Allegato 
 
Regolamento  recante  criteri  e  modalita'  per  la  concessione   e
  l'erogazione di contributi annui per la  promozione  dell'attivita'
  delle associazioni Pro loco e  contributi  per  l'insediamento,  il
  funzionamento  e  l'attivita'  degli  uffici  delle  Pro  loco  per
  l'insediamento e il funzionamento degli uffici  sede  dei  consorzi
  delle associazioni Pro loco, ai  sensi  dell'art.  11  della  legge
  regionale 9  dicembre  2016,  n.  21  (Disciplina  delle  politiche
  regionali nel settore turistico e dell'attrattivita' del territorio
  regionale nonche' modifiche a leggi regionali in materia di turismo
  e attivita' produttive). 
(Omissis). 
 
                               Art. 1. 
                 Finalita' e iniziative finanziabili 
 
    1. Il presente regolamento disciplina i criteri  e  le  modalita'
per la concessione degli incentivi di cui  all'art.  11  della  legge
regionale  9  dicembre  2016,  n.  21  (Disciplina  delle   politiche
regionali nel settore turistico e dell'attrattivita'  del  territorio
regionale nonche' modifiche a leggi regionali in materia di turismo e
attivita' produttive), tramite trasferimenti annuali  di  risorse  al
Comitato regionale del Friuli-Venezia  Giulia  dell'Unione  nazionale
Pro loco d'Italia (UNPLI), al fine di: 
      a) promuovere l'attivita' delle associazioni Pro loco; 
      b) erogare contributi per l'insediamento,  il  funzionamento  e
l'attivita' degli uffici delle Pro loco e  per  l'insediamento  e  il
funzionamento degli uffici sede dei consorzi delle  associazioni  Pro
loco; 
      c) consentire la copertura delle  spese  di  funzionamento  del
Comitato stesso per una quota non  superiore  al  18  per  cento  dei
complessivi trasferimenti annuali. 
 
                               Art. 2. 
                  Soggetti beneficiari e requisiti 
 
    1. Possono beneficiare dei contributi di cui all'art. 1, comma 1,
lettera a) le associazioni Pro loco iscritte all'albo regionale delle
associazioni Pro loco ai sensi dell'art. 10 della legge regionale  n.
21/2016. 
    2. Possono beneficiare dei contributi di cui all'art. 1, comma 1,
lettera b) le associazioni Pro loco iscritte all'albo regionale delle
associazioni Pro loco ai sensi dell'art. 10 della legge regionale  n.
21/2016 e i loro consorzi. 
    3. La finalita' di cui all'art. 1, comma 1, lettera  c)  relativa
alla copertura delle spese di funzionamento  del  Comitato  regionale
del Friuli-Venezia Giulia dell'Unione  nazionale  Pro  loco  d'Italia
(UNPLI) per una quota non superiore al 18 per cento  dei  complessivi
trasferimenti annuali e' oggetto di convenzione con l'Amministrazione
regionale. 
 
                               Art. 3. 
         Modalita' e termini di presentazione della domanda 
 
    1. Le domande per la concessione dei contributi di  cui  all'art.
1, lettere a) e b), redatte secondo il modello approvato con  decreto
del direttore del Servizio competente in  materia  di  turismo,  sono
presentate dal 1° gennaio al 31 gennaio di  ogni  anno,  al  Comitato
regionale del Friuli-Venezia Giulia dell'Unione  nazionale  Pro  loco
d'Italia (UNPLI) tramite pec all'indirizzo unplifvg@pec.unplifvg.it o
tramite raccomandata a/r o consegnate  a  mano  presso  la  sede  del
Comitato stesso con rilascio di copia timbrata e datata per ricevuta. 
    2. Con il decreto di cui al comma  1  sono  approvati  inoltre  i
seguenti allegati: 
      a)  scheda  illustrativa  delle  iniziative  che  si  intendono
svolgere, sottoscritta dal Presidente della Pro loco; 
      b) scheda per spese istituzionali sottoscritta  dal  Presidente
della Pro loco o del Consorzio. 
    3. Alla  domanda  sono  allegati,  in  particolare,  la  seguente
documentazione: 
      a) le schede di cui al comma 2, lettere a) e b); 
      b) l'elenco delle cariche sociali sottoscritto  dal  Presidente
della Pro loco; 
      c) l'elenco nominativo  dei  soci  aggiornato  al  31  dicembre
dell'anno  precedente  a  quello  di  presentazione   della   domanda
sottoscritto dal Presidente della Pro loco o  una  dichiarazione  del
Presidente medesimo che attesti che  i  dati  inseriti  sul  database
on-line sono aggiornati al 31 dicembre dell'anno precedente a  quello
di presentazione della domanda; 
      d) copia di un documento di identita' in corso di validita' del
Presidente della Pro loco o del Consorzio. 
    4. Il Comitato regionale del  Friuli-Venezia  Giulia  dell'Unione
nazionale Pro loco d'Italia (UNPLI) in caso di domanda  irregolare  o
incompleta assegna un termine di quindici giorni per la  integrazione
o  la  regolarizzazione.  Decorso  tale  termine  senza  che  si  sia
provveduto alla regolarizzazione o all'integrazione la domanda non e'
ammessa  al  riparto,  previa  comunicazione  alla  Pro  loco  o   al
Consorzio. 
 
                               Art. 4. 
                          Spese ammissibili 
 
    1. Per le iniziative di cui all'art. 1, comma 1, lettera a), sono
ammissibili le seguenti spese sostenute dal 1° gennaio al 31 dicembre
dell'anno di presentazione della domanda: 
      a) compensi  e  retribuzioni  al  personale  impiegato  per  la
realizzazione dell'iniziativa; 
      b) compensi per prestazioni artistiche, tecniche, scientifiche,
culturali, di comunicazione e di intrattenimento; 
      c) costi per allestimenti, noleggio  strutture  e  attrezzature
varie,  inerenti  all'iniziativa  e   non   strettamente   riferibili
all'attivita' commerciale; 
      d) costi per noleggio bus-navetta e altri mezzi di trasporto di
persone necessari alla realizzazione dell'iniziativa; 
      e) costi per noleggio sale; 
      f)  spese  SIAE  (diritti  d'autore  relativi   unicamente   ad
attivita' svolta in forma non commerciale), COSAP e TOSAP; 
      g)  costi  per  la  realizzazione  e  la  stampa  di  materiale
promozionale-informativo; 
      h) costi per la pubblicita' e divulgazione dell'iniziativa  sui
media; 
      i)   acquisto   di   pubblicazioni   e   materiali   d'ufficio,
esclusivamente se necessari per la realizzazione dell'iniziativa; 
      l) polizze assicurative inerenti all'iniziativa; 
      m) compensi per forniture di beni,  servizi  e  consulenze  non
strettamente riferibili all'attivita' commerciale. 
    2. Non sono ammissibili gli oneri per il personale dipendente, se
non  assunto  esclusivamente  per  la  realizzazione  dell'iniziativa
finanziata, e le spese d'investimento. 
    3. Non  sono  ammissibili  le  spese  direttamente  riferibili  a
iniziative di carattere commerciale. 
    4. Ai fini della realizzazione delle iniziative di  cui  all'art.
1, comma 1, lettera b) sono ammissibili le seguenti spese,  sostenute
dal 1° gennaio  al  31  dicembre  dell'anno  di  presentazione  della
domanda, entro il limite massimo del  25  per  cento  del  contributo
assegnato ad ogni singola Pro loco o Consorzio: 
      a) compensi e retribuzioni al personale impiegato; 
      b) buoni lavoro INPS; 
      c)  utenze  telefono,  internet,  energia   elettrica,   acqua,
riscaldamento e TARI; 
      d) beni di consumo inerenti  alle  attivita'  di  funzionamento
degli uffici; 
      e) spese per l'affitto delle sale e per l'affitto della sede; 
      f) corsi di formazione e aggiornamento del  personale  e  delle
Pro loco associate; 
      g) noleggio arredi e attrezzature d'ufficio; 
      h) compensi a terzi; 
      i) polizze assicurative. 
    5. Le spese devono  essere  documentate  da  fatture  e  note  di
addebito intestate alla Pro loco o  ai  loro  Consorzi,  regolarmente
pagate in forma tracciabile o quietanzate. Non sono ammessi documenti
di spesa di importo inferiore a € 25,00. 
 
                               Art. 5. 
               Misura del trasferimento delle risorse 
 
    1.  L'ammontare  del  trasferimento  delle  risorse  al  Comitato
regionale del Friuli-Venezia Giulia dell'Unione  nazionale  Pro  loco
d'Italia (UNPLI) e' determinato nei limiti dello stanziamento annuale
previsto dal bilancio  regionale,  nell'ambito  della  programmazione
delle  risorse  economiche  e  finanziarie  stabilita  dal   Bilancio
finanziario gestionale, autorizzando l'erogazione, in via anticipata,
di un importo pari al 90 per cento del contributo concesso. 
 
                               Art. 6. 
              Modalita' di trasferimento delle risorse 
 
    1. Il Comitato regionale del  Friuli-Venezia  Giulia  dell'Unione
nazionale  Pro  loco  d'Italia  (UNPLI)  procede   al   riparto   del
trasferimento delle risorse di cui all'art. 5 tra i Consorzi e tra le
Pro loco ad esso aderenti sulla base dei punteggi di cui all'allegato
1 al presente regolamento  di  cui  costituisce  parte  integrante  e
sostanziale, in funzione di programmi e attivita'  con  l'indicazione
delle spese previste. 
 
                               Art. 7. 
                      Istruttoria delle domande 
 
    1. Per l'istruttoria delle domande di contributo di cui  all'art.
1, comma 1, lettere a) e b),  il  Consiglio  direttivo  del  Comitato
regionale del Friuli-Venezia Giulia dell'Unione  nazionale  Pro  loco
d'Italia (UNPLI)  nomina  una  commissione  composta  da  almeno  tre
persone, di cui almeno due appartenenti al  Consiglio  stesso,  e  un
segretario. 
    2. La commissione di  cui  al  comma  1  redige  la  proposta  di
graduatoria del contributo in proporzione ai punteggi indicati  nella
scheda di valutazione di cui all'allegato 1. 
    3. Non sono  ammesse  le  domande  che  non  hanno  raggiunto  il
punteggio minimo di trenta punti. 
    4. La proposta di graduatoria di cui al comma 2  viene  trasmessa
al Servizio competente in materia di turismo per l'approvazione della
stessa con deliberazione della Giunta regionale. 
    5.   I   contributi   sono   concessi   entro   sessanta   giorni
dall'approvazione della graduatoria da parte della Giunta regionale. 
 
                               Art. 8. 
           Presentazione della rendicontazione della spesa 
 
    1. Le Pro loco e i loro Consorzi presentano al Comitato regionale
del Friuli-Venezia Giulia dell'Unione  nazionale  Pro  loco  d'Italia
(UNPLI),  entro  il  31  gennaio  di  ogni   anno   successivo   alla
presentazione  della  domanda  di  contributo,  il  prospetto   della
rendicontazione,  secondo  il  modello  approvato  con  decreto   del
direttore del Servizio competente in  materia  di  turismo  che  deve
essere  compilato  analiticamente  in  ogni  parte.  Vanno   indicate
esclusivamente le tipologie  di  spesa  riportate  nella  domanda  di
contributo.  E'  consentita,   in   sede   di   rendicontazione,   la
compensazione tra le singole voci di  spesa  fino  al  raggiungimento
dell'ammontare del contributo concesso. 
    2. Unitamente alla rendicontazione  deve  essere  presentata  una
relazione  illustrativa  delle  iniziative  realizzate   oltre   alla
documentazione indicata nel modello  di  rendicontazione  di  cui  al
comma 1. 
 
                               Art. 9. 
                           Rendicontazione 
 
    1. Il Comitato regionale del  Friuli-Venezia  Giulia  dell'Unione
nazionale  Pro  loco  d'Italia  (UNPLI)  verifica  la  documentazione
presentata, la congruita' delle spese  sostenute  con  il  preventivo
della domanda presentata e con l'importo complessivo  del  contributo
assegnato. 
    2. In presenza di  carenza  di  documentazione,  di  compilazione
incompleta,  di  indicazioni  di  spese  non  congrue,  il   Comitato
regionale lo comunica alla Pro loco o  al  Consorzio,  tramite pec  o
raccomandata a/r, assegnando un termine di  quindici  giorni  per  la
integrazione o la regolarizzazione. Decorso tale termine senza che si
sia provveduto  alla  regolarizzazione  o  integrazione  il  Comitato
regionale procede  alla  revoca  totale  o  parziale  del  contributo
dandone comunicazione scritta alla Pro loco o al Consorzio. 
    3. La revoca parziale o totale e' comunicata alle Pro loco  o  al
Consorzio a mezzo pec o raccomandata A/R con contestuale richiesta di
restituzione immediata  delle  somme  anticipate  per  la  successiva
restituzione alla Regione. 
 
                              Art. 10. 
                       Disposizioni di rinvio 
 
    1. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano
le disposizioni di cui alla legge regionale n. 7/2000  e  alla  legge
regionale n. 21/2016. 
 
                              Art. 11. 
                      Disposizione transitoria 
 
    1. Per l'anno 2017 la domanda di contributo di cui all'art. 3  e'
presentata entro trenta giorni dalla data di entrata  in  vigore  del
presente regolamento. 
 
                              Art. 12. 
                          Entrata in vigore 
 
    1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a
quello  della  sua  pubblicazione  nel  Bollettino  Ufficiale   della
Regione. 
(Omissis). 
 
                                   Visto, il Presidente: Serracchiani