Allegato 
 
Regolamento recante modifiche al regolamento concernente i criteri  e
  le modalita' per la concessione dei contributi previsti a  sostegno
  dei centri di  aggregazione  giovanile  dall'art.  24  della  legge
  regionale 22 marzo 2012 n. 5 (Legge per l'autonomia dei  giovani  e
  sul Fondo di  garanzia  per  le  loro  opportunita'),  emanato  con
  decreto del Presidente della Regione 10 settembre 2015, n. 186. 
 
    (Omissis). 
 
                               Art. 1. 
                               Oggetto 
 
    1.  Il  presente  regolamento  reca  modifiche   al   regolamento
concernente  i  criteri  e  le  modalita'  per  la  concessione   dei
contributi previsti a sostegno dei centri di  aggregazione  giovanile
dall'art. 24 della legge regionale 22 marzo 2012,  n.  5  (Legge  per
l'autonomia  dei  giovani  e  sul  Fondo  di  garanzia  per  le  loro
opportunita'), emanato con decreto del Presidente  della  Regione  10
settembre 2015, n. 186. 
 
                               Art. 2. 
              Introduzione dell'art. 1-bis nel decreto 
              del Presidente della Regione n. 186/2015 
 
    1. Dopo l'art. 1 del decreto  del  Presidente  della  Regione  n.
186/2015 e' inserito il seguente: 
    «Art. 1-bis (Definizione di Centro di  aggregazione  giovanile  -
CAG). -  1.  Il  centro  di  aggregazione  giovanile  e'  uno  spazio
delimitato, dove i  giovani  possono  raccordarsi  con  la  comunita'
esprimendo le loro potenzialita' e le  loro  capacita'  nei  contesti
socio economici nei quali sono inseriti, con la destinazione prevista
dal comma 3, art. 24 della legge regionale n. 5/2012. 
    2. Lo spazio dedicato al centro di  aggregazione  giovanile  deve
essere  funzionale  alle  effettive  esigenze   del   territorio   di
riferimento, emergenti dalla percentuale di giovani  rapportata  alla
popolazione locale risultante dall'ultima analisi demografica.». 
 
                               Art. 3. 
                  Modifiche all'art. 2 del decreto 
              del Presidente della Regione n. 186/2015 
 
    1. Al comma 2 all'art. 2 del decreto del Presidente della Regione
n. 186/2015, le parole: «o titolari di  diritti  reali  di  godimento
sugli immobili stessi o titolari di un diritto personale di godimento
derivante da contratto di locazione o di comodato purche'  la  durata
di tale contratto si estenda per un biennio successivo alla  data  di
finalizzazione del contributo» sono soppresse. 
 
                               Art. 4. 
                  Modifiche all'art. 3 del decreto 
              del Presidente della Regione n. 186/2015 
 
    1. Al comma 1  dell'art.  3  del  decreto  del  Presidente  della
Regione n. 186/2015,  dopo  la  parola:  «impianti»  e'  aggiunta  la
seguente: «tecnologici». 
 
                               Art. 5. 
                  Modifiche all'art. 4 del decreto 
              del Presidente della Regione n. 186/2015 
 
    1. Il comma 3  dell'art.  4  del  decreto  del  Presidente  della
Regione n. 186/2015 e' abrogato. 
 
                               Art. 6. 
                  Modifiche all'art. 8 del decreto 
              del Presidente della Regione n. 186/2015 
 
    1. All'art.  8  del  decreto  del  Presidente  della  Regione  n.
186/2015, sono apportate le seguenti modifiche: 
      a) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti: 
    «1-bis. Le priorita' di cui al comma 1 non sono cumulabili. 
    1-ter. Per la formazione della  graduatoria,  sono  assegnati  50
punti ai beneficiari che realizzano gli interventi di cui al comma  1
in centri di aggregazione giovanile ove non  viene  svolta  attivita'
commerciale organizzata in forma d'impresa.»; 
      b) la lettera c) del comma 2 e' sostituita dalla seguente: 
      «c)   interventi   necessari   per   il   mantenimento    della
funzionalita' dello spazio gia' dedicato  a  centro  di  aggregazione
giovanile e compromesso da evento eccezionale o da grave degrado;»; 
      c) la lettera d) del comma 2 e' sostituita dalla seguente: 
      «d)  centro  di  aggregazione  giovanile   non   assistito   in
precedenza da contributi regionali per le stesse finalita'.»; 
      d) alla lettera a) del comma 3,  dopo  la  parola:  «degradati»
sono aggiunte le seguenti: «in  localita'  dove  non  ci  sono  altri
centri di aggregazione»; 
      e) la lettera c) del comma 5 e' sostituita dalla seguente: 
      «c) percentuale di giovani rapportata alla  popolazione  locale
risultante dall'ultima analisi demografica.»; 
      f) il comma 8 e' abrogato. 
 
                               Art. 7. 
                  Modifiche all'art. 11 del decreto 
              del Presidente della Regione n. 186/2015 
 
    1. All'art. 11  del  decreto  del  Presidente  della  Regione  n.
186/2015 sono apportate le seguenti modifiche: 
      a) al comma  1  dopo  le  parole:  «regolarita'  formale  delle
domande» sono aggiunte  le  seguenti:  «,  verifica  la  destinazione
attuale dell'immobile oggetto di richiesta di contributo»; 
      b) al comma 2 dopo  la  parola:  «Direttore»  e'  soppressa  la
parola: «centrale»; 
      c) al comma 2 la lettera a) e' abrogata. 
 
                               Art. 8. 
                          Entrata in vigore 
 
    1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a
quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione
Friuli-Venezia Giulia. 
Visto, il Presidente: Serracchiani