Allegato 
 
Regolamento per la concessione di contributi alle associazioni ed  ai
  gruppi speleologici del Friuli Venezia Giulia ai sensi dell'art. 19
  della legge regionale 14 ottobre 2016, n. 15. 
 
(Omissis). 
 
                               Art. 1. 
 
 
                               Oggetto 
 
    1. Il presente regolamento disciplina i criteri  e  le  modalita'
per la determinazione, la concessione e l'erogazione dei contributi a
favore delle associazioni e dei gruppi speleologici regionali per  le
finalita' previste nell'art. 19, comma 2, della  legge  regionale  14
ottobre 2016, n. 15 (Disposizioni per la tutela e  la  valorizzazione
della geodiversita', del patrimonio geologico e speleologico e  delle
aree carsiche) per incentivare  le  esplorazioni  di  nuove  cavita',
promuovere la  ricerca,  la  documentazione  e  il  censimento  delle
grotte, ai fini  dell'aggiornamento  della  sezione  a)  del  Catasto
speleologico regionale (CSR), sostenere l'acquisto di  strumentazioni
e  attrezzature  speleologiche,  ricerche   scientifiche,   studi   e
pubblicazioni sulle grotte, sostenere l'organizzazione di convegni  e
iniziative volti alla divulgazione, al  progresso  e  alla  sicurezza
delle attivita' speleologiche. 
    2. Ai fini del presente regolamento, per  attivita'  speleologica
si intendono le attivita' di cui all'art.  2,  comma  2,  lettera  n)
della legge regionale 15/2016. 
 
                               Art. 2. 
 
 
                        Soggetti beneficiari 
 
    1. Sono soggetti beneficiari dei contributi di cui all'art. 1  le
associazioni ed i gruppi  speleologici  iscritti  all'Elenco  di  cui
all'art. 14, comma 2, della legge regionale 15/2016. 
 
                               Art. 3. 
 
 
                   Spese e iniziative ammissibili 
 
    1. Ai sensi dell'art. 19, comma 3, della legge regionale 15/2016,
sono ammissibili a contributo le spese sostenute dai beneficiari  nel
corso dello stesso anno solare di presentazione della domanda. 
    2.  Le  spese  ammissibili  a  contributo,  suddivise  tra  spese
correnti e spese  d'investimento,  sono  connesse  con  le  attivita'
speleologiche di cui all'art. 1, comma 2,  ivi  comprese  quelle  per
l'acquisto di attrezzature e strumentazione. 
    3. Le spese ammissibili a contributo riguardano: 
      a) spese correnti: 
        1) acquisto  di  attrezzatura  speleologica,  comprensiva  di
quella necessaria alla ricerca di nuove cavita'; 
        2) documentazione attivita' speleologica; 
        3) corsi di formazione; 
        4) corsi di aggiornamento; 
        5) spese di viaggio per attivita' speleologica; 
        6) spese di viaggio per partecipazione a congressi/workshop; 
        7) spese di viaggio per partecipazione a corsi; 
        8) pubblicazioni; 
        9) divulgazione; 
        10) affidamento di incarichi di studio, ricerca, analisi; 
        11) acquisto di riviste, pubblicazioni, libri; 
        12)  gestione  delle  strutture  a  supporto   dell'attivita'
speleologica. 
      b) spese d'investimento: 
        1) acquisto di strumentazione informatica hardware; 
        2) acquisto di strumentazione informatica software; 
        3) acquisto di strumentazione per rilievo ipogeo; 
        4)   acquisto   di    strumentazione    per    documentazione
video-fotografica; 
        5)   acquisto   di   attrezzatura   inventariabile   connessa
all'attivita' speleologica e alla gestione della struttura. 
 
                               Art. 4. 
 
 
         Modalita' e termini di presentazione della domanda 
 
    1. La domanda di contributo, redatta  esclusivamente  utilizzando
il modello di cui all'allegato  A,  e'  firmata  digitalmente  o,  in
assenza di tale possibilita',  sottoscritta  manualmente  dal  legale
rappresentante dell'ente richiedente, ed e' presentata, a mezzo posta
elettronica  certificata  (PEC)  o  via  raccomandata,  al   servizio
competente in materia, con  indicazione  nell'oggetto:  «Domanda  per
concessione di contributi alle associazioni ed ai gruppi speleologici
del Friuli Venezia Giulia», entro il 31 gennaio di ogni anno. 
    2. Al fine del rispetto del termine di cui al comma 1, fa fede la
data di spedizione della domanda e, in caso  di  spedizione  a  mezzo
raccomandata, trova applicazione l'art. 6 della  legge  regionale  20
marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di  procedimento
amministrativo e di diritto di accesso). 
    3.  La  domanda  di  contributo   e'   corredata,   a   pena   di
inammissibilita', dalla seguente documentazione: 
      a) autocertificazione dei dati per l'inserimento in graduatoria
secondo il modello allegato B; 
      b) fotocopia di un documento di  identita'  valido  del  legale
rappresentante dell'ente richiedente. 
 
                               Art. 5. 
 
 
                             Istruttoria 
 
    1. Il responsabile dell'istruttoria verifica la  sussistenza  dei
presupposti di fatto e di diritto per l'accesso al contributo nonche'
la completezza della relativa domanda. 
    2. Nel caso  in  cui  la  domanda  sia  ritenuta  incompleta,  il
responsabile del procedimento  richiede  le  necessarie  integrazioni
fissando, per l'incombente, un termine di quindici giorni. 
    3. Nel caso in cui la domanda sia  ritenuta  inammissibile  o  le
integrazioni richieste ai sensi del comma 2  del  presente  articolo,
non siano pervenute entro il termine  fissato,  il  responsabile  del
procedimento   dispone   l'archiviazione   della   stessa,    dandone
comunicazione all'soggetto richiedente. 
 
                               Art. 6. 
 
 
                     Concessione dei contributi 
                      e criteri di graduatoria 
 
    1. I contributi sono concessi con il  procedimento  valutativo  a
graduatoria di cui all'art. 36  della  legge  regionale  7/2000,  nei
limiti delle disponibilita' finanziarie previste dalla legge. 
    2. La graduatoria delle domande di contributo, e' formulata sulla
base dei dati di cui all'allegato B, di  seguito  specificati  con  i
relativi pesi  e  con  le  modalita'  e  i  coefficienti  dettagliati
nell'allegato D: 
      a) attivita'  relativa  al  catasto  (AC):  metri  spaziali  di
cavita' rilevati, per revisione, aggiornamento, nuovo accatastamento,
con dati digitali vettoriali anche volumetrici, peso 55 per cento; 
      b)   attivita'   svolte   sul   territorio   regionale    (AT):
giornate-uomo  di  attivita'  speleologica  e  corsi  di  speleologia
erogati dal singolo gruppo  e  certificati  da  organismi/istituzioni
nazionali/internazionali, peso 20 per cento; 
      c) attivita'  divulgativa  (AD):  pubblicazione  di  riviste  e
articoli tecnico/scientifici, partecipazione a congressi/convegni  ed
organizzazione di congressi/convegni ed altri  eventi;  peso  20  per
cento; 
      d)  soci  iscritti   assicurati   annualmente   per   attivita'
speleologica, che svolgono tale attivita' (SA), peso 5 per cento. 
    3. A parita' di punteggio, nella formazione della graduatoria, si
seguira' l'ordine cronologico di presentazione delle domande. 
    4.  I  dati   dichiarati   nell'allegato   B   devono   riferirsi
all'attivita' speleologica svolta nell'anno  solare  precedente  alla
domanda di contributo. 
    5. Tutte le domande utilmente collocate  in  graduatoria  avranno
garantito  un  contributo  pari  al  20  per  cento   delle   risorse
disponibili suddiviso per il numero di domande ammesse  a  contributo
ed il restante 80 per cento verra'  concesso  in  base  proporzionale
alla posizione in graduatoria. 
    6. Le risorse disponibili  sono  ripartite  in  proporzione  agli
stanziamenti per spese correnti e spese d'investimento. 
    7. Entro 60 giorni dalla data di scadenza  per  la  presentazione
delle domande, con decreto del direttore del servizio  competente  in
materia sono approvati: 
      a) la graduatoria delle domande ammissibili a contributo; 
      b) l'elenco delle domande non ammissibili a contributo; 
      c) il riparto delle risorse disponibili. 
    8. Il contributo  e'  concesso  con  decreto  del  direttore  del
servizio competente in  materia  entro  30  giorni  dall'approvazione
della graduatoria per ogni singolo beneficiario. 
    9. Entro 60 giorni dal decreto di  concessione,  il  beneficiario
puo' richiedere l'erogazione anticipata fino  al  80  per  cento  del
contributo concesso. 
 
                               Art. 7. 
 
 
                    Rendicontazione ed erogazione 
 
    1. Entro il 1°  marzo  dell'anno  successivo  alla  presentazione
della domanda, deve essere presentata mediante il modello allegato C,
idonea rendicontazione giustificativa delle spese sostenute ai  sensi
dell'art. 43 della legge regionale  7/2000  corredata  di  un  elenco
analitico della documentazione giustificativa  per  singola  voce  da
sottoporre a verifica contabile a campione. 
    2. In sede di rendicontazione i beneficiari devono indicare tutti
gli altri contributi pubblici eventualmente ottenuti  nell'annualita'
per le stesse iniziative e spese oggetto di contributo regionale, che
coprira'  solo  le  spese  rimaste  effettivamente   a   carico   del
beneficiario. 
    3. Il contributo e' definitivamente determinato ed erogato  sulla
base della valutazione della documentazione giustificativa di cui  al
comma 1, al netto di eventuali altri contributi di cui al comma 2  ed
al netto dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) nel caso  questa  non
costituisca un costo per l'ente richiedente. 
    4. Il decreto di  determinazione  ed  erogazione  del  contributo
sara'  emesso  entro  novanta  giorni   dalla   presentazione   della
rendicontazione. 
    5. La concessione del contributo e' revocata in caso  di  mancata
rendicontazione entro il termine previsto al comma 1. 
 
                               Art. 8. 
 
 
                    Modello di domanda e allegati 
 
    1. Il modello di domanda e gli allegati al  presente  regolamento
sono resi disponibili anche sul sito internet della Regione. 
    2.  Eventuali  modifiche  agli  allegati  di  cui   al   presente
regolamento sono disposte con  decreto  del  direttore  del  servizio
competente in materia da pubblicarsi sul Bollettino  ufficiale  della
Regione. 
 
                               Art. 9. 
 
 
                          Norma transitoria 
 
    1. In sede di prima applicazione, per l'anno 2017 le  domande  di
contributo, sono presentate entro 30 giorni  dall'entrata  in  vigore
del presente regolamento. 
    2. Per le  istanze  presentate  nell'anno  2017,  al  fine  della
formazione della graduatoria,  non  sono  richiesti  e  non  verranno
valutati i dati dell'attivita' del catasto (AC). 
    3. Ai procedimenti in corso alla data di entrata  in  vigore  del
presente regolamento continua ad  applicarsi  la  disciplina  di  cui
all'art. 11. 
 
                              Art. 10. 
 
 
                           Norme di rinvio 
 
    1. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano
le norme di cui alla legge regionale 7/2000. 
 
                              Art. 11. 
 
 
                             Abrogazioni 
 
    1. E'  abrogato  il  decreto  del  Presidente  della  Regione  20
novembre  2016  n.  224/Pres.  (Regolamento  per  la  concessione  di
contributi alle associazioni ed ai  gruppi  speleologici  del  Friuli
Venezia Giulia ai sensi dell'art. 3, commi da 17  a  22  della  legge
regionale 11 agosto 2016, n. 14). 
 
                              Art. 12. 
 
 
                          Entrata in vigore 
 
    1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a
quello  della  sua  pubblicazione  sul  Bollettino  ufficiale   della
Regione. 
 
                                   Visto, il Presidente: Serracchiani 
 
(Omissis).