge regionale n. 12 del 2000 sono soppresse le seguenti parole: «, e necessariamente dei soci di parte pubblica». 4. Al comma 4-bis, dell'art. 8, della legge regionale n. 12 del 2000 le parole «Le lettere b) e d) del comma 3 non si applicano» sono sostituite dalle seguenti: «La lettera d) del comma 3 non si applica».