Allegato Regolamento per la concessione di contributi alle associazioni ed ai gruppi speleologici del Friuli Venezia Giulia ai sensi dell'art. 19 della legge regionale 14 ottobre 2016, n. 15. (Omissis). Art. 1. Oggetto 1. Il presente regolamento disciplina i criteri e le modalita' per la determinazione, la concessione e l'erogazione dei contributi a favore delle associazioni e dei gruppi speleologici regionali per le finalita' previste nell'art. 19, comma 2, della legge regionale 14 ottobre 2016, n. 15 (Disposizioni per la tutela e la valorizzazione della geodiversita', del patrimonio geologico e speleologico e delle aree carsiche) per incentivare le esplorazioni di nuove cavita', promuovere la ricerca, la documentazione e il censimento delle grotte, ai fini dell'aggiornamento della sezione a) del Catasto speleologico regionale (CSR), sostenere l'acquisto di strumentazioni e attrezzature speleologiche, ricerche scientifiche, studi e pubblicazioni sulle grotte, sostenere l'organizzazione di convegni e iniziative volti alla divulgazione, al progresso e alla sicurezza delle attivita' speleologiche. 2. Ai fini del presente regolamento, per attivita' speleologica si intendono le attivita' di cui all'art. 2, comma 2, lettera n) della legge regionale 15/2016. Art. 2. Soggetti beneficiari 1. Sono soggetti beneficiari dei contributi di cui all'art. 1 le associazioni ed i gruppi speleologici iscritti all'Elenco di cui all'art. 14, comma 2, della legge regionale 15/2016. Art. 3. Spese e iniziative ammissibili 1. Ai sensi dell'art. 19, comma 3, della legge regionale 15/2016, sono ammissibili a contributo le spese sostenute dai beneficiari nel corso dello stesso anno solare di presentazione della domanda. 2. Le spese ammissibili a contributo, suddivise tra spese correnti e spese d'investimento, sono connesse con le attivita' speleologiche di cui all'art. 1, comma 2, ivi comprese quelle per l'acquisto di attrezzature e strumentazione. 3. Le spese ammissibili a contributo riguardano: a) spese correnti: 1) acquisto di attrezzatura speleologica, comprensiva di quella necessaria alla ricerca di nuove cavita'; 2) documentazione attivita' speleologica; 3) corsi di formazione; 4) corsi di aggiornamento; 5) spese di viaggio per attivita' speleologica; 6) spese di viaggio per partecipazione a congressi/workshop; 7) spese di viaggio per partecipazione a corsi; 8) pubblicazioni; 9) divulgazione; 10) affidamento di incarichi di studio, ricerca, analisi; 11) acquisto di riviste, pubblicazioni, libri; 12) gestione delle strutture a supporto dell'attivita' speleologica. b) spese d'investimento: 1) acquisto di strumentazione informatica hardware; 2) acquisto di strumentazione informatica software; 3) acquisto di strumentazione per rilievo ipogeo; 4) acquisto di strumentazione per documentazione video-fotografica; 5) acquisto di attrezzatura inventariabile connessa all'attivita' speleologica e alla gestione della struttura. Art. 4. Modalita' e termini di presentazione della domanda 1. La domanda di contributo, redatta esclusivamente utilizzando il modello di cui all'allegato A, e' firmata digitalmente o, in assenza di tale possibilita', sottoscritta manualmente dal legale rappresentante dell'ente richiedente, ed e' presentata, a mezzo posta elettronica certificata (PEC) o via raccomandata, al servizio competente in materia, con indicazione nell'oggetto: «Domanda per concessione di contributi alle associazioni ed ai gruppi speleologici del Friuli Venezia Giulia», entro il 31 gennaio di ogni anno. 2. Al fine del rispetto del termine di cui al comma 1, fa fede la data di spedizione della domanda e, in caso di spedizione a mezzo raccomandata, trova applicazione l'art. 6 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso). 3. La domanda di contributo e' corredata, a pena di inammissibilita', dalla seguente documentazione: a) autocertificazione dei dati per l'inserimento in graduatoria secondo il modello allegato B; b) fotocopia di un documento di identita' valido del legale rappresentante dell'ente richiedente. Art. 5. Istruttoria 1. Il responsabile dell'istruttoria verifica la sussistenza dei presupposti di fatto e di diritto per l'accesso al contributo nonche' la completezza della relativa domanda. 2. Nel caso in cui la domanda sia ritenuta incompleta, il responsabile del procedimento richiede le necessarie integrazioni fissando, per l'incombente, un termine di quindici giorni. 3. Nel caso in cui la domanda sia ritenuta inammissibile o le integrazioni richieste ai sensi del comma 2 del presente articolo, non siano pervenute entro il termine fissato, il responsabile del procedimento dispone l'archiviazione della stessa, dandone comunicazione all'soggetto richiedente. Art. 6. Concessione dei contributi e criteri di graduatoria 1. I contributi sono concessi con il procedimento valutativo a graduatoria di cui all'art. 36 della legge regionale 7/2000, nei limiti delle disponibilita' finanziarie previste dalla legge. 2. La graduatoria delle domande di contributo, e' formulata sulla base dei dati di cui all'allegato B, di seguito specificati con i relativi pesi e con le modalita' e i coefficienti dettagliati nell'allegato D: a) attivita' relativa al catasto (AC): metri spaziali di cavita' rilevati, per revisione, aggiornamento, nuovo accatastamento, con dati digitali vettoriali anche volumetrici, peso 55 per cento; b) attivita' svolte sul territorio regionale (AT): giornate-uomo di attivita' speleologica e corsi di speleologia erogati dal singolo gruppo e certificati da organismi/istituzioni nazionali/internazionali, peso 20 per cento; c) attivita' divulgativa (AD): pubblicazione di riviste e articoli tecnico/scientifici, partecipazione a congressi/convegni ed organizzazione di congressi/convegni ed altri eventi; peso 20 per cento; d) soci iscritti assicurati annualmente per attivita' speleologica, che svolgono tale attivita' (SA), peso 5 per cento. 3. A parita' di punteggio, nella formazione della graduatoria, si seguira' l'ordine cronologico di presentazione delle domande. 4. I dati dichiarati nell'allegato B devono riferirsi all'attivita' speleologica svolta nell'anno solare precedente alla domanda di contributo. 5. Tutte le domande utilmente collocate in graduatoria avranno garantito un contributo pari al 20 per cento delle risorse disponibili suddiviso per il numero di domande ammesse a contributo ed il restante 80 per cento verra' concesso in base proporzionale alla posizione in graduatoria. 6. Le risorse disponibili sono ripartite in proporzione agli stanziamenti per spese correnti e spese d'investimento. 7. Entro 60 giorni dalla data di scadenza per la presentazione delle domande, con decreto del direttore del servizio competente in materia sono approvati: a) la graduatoria delle domande ammissibili a contributo; b) l'elenco delle domande non ammissibili a contributo; c) il riparto delle risorse disponibili. 8. Il contributo e' concesso con decreto del direttore del servizio competente in materia entro 30 giorni dall'approvazione della graduatoria per ogni singolo beneficiario. 9. Entro 60 giorni dal decreto di concessione, il beneficiario puo' richiedere l'erogazione anticipata fino al 80 per cento del contributo concesso. Art. 7. Rendicontazione ed erogazione 1. Entro il 1° marzo dell'anno successivo alla presentazione della domanda, deve essere presentata mediante il modello allegato C, idonea rendicontazione giustificativa delle spese sostenute ai sensi dell'art. 43 della legge regionale 7/2000 corredata di un elenco analitico della documentazione giustificativa per singola voce da sottoporre a verifica contabile a campione. 2. In sede di rendicontazione i beneficiari devono indicare tutti gli altri contributi pubblici eventualmente ottenuti nell'annualita' per le stesse iniziative e spese oggetto di contributo regionale, che coprira' solo le spese rimaste effettivamente a carico del beneficiario. 3. Il contributo e' definitivamente determinato ed erogato sulla base della valutazione della documentazione giustificativa di cui al comma 1, al netto di eventuali altri contributi di cui al comma 2 ed al netto dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) nel caso questa non costituisca un costo per l'ente richiedente. 4. Il decreto di determinazione ed erogazione del contributo sara' emesso entro novanta giorni dalla presentazione della rendicontazione. 5. La concessione del contributo e' revocata in caso di mancata rendicontazione entro il termine previsto al comma 1. Art. 8. Modello di domanda e allegati 1. Il modello di domanda e gli allegati al presente regolamento sono resi disponibili anche sul sito internet della Regione. 2. Eventuali modifiche agli allegati di cui al presente regolamento sono disposte con decreto del direttore del servizio competente in materia da pubblicarsi sul Bollettino ufficiale della Regione. Art. 9. Norma transitoria 1. In sede di prima applicazione, per l'anno 2017 le domande di contributo, sono presentate entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento. 2. Per le istanze presentate nell'anno 2017, al fine della formazione della graduatoria, non sono richiesti e non verranno valutati i dati dell'attivita' del catasto (AC). 3. Ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del presente regolamento continua ad applicarsi la disciplina di cui all'art. 11. Art. 10. Norme di rinvio 1. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le norme di cui alla legge regionale 7/2000. Art. 11. Abrogazioni 1. E' abrogato il decreto del Presidente della Regione 20 novembre 2016 n. 224/Pres. (Regolamento per la concessione di contributi alle associazioni ed ai gruppi speleologici del Friuli Venezia Giulia ai sensi dell'art. 3, commi da 17 a 22 della legge regionale 11 agosto 2016, n. 14). Art. 12. Entrata in vigore 1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione. Visto, il Presidente: Serracchiani (Omissis).