Art. 3 Modifiche all'articolo 30 della legge regionale n. 30 del 1998 1. Dopo la lettera c-ter), del comma 1, dell'art. 30, della legge regionale 2 ottobre 1998, n. 30 (Disciplina generale del trasporto pubblico regionale e locale) e' inserita la seguente: «c-quater) la promozione dell'accessibilita' dei veicoli a vario titolo autorizzati al transito in tutte le zone a traffico limitato (ZTL) istituite nei Comuni del territorio regionale dotati di sistemi di controllo elettronico degli accessi, sulla base di appositi accordi tra Comuni interessati e la Regione per la comunicazione dei dati relativi ai veicoli;».