(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 31 del 2 agosto 2017) IL PRESIDENTE Vista la legge regionale 4 giugno 2009, n. 11, recante «Misure urgenti in materia di sviluppo economico-regionale, sostegno al reddito dei lavoratori e delle famiglie, accelerazione di lavori pubblici»; Visto in particolare l'articolo 21 della legge regionale 11/2009, come modificato dall'articolo 11, comma 31, della legge regionale 23 luglio 2009, n. 12, recante «Assestamento del bilancio 2009 e del bilancio pluriennale per gli anni 2009 - 2001 ai sensi dell'articolo 34 della legge regionale 21/2007», in base al quale l'Amministrazione regionale e' autorizzata a sostenere le imprese aventi sede o unita' locali nel territorio regionale che, a decorrere dall'1 gennaio 2009, stipulino contratti di solidarieta' difensivi conformemente a quanto previsto dalla normativa nazionale vigente in materia e a contribuire all'integrazione della retribuzione dei lavoratori impiegati sul territorio regionale interessati dalla conseguente riduzione di orario; Visto il «Regolamento per la concessione e l'erogazione di contributi per il sostegno alle imprese che stipulano contratti di solidarieta' difensivi e per l'integrazione della retribuzione dei lavoratori interessati dalla conseguente riduzione dell'orario di lavoro, ai sensi dell'articolo 21 della legge regionale 4 giugno 2009, n. 11 (Misure urgenti in materia di sviluppo economico regionale, sostegno al reddito dei lavoratori e delle famiglie, accelerazione di lavori pubblici)», emanato con proprio decreto 22 aprile 2014, n. 071/ Pres., come modificato con proprio decreto 6 giugno 2014, n. 0106/Pres., con proprio decreto 8 aprile 2015, n. 073/Pres., e con proprio decreto 11 maggio 2016, n. 097/Pres., di seguito Regolamento, con il quale e' stata data attuazione al sopra citato articolo 21 della legge regionale 11/2009; Visto il decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, recante «Disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183»; Visto in particolare l'articolo 41, comma 3-bis, del decreto legislativo 148/2015, che disciplina l'ipotesi di trasformazione del contratto di solidarieta' difensiva in contratto di solidarieta' espansiva, prevedendo la possibilita' di accedere al trattamento di integrazione salariale straordinaria (ancorche' con un ammontare ridotto del 50 per cento) anche per il periodo di esecuzione del contratto di solidarieta' oggetto di trasformazione; Visto l'articolo 8, comma 5, della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 24, che ha novellato il succitato articolo 21 della legge regionale 11/2009 inserendo il comma 3 bis, in base al quale la concessione dei benefici regionali previsti la sottoscrizione dei contratti di solidarieta' difensiva e' compatibile con la trasformazione degli stessi in contratti di solidarieta' espansiva, a condizione che sia intervenuta la concessione da parte del competente organo nazionale, a favore dell'impresa richiedente, dell'integrazione salariale relativa alla trasformazione stessa; Ritenuto di adeguare il Regolamento sopra descritto innovato alle modifiche del quadro normativo nazionale e regionale di riferimento; Sentita la Commissione regionale per il lavoro, che nella seduta del 21 giugno 2017 ha esaminato lo schema di regolamento all'uopo predisposto, esprimendo sul medesimo parere favorevole; Visto l'articolo 42 dello Statuto della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia; Vista la legge regionale 18 giugno 2007, n. 17 (Determinazione della forma di governo della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia e del sistema elettorale, ai sensi dell'articolo 12 dello Statuto di autonomia), con particolare riferimento all'articolo 14, comma 1, lettera r); Vista la deliberazione della Giunta regionale 7 luglio 2017, n. 1269; Decreta: 1. E' emanato il «Regolamento recante modifiche al Regolamento per la concessione e l'erogazione di contributi per il sostegno alle imprese che stipulano contratti di solidarieta' difensivi e per l'integrazione della retribuzione dei lavoratori interessati dalla conseguente riduzione dell'orario di lavoro, ai sensi dell'articolo 21 della legge regionale 4 giugno 2009, n. 11 (Misure urgenti in materia di sviluppo economico regionale, sostegno al reddito dei lavoratori e delle famiglie, accelerazione di lavori pubblici)», nel testo allegato al presente provvedimento di cui costituisce parte integrante e sostanziale. 2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione. Il presente decreto sara' pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione. SERRACCHIANI