Art. 14 
 
                      Modifiche all'articolo 16 
                 della legge regionale n. 9 del 2012 
 
  1. La rubrica dell'art. 16 della legge regionale 26 luglio 2012, n.
9 (Legge finanziaria regionale adottata a norma  dell'art.  40  della
legge  regionale  15  novembre  2001,  n.  40,  in  coincidenza   con
l'approvazione della legge di assestamento del bilancio di previsione
per  l'esercizio  finanziario  2012  e   del   bilancio   pluriennale
2012-2014. Primo provvedimento generale di variazione) e'  sostituita
dalla seguente: «Riscossione delle tasse  automobilistiche  da  parte
delle banche e di altri soggetti autorizzati». 
  2. Dopo il comma 1 dell'art. 16 della legge regionale n. 9 del 2012
e' inserito il seguente: 
    «1-bis. Oltre ai soggetti previsti al  comma  1,  la  riscossione
delle tasse  automobilistiche  e'  consentita  altresi'  ai  soggetti
autorizzati a prestare i servizi di  pagamento  di  cui  all'art.  1,
comma 2, lettera f), n. 4) del decreto legislativo 1° settembre 1993,
n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia),  a
condizione  che  siano  a  cio'  autorizzati,  ai   sensi   dell'art.
114-novies, comma 4, del medesimo  decreto  legislativo  n.  385  del
1993, ed iscritti al relativo albo.». 
  3. Al comma 3, dell'art. 16, della legge regionale 26 luglio  2012,
n. 9, dopo le parole «di cui al comma 1» sono inserite  le  seguenti:
«e al comma 1-bis».