Art. 5 Modifiche all'articolo 13 della legge regionale n. 37 del 2002 1. Dopo il comma 3 dell'art. 13 della legge regionale 19 dicembre 2002, n. 37 (Disposizioni regionali in materia di espropri) sono aggiunti i seguenti: «3-bis. Il divieto di reiterare piu' di una volta il vincolo espropriativo decaduto non trova applicazione per il completamento di opere pubbliche o di interesse pubblico lineari la cui progettazione preveda la realizzazione per lotti o stralci funzionali, secondo la normativa vigente, fermo restando l'obbligo di puntuale motivazione del provvedimento che dispone la reiterazione del vincolo, nonche' la corresponsione al proprietario dell'indennita' di cui all'art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilita' (Testo A)). 3-ter. Resta salva la possibilita' di una nuova programmazione che assicuri il completamento delle opere di cui al comma 3-bis.».