Art. 14 Modifiche all'articolo 16 della legge regionale n. 9 del 2012 1. La rubrica dell'art. 16 della legge regionale 26 luglio 2012, n. 9 (Legge finanziaria regionale adottata a norma dell'art. 40 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40, in coincidenza con l'approvazione della legge di assestamento del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2012 e del bilancio pluriennale 2012-2014. Primo provvedimento generale di variazione) e' sostituita dalla seguente: «Riscossione delle tasse automobilistiche da parte delle banche e di altri soggetti autorizzati». 2. Dopo il comma 1 dell'art. 16 della legge regionale n. 9 del 2012 e' inserito il seguente: «1-bis. Oltre ai soggetti previsti al comma 1, la riscossione delle tasse automobilistiche e' consentita altresi' ai soggetti autorizzati a prestare i servizi di pagamento di cui all'art. 1, comma 2, lettera f), n. 4) del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), a condizione che siano a cio' autorizzati, ai sensi dell'art. 114-novies, comma 4, del medesimo decreto legislativo n. 385 del 1993, ed iscritti al relativo albo.». 3. Al comma 3, dell'art. 16, della legge regionale 26 luglio 2012, n. 9, dopo le parole «di cui al comma 1» sono inserite le seguenti: «e al comma 1-bis».