Art. 2 
 
                      Modifiche all'articolo 6 
                della legge regionale n. 30 del 1992 
 
  1. Il comma 4 dell'art. 6 della legge regionale 20 luglio 1992,  n.
30 (Programma di  intervento  per  la  sicurezza  dei  trasporti)  e'
sostituito dal seguente: 
    «4.   Ai   componenti   dell'Osservatorio    sono    riconosciute
esclusivamente le spese di trasferta sostenute per l'attivita' svolta
per  l'Osservatorio  medesimo,  con  le  modalita'   previste   dalla
normativa vigente per il personale regionale, secondo la categoria  o
qualifica di appartenenza. Ai presidenti e' riconosciuto il  rimborso
delle spese di trasferta, nei limiti e secondo le  modalita'  vigenti
per i dirigenti regionali.». 
  2. Il comma 7 dell'art. 6 della legge regionale n. 30 del  1992  e'
sostituito dal seguente: 
    «7. L'Osservatorio predispone  con  la  direzione  competente  in
materia di trasporti, d'intesa con le direzioni  generali  competenti
in materia di politiche per la salute, cultura, politiche giovanili e
politiche per la legalita', il programma annuale delle attivita' e lo
sottopone  alla   Giunta   regionale   per   l'approvazione,   previa
informativa alle competenti Commissioni assembleari.». 
  3. Dopo il comma 7, dell'art. 6, della legge regionale  n.  30  del
1992 e' inserito il seguente: 
    «7-bis.  Annualmente  la  Giunta,  unitamente   all'Osservatorio,
presenta  alla  Commissione  assembleare  competente  una   relazione
sull'attivita' svolta e sull'attuazione del programma.».