Art. 3 
 
                      Modifiche all'articolo 30 
                della legge regionale n. 30 del 1998 
 
  1. Dopo la lettera c-ter), del comma 1, dell'art. 30,  della  legge
regionale 2 ottobre 1998, n. 30 (Disciplina  generale  del  trasporto
pubblico regionale e locale) e' inserita la seguente: 
    «c-quater) la promozione dell'accessibilita' dei veicoli a  vario
titolo autorizzati al transito in tutte le zone a  traffico  limitato
(ZTL) istituite nei Comuni del territorio regionale dotati di sistemi
di controllo  elettronico  degli  accessi,  sulla  base  di  appositi
accordi tra Comuni interessati e la Regione per la comunicazione  dei
dati relativi ai veicoli;».