Art. 12 
 
                      Modifiche all'articolo 5 
                 della legge regionale n. 2 del 2016 
 
  1. Dopo il comma 1, dell'art. 5,  della  legge  regionale  3  marzo
2016, n. 2  (Norme  regionali  in  materia  di  organizzazione  degli
esercizi farmaceutici e di prenotazioni di prestazioni specialistiche
ambulatoriali) e' aggiunto il seguente: 
    «1-bis. In mancanza di una graduatoria valida attraverso la quale
poter assegnare la sede farmaceutica per  il  privato  esercizio,  il
termine di cui al comma 1 e' prorogato  fino  all'approvazione  della
prima graduatoria utile.».