(Pubblicato  nel  Bollettino   Ufficiale   della   Regione   autonoma
           Friuli-Venezia Giulia n. 31 del 2 agosto 2017) 
 
 
                            IL PRESIDENTE 
 
  Vista la legge regionale 4 giugno  2009,  n.  11,  recante  «Misure
urgenti in  materia  di  sviluppo  economico-regionale,  sostegno  al
reddito dei lavoratori e  delle  famiglie,  accelerazione  di  lavori
pubblici»; 
  Visto in particolare l'articolo 21 della legge  regionale  11/2009,
come modificato dall'articolo 11, comma 31, della legge regionale  23
luglio 2009, n. 12, recante «Assestamento del  bilancio  2009  e  del
bilancio pluriennale per gli anni 2009 - 2001 ai sensi  dell'articolo
34 della legge regionale 21/2007», in base al quale l'Amministrazione
regionale e' autorizzata a sostenere le imprese aventi sede o  unita'
locali nel territorio regionale che, a decorrere dall'1 gennaio 2009,
stipulino contratti di solidarieta' difensivi conformemente a  quanto
previsto dalla normativa nazionale vigente in materia e a contribuire
all'integrazione della  retribuzione  dei  lavoratori  impiegati  sul
territorio  regionale  interessati  dalla  conseguente  riduzione  di
orario; 
  Visto  il  «Regolamento  per  la  concessione  e  l'erogazione   di
contributi per il sostegno alle imprese che  stipulano  contratti  di
solidarieta' difensivi e per l'integrazione  della  retribuzione  dei
lavoratori interessati dalla  conseguente  riduzione  dell'orario  di
lavoro, ai sensi dell'articolo 21  della  legge  regionale  4  giugno
2009,  n.  11  (Misure  urgenti  in  materia  di  sviluppo  economico
regionale, sostegno al  reddito  dei  lavoratori  e  delle  famiglie,
accelerazione di lavori pubblici)», emanato con  proprio  decreto  22
aprile 2014, n. 071/ Pres., come modificato  con  proprio  decreto  6
giugno 2014, n. 0106/Pres., con proprio decreto  8  aprile  2015,  n.
073/Pres., e con proprio decreto 11 maggio  2016,  n.  097/Pres.,  di
seguito Regolamento, con il quale e' stata data attuazione  al  sopra
citato articolo 21 della legge regionale 11/2009; 
  Visto il decreto legislativo 14 settembre  2015,  n.  148,  recante
«Disposizioni  per  il  riordino  della  normativa  in   materia   di
ammortizzatori  sociali  in  costanza  di  rapporto  di  lavoro,   in
attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183»; 
  Visto in  particolare  l'articolo  41,  comma  3-bis,  del  decreto
legislativo 148/2015, che disciplina l'ipotesi di trasformazione  del
contratto di solidarieta'  difensiva  in  contratto  di  solidarieta'
espansiva, prevedendo la possibilita' di accedere al  trattamento  di
integrazione salariale  straordinaria  (ancorche'  con  un  ammontare
ridotto del 50 per cento) anche per  il  periodo  di  esecuzione  del
contratto di solidarieta' oggetto di trasformazione; 
  Visto l'articolo 8, comma 5,  della  legge  regionale  29  dicembre
2016, n. 24, che ha novellato il succitato articolo  21  della  legge
regionale 11/2009 inserendo il comma 3  bis,  in  base  al  quale  la
concessione dei benefici regionali  previsti  la  sottoscrizione  dei
contratti  di  solidarieta'   difensiva   e'   compatibile   con   la
trasformazione degli stessi in contratti di solidarieta' espansiva, a
condizione che sia intervenuta la concessione da parte del competente
organo    nazionale,    a    favore     dell'impresa     richiedente,
dell'integrazione salariale relativa alla trasformazione stessa; 
  Ritenuto di adeguare il Regolamento sopra descritto  innovato  alle
modifiche del quadro normativo nazionale e regionale di riferimento; 
  Sentita la Commissione regionale per il lavoro,  che  nella  seduta
del 21 giugno 2017 ha esaminato lo  schema  di  regolamento  all'uopo
predisposto, esprimendo sul medesimo parere favorevole; 
  Visto l'articolo 42 dello Statuto  della  Regione  autonoma  Friuli
Venezia Giulia; 
  Vista la legge regionale 18  giugno  2007,  n.  17  (Determinazione
della forma di governo della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia e
del sistema elettorale, ai sensi dell'articolo 12  dello  Statuto  di
autonomia), con particolare riferimento  all'articolo  14,  comma  1,
lettera r); 
  Vista la deliberazione della Giunta regionale  7  luglio  2017,  n.
1269; 
 
                              Decreta: 
 
  1. E' emanato il «Regolamento recante modifiche al Regolamento  per
la concessione e l'erogazione di  contributi  per  il  sostegno  alle
imprese che stipulano  contratti  di  solidarieta'  difensivi  e  per
l'integrazione della retribuzione dei  lavoratori  interessati  dalla
conseguente riduzione dell'orario di lavoro, ai  sensi  dell'articolo
21 della legge regionale 4 giugno 2009,  n.  11  (Misure  urgenti  in
materia di sviluppo economico  regionale,  sostegno  al  reddito  dei
lavoratori e delle famiglie, accelerazione di lavori pubblici)»,  nel
testo allegato al presente provvedimento  di  cui  costituisce  parte
integrante e sostanziale. 
  2. E' fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di  osservarlo  e  farlo
osservare come Regolamento della Regione. 
  Il presente decreto sara' pubblicato sul Bollettino Ufficiale della
Regione. 
 
                            SERRACCHIANI