Art. 5 
 
                      Modifiche all'articolo 13 
                della legge regionale n. 37 del 2002 
 
  1. Dopo il comma 3 dell'art. 13 della legge regionale  19  dicembre
2002, n. 37 (Disposizioni regionali  in  materia  di  espropri)  sono
aggiunti i seguenti: 
  «3-bis. Il divieto di  reiterare  piu'  di  una  volta  il  vincolo
espropriativo decaduto non trova applicazione per il completamento di
opere pubbliche o di interesse pubblico lineari la cui  progettazione
preveda la realizzazione per lotti o stralci funzionali,  secondo  la
normativa vigente, fermo restando l'obbligo di  puntuale  motivazione
del provvedimento che dispone la reiterazione del vincolo, nonche' la
corresponsione al proprietario dell'indennita' di cui all'art. 39 del
decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327  (Testo
unico delle disposizioni legislative e regolamentari  in  materia  di
espropriazione per pubblica utilita' (Testo A)). 
  3-ter. Resta salva la possibilita' di una nuova programmazione  che
assicuri il completamento delle opere di cui al comma 3-bis.».