Allegato 
 
Regolamento per la determinazione dei criteri di  riparto  del  Fondo
  per l'autonomia possibile e per l'assistenza a lungo termine di cui
  all'art. 41 comma 3 della legge regionale 31 marzo 2006 n. 6. 
 
    (Omissis). 
 
                               Art. 1. 
 
 
                               Oggetto 
 
    1.  Il  presente   regolamento   disciplina   le   modalita'   di
ripartizione delle risorse del Fondo per l'autonomia possibile e  per
l'assistenza a  lungo  termine  (FAP),  che  concorrono  a  sostenere
finanziariamente prestazioni e  servizi  destinati  ai  soggetti  non
autosufficienti di cui all'art. 41 della  legge  regionale  31  marzo
2006  n.  6  (Sistema  integrato  di  interventi  e  servizi  per  la
promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale). 
 
                               Art. 2. 
 
 
                             Destinatari 
 
    1. Soggetti destinatari della ripartizione del FAP sono gli  Enti
Gestori del Servizio sociale dei Comuni (EEGG) di  cui  all'art.  18,
comma 2 della legge regionale n. 6/2006. 
 
                               Art. 3. 
 
 
                  Individuazione quote e finalita' 
 
    1. Entro il 15 dicembre di ciascun anno, le risorse stanziate per
l'annualita' successiva nel bilancio pluriennale della  Regione  sono
cosi' suddivise: 
      a) prioritariamente e' riservata una quota pari al 7,5% per  le
finalita' previste all'art.  10  del  decreto  del  Presidente  della
Regione 8 gennaio 2015, n. 7 (Regolamento di attuazione del Fondo per
l'autonomia possibile e per  l'assistenza  a  lungo  termine  di  cui
all'art. 41 della legge  regionale  31  marzo  2006,  n.  6  (Sistema
integrato di interventi e servizi per la promozione e la  tutela  dei
diritti di cittadinanza sociale); 
      b)  la  rimanente  disponibilita'  e'  destinata   agli   altri
interventi previsti nel  decreto  del  Presidente  della  Regione  n.
7/2015. 
 
                               Art. 4. 
 
 
                   Criteri e modalita' di riparto 
 
    1. La quota di cui all'art. 3, comma 1, lettera a), e'  ripartita
sulla base della popolazione residente in ogni ambito distrettuale. 
    2. La quota di cui all'art. 3, comma  1,  lettera  b),  e'  cosi'
ripartita: 
      a) il 40% sulla base della popolazione residente in ogni ambito
distrettuale; 
      b) il 60% sulla base della popolazione anziana presente in ogni
ambito distrettuale. 
    3. Della quota trasferita secondo i criteri indicati al comma  2,
gli EEGG destinano non meno del 15% al finanziamento dei progetti  di
vita indipendente di cui all'art. 7 del decreto del Presidente  della
Regione n. 7/2015. 
    4. Le eventuali ulteriori risorse  sono  ripartite,  nel  secondo
semestre di ogni anno, sulla base  del  fabbisogno  dichiarato  dagli
EEGG. 
    5. Ai fini del riparto di cui al comma 4, entro il 31  luglio  di
ogni  anno  gli  EEGG  trasmettono  alla  Regione  una  comunicazione
contenente la quantificazione delle risorse ritenute  necessarie  per
soddisfare per l'intero anno gli assistiti gia' in carico, nonche' la
quantificazione delle risorse ritenute necessarie  per  la  copertura
dei casi inseriti nelle liste d'attesa inviate  alla  Regione  al  30
giugno, in conformita' al comma 4,  dell'art.  13,  del  decreto  del
Presidente della Regione n. 7/2015. 
    6.  L'assegnazione  delle  risorse  di  cui  al  comma  4   viene
effettuata con priorita' ai casi gia' in carico e quindi a  copertura
dei casi  in  lista  d'attesa,  con  precedenza  per  quelli  con  il
punteggio  piu'  elevato  attribuito  secondo  lo   schema   di   cui
all'allegato E del decreto del Presidente della Regione n. 7/2015. 
 
                               Art. 5. 
 
 
                   Rendicontazione e monitoraggio 
 
    1. La rendicontazione e' effettuata ai sensi di  quanto  disposto
dall'art. 42 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7  (Testo  unico
delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di
accesso), nei termini stabiliti nel decreto di concessione. 
    2. Con il medesimo decreto, la Regione si riserva  di  richiedere
ulteriori dati di rilevanza informativo-statistica  aventi  finalita'
di monitoraggio. 
 
                               Art. 6. 
 
 
                             Abrogazioni 
 
    1. Sono abrogati: 
      a) il decreto del Presidente della Regione 10 agosto  2007,  n.
251 (Regolamento per la determinazione dei criteri di riparto e delle
modalita' di utilizzo del  fondo  per  l'autonomia  possibile  e  per
l'assistenza a lungo termine di cui all'art. 41 comma 3  della  legge
regionale n. 6/2006); 
      b) il decreto del Presidente della Regione 17 febbraio 2016, n.
29   (Regolamento   recante   modifiche   al   regolamento   per   la
determinazione dei criteri di riparto e delle modalita'  di  utilizzo
del fondo per  l'autonomia  possibile  e  per  l'assistenza  a  lungo
termine di cui all'art. 41 comma 3 della  legge  regionale  31  marzo
2006 n. 6, emanato con decreto del presidente della regione 10 agosto
2007, n. 0251/Pres). 
 
                               Art. 7. 
 
 
                          Norma transitoria 
 
    1. Oltre all'assegnazione gia'  effettuata  per  l'anno  2017  ai
sensi della previgente normativa,  allo  scopo  di  riequilibrare  la
quota riservata alle finalita' di cui all'art. 3,  comma  1,  lettera
a), e' ripartito con i criteri di cui all'art. 4, comma 1, un importo
pari all'1 percento della somma assegnata. 
 
                               Art. 8. 
 
 
                          Entrata in vigore 
 
    1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a
quello  della  sua  pubblicazione  nel  Bollettino  Ufficiale   della
Regione. 
 
                                   Visto, il Presidente: Serracchiani