Allegato Regolamento recante modifiche al regolamento concernente i criteri e le modalita' per la concessione dei contributi previsti a sostegno dei centri di aggregazione giovanile dall'art. 24 della legge regionale 22 marzo 2012 n. 5 (Legge per l'autonomia dei giovani e sul Fondo di garanzia per le loro opportunita'), emanato con decreto del Presidente della Regione 10 settembre 2015, n. 186. (Omissis). Art. 1. Oggetto 1. Il presente regolamento reca modifiche al regolamento concernente i criteri e le modalita' per la concessione dei contributi previsti a sostegno dei centri di aggregazione giovanile dall'art. 24 della legge regionale 22 marzo 2012, n. 5 (Legge per l'autonomia dei giovani e sul Fondo di garanzia per le loro opportunita'), emanato con decreto del Presidente della Regione 10 settembre 2015, n. 186. Art. 2. Introduzione dell'art. 1-bis nel decreto del Presidente della Regione n. 186/2015 1. Dopo l'art. 1 del decreto del Presidente della Regione n. 186/2015 e' inserito il seguente: «Art. 1-bis (Definizione di Centro di aggregazione giovanile - CAG). - 1. Il centro di aggregazione giovanile e' uno spazio delimitato, dove i giovani possono raccordarsi con la comunita' esprimendo le loro potenzialita' e le loro capacita' nei contesti socio economici nei quali sono inseriti, con la destinazione prevista dal comma 3, art. 24 della legge regionale n. 5/2012. 2. Lo spazio dedicato al centro di aggregazione giovanile deve essere funzionale alle effettive esigenze del territorio di riferimento, emergenti dalla percentuale di giovani rapportata alla popolazione locale risultante dall'ultima analisi demografica.». Art. 3. Modifiche all'art. 2 del decreto del Presidente della Regione n. 186/2015 1. Al comma 2 all'art. 2 del decreto del Presidente della Regione n. 186/2015, le parole: «o titolari di diritti reali di godimento sugli immobili stessi o titolari di un diritto personale di godimento derivante da contratto di locazione o di comodato purche' la durata di tale contratto si estenda per un biennio successivo alla data di finalizzazione del contributo» sono soppresse. Art. 4. Modifiche all'art. 3 del decreto del Presidente della Regione n. 186/2015 1. Al comma 1 dell'art. 3 del decreto del Presidente della Regione n. 186/2015, dopo la parola: «impianti» e' aggiunta la seguente: «tecnologici». Art. 5. Modifiche all'art. 4 del decreto del Presidente della Regione n. 186/2015 1. Il comma 3 dell'art. 4 del decreto del Presidente della Regione n. 186/2015 e' abrogato. Art. 6. Modifiche all'art. 8 del decreto del Presidente della Regione n. 186/2015 1. All'art. 8 del decreto del Presidente della Regione n. 186/2015, sono apportate le seguenti modifiche: a) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti: «1-bis. Le priorita' di cui al comma 1 non sono cumulabili. 1-ter. Per la formazione della graduatoria, sono assegnati 50 punti ai beneficiari che realizzano gli interventi di cui al comma 1 in centri di aggregazione giovanile ove non viene svolta attivita' commerciale organizzata in forma d'impresa.»; b) la lettera c) del comma 2 e' sostituita dalla seguente: «c) interventi necessari per il mantenimento della funzionalita' dello spazio gia' dedicato a centro di aggregazione giovanile e compromesso da evento eccezionale o da grave degrado;»; c) la lettera d) del comma 2 e' sostituita dalla seguente: «d) centro di aggregazione giovanile non assistito in precedenza da contributi regionali per le stesse finalita'.»; d) alla lettera a) del comma 3, dopo la parola: «degradati» sono aggiunte le seguenti: «in localita' dove non ci sono altri centri di aggregazione»; e) la lettera c) del comma 5 e' sostituita dalla seguente: «c) percentuale di giovani rapportata alla popolazione locale risultante dall'ultima analisi demografica.»; f) il comma 8 e' abrogato. Art. 7. Modifiche all'art. 11 del decreto del Presidente della Regione n. 186/2015 1. All'art. 11 del decreto del Presidente della Regione n. 186/2015 sono apportate le seguenti modifiche: a) al comma 1 dopo le parole: «regolarita' formale delle domande» sono aggiunte le seguenti: «, verifica la destinazione attuale dell'immobile oggetto di richiesta di contributo»; b) al comma 2 dopo la parola: «Direttore» e' soppressa la parola: «centrale»; c) al comma 2 la lettera a) e' abrogata. Art. 8. Entrata in vigore 1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia. Visto, il Presidente: Serracchiani