Allegato Regolamento recante criteri e modalita' per la concessione e l'erogazione di contributi annui per la promozione dell'attivita' delle associazioni Pro loco e contributi per l'insediamento, il funzionamento e l'attivita' degli uffici delle Pro loco per l'insediamento e il funzionamento degli uffici sede dei consorzi delle associazioni Pro loco, ai sensi dell'art. 11 della legge regionale 9 dicembre 2016, n. 21 (Disciplina delle politiche regionali nel settore turistico e dell'attrattivita' del territorio regionale nonche' modifiche a leggi regionali in materia di turismo e attivita' produttive). (Omissis). Art. 1. Finalita' e iniziative finanziabili 1. Il presente regolamento disciplina i criteri e le modalita' per la concessione degli incentivi di cui all'art. 11 della legge regionale 9 dicembre 2016, n. 21 (Disciplina delle politiche regionali nel settore turistico e dell'attrattivita' del territorio regionale nonche' modifiche a leggi regionali in materia di turismo e attivita' produttive), tramite trasferimenti annuali di risorse al Comitato regionale del Friuli-Venezia Giulia dell'Unione nazionale Pro loco d'Italia (UNPLI), al fine di: a) promuovere l'attivita' delle associazioni Pro loco; b) erogare contributi per l'insediamento, il funzionamento e l'attivita' degli uffici delle Pro loco e per l'insediamento e il funzionamento degli uffici sede dei consorzi delle associazioni Pro loco; c) consentire la copertura delle spese di funzionamento del Comitato stesso per una quota non superiore al 18 per cento dei complessivi trasferimenti annuali. Art. 2. Soggetti beneficiari e requisiti 1. Possono beneficiare dei contributi di cui all'art. 1, comma 1, lettera a) le associazioni Pro loco iscritte all'albo regionale delle associazioni Pro loco ai sensi dell'art. 10 della legge regionale n. 21/2016. 2. Possono beneficiare dei contributi di cui all'art. 1, comma 1, lettera b) le associazioni Pro loco iscritte all'albo regionale delle associazioni Pro loco ai sensi dell'art. 10 della legge regionale n. 21/2016 e i loro consorzi. 3. La finalita' di cui all'art. 1, comma 1, lettera c) relativa alla copertura delle spese di funzionamento del Comitato regionale del Friuli-Venezia Giulia dell'Unione nazionale Pro loco d'Italia (UNPLI) per una quota non superiore al 18 per cento dei complessivi trasferimenti annuali e' oggetto di convenzione con l'Amministrazione regionale. Art. 3. Modalita' e termini di presentazione della domanda 1. Le domande per la concessione dei contributi di cui all'art. 1, lettere a) e b), redatte secondo il modello approvato con decreto del direttore del Servizio competente in materia di turismo, sono presentate dal 1° gennaio al 31 gennaio di ogni anno, al Comitato regionale del Friuli-Venezia Giulia dell'Unione nazionale Pro loco d'Italia (UNPLI) tramite pec all'indirizzo unplifvg@pec.unplifvg.it o tramite raccomandata a/r o consegnate a mano presso la sede del Comitato stesso con rilascio di copia timbrata e datata per ricevuta. 2. Con il decreto di cui al comma 1 sono approvati inoltre i seguenti allegati: a) scheda illustrativa delle iniziative che si intendono svolgere, sottoscritta dal Presidente della Pro loco; b) scheda per spese istituzionali sottoscritta dal Presidente della Pro loco o del Consorzio. 3. Alla domanda sono allegati, in particolare, la seguente documentazione: a) le schede di cui al comma 2, lettere a) e b); b) l'elenco delle cariche sociali sottoscritto dal Presidente della Pro loco; c) l'elenco nominativo dei soci aggiornato al 31 dicembre dell'anno precedente a quello di presentazione della domanda sottoscritto dal Presidente della Pro loco o una dichiarazione del Presidente medesimo che attesti che i dati inseriti sul database on-line sono aggiornati al 31 dicembre dell'anno precedente a quello di presentazione della domanda; d) copia di un documento di identita' in corso di validita' del Presidente della Pro loco o del Consorzio. 4. Il Comitato regionale del Friuli-Venezia Giulia dell'Unione nazionale Pro loco d'Italia (UNPLI) in caso di domanda irregolare o incompleta assegna un termine di quindici giorni per la integrazione o la regolarizzazione. Decorso tale termine senza che si sia provveduto alla regolarizzazione o all'integrazione la domanda non e' ammessa al riparto, previa comunicazione alla Pro loco o al Consorzio. Art. 4. Spese ammissibili 1. Per le iniziative di cui all'art. 1, comma 1, lettera a), sono ammissibili le seguenti spese sostenute dal 1° gennaio al 31 dicembre dell'anno di presentazione della domanda: a) compensi e retribuzioni al personale impiegato per la realizzazione dell'iniziativa; b) compensi per prestazioni artistiche, tecniche, scientifiche, culturali, di comunicazione e di intrattenimento; c) costi per allestimenti, noleggio strutture e attrezzature varie, inerenti all'iniziativa e non strettamente riferibili all'attivita' commerciale; d) costi per noleggio bus-navetta e altri mezzi di trasporto di persone necessari alla realizzazione dell'iniziativa; e) costi per noleggio sale; f) spese SIAE (diritti d'autore relativi unicamente ad attivita' svolta in forma non commerciale), COSAP e TOSAP; g) costi per la realizzazione e la stampa di materiale promozionale-informativo; h) costi per la pubblicita' e divulgazione dell'iniziativa sui media; i) acquisto di pubblicazioni e materiali d'ufficio, esclusivamente se necessari per la realizzazione dell'iniziativa; l) polizze assicurative inerenti all'iniziativa; m) compensi per forniture di beni, servizi e consulenze non strettamente riferibili all'attivita' commerciale. 2. Non sono ammissibili gli oneri per il personale dipendente, se non assunto esclusivamente per la realizzazione dell'iniziativa finanziata, e le spese d'investimento. 3. Non sono ammissibili le spese direttamente riferibili a iniziative di carattere commerciale. 4. Ai fini della realizzazione delle iniziative di cui all'art. 1, comma 1, lettera b) sono ammissibili le seguenti spese, sostenute dal 1° gennaio al 31 dicembre dell'anno di presentazione della domanda, entro il limite massimo del 25 per cento del contributo assegnato ad ogni singola Pro loco o Consorzio: a) compensi e retribuzioni al personale impiegato; b) buoni lavoro INPS; c) utenze telefono, internet, energia elettrica, acqua, riscaldamento e TARI; d) beni di consumo inerenti alle attivita' di funzionamento degli uffici; e) spese per l'affitto delle sale e per l'affitto della sede; f) corsi di formazione e aggiornamento del personale e delle Pro loco associate; g) noleggio arredi e attrezzature d'ufficio; h) compensi a terzi; i) polizze assicurative. 5. Le spese devono essere documentate da fatture e note di addebito intestate alla Pro loco o ai loro Consorzi, regolarmente pagate in forma tracciabile o quietanzate. Non sono ammessi documenti di spesa di importo inferiore a € 25,00. Art. 5. Misura del trasferimento delle risorse 1. L'ammontare del trasferimento delle risorse al Comitato regionale del Friuli-Venezia Giulia dell'Unione nazionale Pro loco d'Italia (UNPLI) e' determinato nei limiti dello stanziamento annuale previsto dal bilancio regionale, nell'ambito della programmazione delle risorse economiche e finanziarie stabilita dal Bilancio finanziario gestionale, autorizzando l'erogazione, in via anticipata, di un importo pari al 90 per cento del contributo concesso. Art. 6. Modalita' di trasferimento delle risorse 1. Il Comitato regionale del Friuli-Venezia Giulia dell'Unione nazionale Pro loco d'Italia (UNPLI) procede al riparto del trasferimento delle risorse di cui all'art. 5 tra i Consorzi e tra le Pro loco ad esso aderenti sulla base dei punteggi di cui all'allegato 1 al presente regolamento di cui costituisce parte integrante e sostanziale, in funzione di programmi e attivita' con l'indicazione delle spese previste. Art. 7. Istruttoria delle domande 1. Per l'istruttoria delle domande di contributo di cui all'art. 1, comma 1, lettere a) e b), il Consiglio direttivo del Comitato regionale del Friuli-Venezia Giulia dell'Unione nazionale Pro loco d'Italia (UNPLI) nomina una commissione composta da almeno tre persone, di cui almeno due appartenenti al Consiglio stesso, e un segretario. 2. La commissione di cui al comma 1 redige la proposta di graduatoria del contributo in proporzione ai punteggi indicati nella scheda di valutazione di cui all'allegato 1. 3. Non sono ammesse le domande che non hanno raggiunto il punteggio minimo di trenta punti. 4. La proposta di graduatoria di cui al comma 2 viene trasmessa al Servizio competente in materia di turismo per l'approvazione della stessa con deliberazione della Giunta regionale. 5. I contributi sono concessi entro sessanta giorni dall'approvazione della graduatoria da parte della Giunta regionale. Art. 8. Presentazione della rendicontazione della spesa 1. Le Pro loco e i loro Consorzi presentano al Comitato regionale del Friuli-Venezia Giulia dell'Unione nazionale Pro loco d'Italia (UNPLI), entro il 31 gennaio di ogni anno successivo alla presentazione della domanda di contributo, il prospetto della rendicontazione, secondo il modello approvato con decreto del direttore del Servizio competente in materia di turismo che deve essere compilato analiticamente in ogni parte. Vanno indicate esclusivamente le tipologie di spesa riportate nella domanda di contributo. E' consentita, in sede di rendicontazione, la compensazione tra le singole voci di spesa fino al raggiungimento dell'ammontare del contributo concesso. 2. Unitamente alla rendicontazione deve essere presentata una relazione illustrativa delle iniziative realizzate oltre alla documentazione indicata nel modello di rendicontazione di cui al comma 1. Art. 9. Rendicontazione 1. Il Comitato regionale del Friuli-Venezia Giulia dell'Unione nazionale Pro loco d'Italia (UNPLI) verifica la documentazione presentata, la congruita' delle spese sostenute con il preventivo della domanda presentata e con l'importo complessivo del contributo assegnato. 2. In presenza di carenza di documentazione, di compilazione incompleta, di indicazioni di spese non congrue, il Comitato regionale lo comunica alla Pro loco o al Consorzio, tramite pec o raccomandata a/r, assegnando un termine di quindici giorni per la integrazione o la regolarizzazione. Decorso tale termine senza che si sia provveduto alla regolarizzazione o integrazione il Comitato regionale procede alla revoca totale o parziale del contributo dandone comunicazione scritta alla Pro loco o al Consorzio. 3. La revoca parziale o totale e' comunicata alle Pro loco o al Consorzio a mezzo pec o raccomandata A/R con contestuale richiesta di restituzione immediata delle somme anticipate per la successiva restituzione alla Regione. Art. 10. Disposizioni di rinvio 1. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni di cui alla legge regionale n. 7/2000 e alla legge regionale n. 21/2016. Art. 11. Disposizione transitoria 1. Per l'anno 2017 la domanda di contributo di cui all'art. 3 e' presentata entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento. Art. 12. Entrata in vigore 1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione. (Omissis). Visto, il Presidente: Serracchiani