Art. 16 
 
          Affidamento e attribuzione alle Agenzie regionali 
               dei beni funzionali alle loro attivita' 
 
  1.   Il   presente    articolo    disciplina    il    completamento
dell'affidamento da  parte  della  Regione  Emilia-Romagna  dei  beni
mobili ed immobili ai seguenti enti  sub-regionali,  che  sono  tutti
dotati di autonomia patrimoniale: 
    a)  Agenzia  regionale  per  la  sicurezza  territoriale   e   la
protezione civile; 
    b) Agenzia regionale per le erogazioni in agricoltura (AGREA); 
    c) Istituto per i beni artistici culturali e naturali (IBACN); 
    d) Agenzia regionale  per  lo  sviluppo  dei  mercati  telematici
(Intercent-Er); 
    e) Agenzia regionale per il lavoro (ARL); 
    f) Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente  e  l'energia
(ARPAE). 
  2. Alle Agenzie di cui al comma 1 e' affidata, con le modalita'  ed
i tempi di cui al presente articolo, la gestione  dei  beni  immobili
appartenenti al demanio  e  patrimonio  disponibile  e  indisponibile
regionale, insistenti sul  territorio,  funzionali  allo  svolgimento
delle attivita' proprie. 
  3. I  beni  immobili  di  proprieta'  regionale  sono  affidati  in
gestione alle Agenzie regionali di cui al comma  1,  con  vincolo  di
destinazione all'esercizio delle proprie  funzioni,  nello  stato  di
fatto, di diritto, conservazione e consistenza in cui attualmente  si
trovano, sulla base di apposita convenzione a titolo gratuito,  nella
quale sono specificati i vincoli gravanti sui beni  stessi  ai  sensi
del decreto legislativo 22 gennaio  2004,  n.  42  (Codice  dei  beni
culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio
2002, n.  137).  Nella  convenzione  sono  altresi'  specificati  gli
impegni  delle  parti  in  merito  agli  interventi  di  manutenzione
ordinaria e straordinaria, agli adeguamenti alle normative edilizie e
di sicurezza, al pagamento delle imposte, contributi e tasse a carico
della proprieta', attuali o di  futura  istituzione.  All'atto  della
presa in consegna dei beni immobili da parte delle Agenzie  regionali
di cui al  comma  1,  le  parti  procedono  in  contraddittorio  alla
redazione di un verbale di consegna, comprendente  l'elenco  puntuale
degli immobili affidati in gestione. 
  4. Per i beni immobili, utilizzati dall'Agenzia  regionale  per  la
sicurezza  territoriale  e  la  protezione  civile  ed  affidati   ad
organizzazioni di volontariato di protezione civile convenzionate con
la Regione, nonche' per i beni rientranti nella gestione del  demanio
idrico statale ed assegnati all'Agenzia stessa ai fini  della  difesa
del suolo e della costa, sara' cura  dell'Agenzia  regionale  per  la
sicurezza territoriale e la protezione civile effettuare la presa  in
carico degli stessi compreso il subentro e  la  regolarizzazione  dei
rapporti d'uso. 
  5. I mezzi di trasporto  e  le  attrezzature  di  proprieta'  della
Regione Emilia-Romagna, attualmente in uso all'Agenzia regionale  per
la sicurezza territoriale e la  protezione  civile,  per  l'esercizio
delle proprie funzioni, vengono  ceduti,  a  titolo  gratuito,  nello
stato di fatto,  di  diritto,  conservazione  e  consistenza  in  cui
attualmente si trovano,  dalla  Regione  all'Agenzia  stessa,  previa
individuazione  dei  singoli  beni,  distinti  per   categorie,   con
specifica determinazione  del  dirigente  regionale  competente,  nel
rispetto di quanto previsto dall'art.  4  della  legge  regionale  25
febbraio 2000, n. 10 (Disciplina dei  beni  regionali  -  Abrogazione
della legge regionale 10 aprile 1989, n. 11). 
  6. I beni  mobili  e  i  beni  mobili  registrati,  utilizzati  per
l'esercizio delle funzioni di gestione previste dall'art.  14,  comma
1, lettere h), i), l) ed m) della legge regionale 30 luglio 2015,  n.
13 (Riforma del sistema di governo regionale e locale e  disposizioni
su Citta' metropolitana di Bologna, Province, Comuni e  loro  Unioni)
di  proprieta'  delle  Province  sono  trasferiti   direttamente   in
proprieta' a titolo gratuito all'Agenzia regionale per  la  sicurezza
territoriale e la protezione civile. 
  7. Entro il 31 dicembre 2017  la  Giunta  regionale  provvede  alla
revisione  dei  rapporti  convenzionali  in  essere  con  le  Agenzie
regionali di cui al comma 1 ed alla definizione  di  nuovi  rapporti,
anche ai fini della riparametrazione del fondo annuale spettante alle
singole Agenzie. La Regione Emilia-Romagna provvedera' esclusivamente
alla fornitura di beni e servizi e ad eventuali locazioni di immobili
previste nell'ambito di tali convenzioni.