Art. 2 Modifiche all'articolo 6 della legge regionale n. 30 del 1992 1. Il comma 4 dell'art. 6 della legge regionale 20 luglio 1992, n. 30 (Programma di intervento per la sicurezza dei trasporti) e' sostituito dal seguente: «4. Ai componenti dell'Osservatorio sono riconosciute esclusivamente le spese di trasferta sostenute per l'attivita' svolta per l'Osservatorio medesimo, con le modalita' previste dalla normativa vigente per il personale regionale, secondo la categoria o qualifica di appartenenza. Ai presidenti e' riconosciuto il rimborso delle spese di trasferta, nei limiti e secondo le modalita' vigenti per i dirigenti regionali.». 2. Il comma 7 dell'art. 6 della legge regionale n. 30 del 1992 e' sostituito dal seguente: «7. L'Osservatorio predispone con la direzione competente in materia di trasporti, d'intesa con le direzioni generali competenti in materia di politiche per la salute, cultura, politiche giovanili e politiche per la legalita', il programma annuale delle attivita' e lo sottopone alla Giunta regionale per l'approvazione, previa informativa alle competenti Commissioni assembleari.». 3. Dopo il comma 7, dell'art. 6, della legge regionale n. 30 del 1992 e' inserito il seguente: «7-bis. Annualmente la Giunta, unitamente all'Osservatorio, presenta alla Commissione assembleare competente una relazione sull'attivita' svolta e sull'attuazione del programma.».