Art. 12 Modifiche all'articolo 5 della legge regionale n. 2 del 2016 1. Dopo il comma 1, dell'art. 5, della legge regionale 3 marzo 2016, n. 2 (Norme regionali in materia di organizzazione degli esercizi farmaceutici e di prenotazioni di prestazioni specialistiche ambulatoriali) e' aggiunto il seguente: «1-bis. In mancanza di una graduatoria valida attraverso la quale poter assegnare la sede farmaceutica per il privato esercizio, il termine di cui al comma 1 e' prorogato fino all'approvazione della prima graduatoria utile.».