Allegato Regolamento concernente criteri e modalita' per la concessione dei finanziamenti per il primo impianto del Centro di assistenza tecnica alle imprese del terziario (CATT FVG) ai sensi dell'art. 84-bis, comma 13, della legge regionale 5 dicembre 2005, n. 29 (Normativa organica in materia di attivita' commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande. Modifica alla legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 «Disciplina organica del turismo»). Art. 1. Finalita' 1. Il presente regolamento disciplina il procedimento contributivo per l'attivita' di primo impianto del Centro di assistenza tecnica alle imprese del terziario, di seguito CATT FVG, ai sensi dell'art. 84-bis, comma 13, della legge regionale 5 dicembre 2005, n. 29 (Normativa organica in materia di attivita' commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande. Modifica alla legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 «Disciplina organica del turismo»), definendo i criteri e le modalita' per la concessione dei finanziamenti nel rispetto della normativa comunitaria vigente. Art. 2. Aiuti «de minimis» ai sensi del regolamento (UE) n. 1407/2013 1. I contributi sono concessi in osservanza delle condizioni di cui al regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea serie L 352 del 24 dicembre 2013. 2. Si applicano le disposizioni di cui all'art. 3 del regolamento (UE) n. 1407/2013, in virtu' delle quali: a) l'importo complessivo degli aiuti de minimis concessi a una medesima impresa o, se ricorre la fattispecie di cui all'art. 2, paragrafo 2, del predetto regolamento (UE) n. 1407/2013, a una medesima «impresa unica», non puo' superare 200.000 euro nell'arco di tre esercizi finanziari; b) salvo quanto previsto al paragrafo 3 del suddetto art. 3 del regolamento (UE) n. 1407/2013, l'importo complessivo degli aiuti de minimis concessi a una medesima impresa o, se ricorre la fattispecie di cui all'art. 2, paragrafo 2, del predetto regolamento (UE) n. 1407/2013, a una medesima «impresa unica», che opera nel settore del trasporto di merci su strada per conto terzi non puo' superare 100.000 euro nell'arco di tre esercizi finanziari. 3. La concessione dell'incentivo e' subordinata al rilascio di una dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta' attestante gli aiuti ricevuti dall'impresa o, se ricorre la fattispecie di cui all'art. 2, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1407/2013, dall'impresa unica, a norma del regolamento (UE) n. 1407/2013 o di altri regolamenti «de minimis» durante i due esercizi finanziari precedenti e nell'esercizio finanziario in corso. Art. 3. Ammontare del finanziamento e limiti di spesa 1. In osservanza delle disposizione di cui all'art. 2, la misura del finanziamento e' pari all'ottanta per cento della spesa ammissibili entro i seguenti limiti: a) importo minimo della spesa ammissibile pari a 5.000,00 euro; b) importo massimo della spesa ammissibile pari a 125.000,00 euro. Art. 4. Spese ammissibili 1. Sono ammissibili le spese, come individuate dalla vigente normativa, per l'avvio dell'attivita' del CATT FVG e, in particolare: a) acquisto di attrezzature, anche informatiche, e relativi software; b) acquisto di mobili, arredi e impianti necessari al funzionamento della struttura; c) realizzazione delle pagine web di presentazione del CATT FVG e dei servizi da esso erogati; d) spese sostenute per la formazione del personale del CATT FVG; e) spese per consulenze e studi di fattibilita'. Art. 5. Spese escluse 1. Non possono essere oggetto di finanziamento le seguenti spese: a) IVA e altre imposte, tasse, valori bollati e oneri finanziari; b) spese generali; c) beni di consumo o soggetti a facile usura; d) beni usati o in leasing. Art. 6. Presentazione della domanda 1. La domanda per accedere ai finanziamenti di cui all'art. 1 e' presentata nel rispetto del regime fiscale vigente sull'imposta di bollo ed e' corredata dalla sottoelencata documentazione: a) relazione illustrativa; b) preventivi di spesa; c) copia delle fatture o altri titoli di spesa; d) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta', resa ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), con cui il CATT FVG attesta quanto segue: 1) di rispettare il divieto di cumulo ai sensi dell'art. 5, comma 2, del regolamento (UE) n. 1407/2013; 2) di osservare la normativa vigente in tema di sicurezza sul lavoro ai sensi dell'art. 73 della legge regionale 5 dicembre 2003, n. 18 (Interventi urgenti nei settori dell'industria, dell'artigianato, della cooperazione, del commercio e del turismo, in materia di sicurezza sul lavoro, asili nido nei luoghi di lavoro, nonche' a favore delle imprese danneggiate da eventi calamitosi); 3) di rispettare il divieto generale di contribuzione ai sensi dell'art. 31 della legge regionale n. 7/2000; 4) di non avere chiesto ne' ottenuto altri benefici pubblici per la medesima iniziativa. 2. La domanda e' presentata mediante posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo di pec della Direzione centrale competente in materia di commercio, di seguito Direzione, entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento. Art. 7. Avvio dell'iniziativa 1. Per avvio dell'iniziativa, in relazione alle spese di cui all'art. 4, comma 1, si intende: a) nel caso di acquisto di beni mobili, la data di consegna degli stessi specificata nell'ordine di acquisto o in documentazione equivalente ovvero, in mancanza, la data della prima fattura; b) nel caso di acquisizione di servizi, la data di inizio della fornitura del servizio all'impresa quali, in particolare, la consulenza, lo studio di fattibilita', l'incarico di collaborazione, come specificata nel contratto o in documentazione equipollente; ove tale specificazione non risulti dalla predetta documentazione, la data della prima fattura. Art. 8. Istruttoria della domanda e concessione del finanziamento 1. Il responsabile dell'istruttoria verifica la sussistenza di tutti i presupposti di fatto e di diritto previsti per la singola tipologia di intervento effettuando, ove necessario, gli opportuni accertamenti, anche mediante sopralluoghi o richiedendo documentazione integrativa. 2. Ove la domanda sia ritenuta irregolare o incompleta, il responsabile del procedimento ne da' comunicazione all'interessato indicandone le cause e assegnando un termine non superiore a trenta giorni per provvedere. 3. Il procedimento e' archiviato d'ufficio e il responsabile del procedimento ne da' tempestiva comunicazione al richiedente nei seguenti casi: a) la domanda e' presentata oltre il termine di cui all'art. 6, comma 2; b) la domanda non e' sottoscritta con firma digitale dal legale rappresentante, o non e' sottoscritta con firma autografa dal legale rappresentante ovvero non e' accompagnata da documento di identita' scansionato; c) la domanda non e' inviata a mezzo pec. 4. La Direzione, prima della formale adozione del provvedimento negativo, comunica tempestivamente al CATT FVG i motivi che ostano all'accoglimento della domanda ai sensi dell'art. 16-bis della legge regionale n. 7/2000. Art. 9. Rendicontazione della spesa 1. Il CATT FVG presenta la rendicontazione delle spese sostenute entro il termine stabilito con il provvedimento di concessione del finanziamento. Il termine massimo per la conclusione dell'iniziativa e la presentazione della relativa documentazione e' di dodici mesi decorrenti dalla concessione del finanziamento. 2. La rendicontazione e' presentata mediante pec; su richiesta debitamente motivata e' consentita una proroga del termine di cui al comma 1 di ulteriori sei mesi. 3. Per la rendicontazione il CATT FVG presenta la seguente documentazione; a) relazione illustrativa con l'indicazione della dati di conclusione dell'iniziativa; b) copia dei documenti di spesa, annullati in originale con apposita dicitura relativa all'ottenimento dell'incentivo, costituiti da fatture o, in caso di impossibilita' di acquisire le stesse, da documenti contabili aventi forza probatoria equivalente; c) documentazione comprovante l'avvenuto pagamento; d) dichiarazione del beneficiario attestante la corrispondenza agli originali delle copie dei documenti di spesa di cui alla lettera b). 4. La rendicontazione puo' essere presentata anche con le modalita' di cui all'art. 41-bis della legge regionale n. 7/2000. 5. Ove la rendicontazione sia ritenuta irregolare o incompleta, il responsabile del procedimento ne da' comunicazione all'interessato indicandone le cause e assegnando un termine non superiore a trenta giorni per provvedere alla regolarizzazione o all'integrazione. 6. Nel caso in cui la documentazione permanga irregolare o incompleta, la direzione procede, sulla base della documentazione agli atti, alla rideterminazione del contributo o alla sua revoca. Art. 10. Liquidazione e rideterminazione del finanziamento concesso 1. La direzione procede all'istruttoria della documentazione presentata ai sensi dell'art. 9, verificando la sussistenza dei presupposti di fatto e di diritto per la liquidazione dell'incentivo. Il responsabile dell'istruttoria puo' effettuare controlli e sopralluoghi. 2. Qualora la spesa effettivamente sostenuta e ritenuta ammissibile in fase di liquidazione sia inferiore del 60 per cento rispetto all'importo ammesso a contributo, il provvedimento di concessione del contributo e' revocato. 3. Su richiesta del CATT FVG puo' essere disposta la liquidazione di un anticipo pari al settanta per cento del contributo, previa presentazione di apposita fideiussione bancaria o polizza assicurativa, ai sensi di quanto disposto dall'art. 39, comma 2, della legge regionale n. 7/2000. 4. Qualora le somme erogate anticipatamente siano eccedenti rispetto al contributo liquidabile, la direzione procede al recupero secondo le modalita' previste dagli articoli 49 e 50 della legge regionale n. 7/2000. Art. 11. Obblighi del beneficiario 1. Il CATT FVG e' tenuto a rispettare gli obblighi stabiliti in via generale dalla legge regionale n. 7/2000 e in particolare, al rispetto dei seguenti obblighi previsti dal presente regolamento: a) mantenere il vincolo di destinazione di cui all'art. 12; b) mantenere attiva la sede legale o l'unita' locale, presso la quale sono effettuate le iniziative oggetto di contributo, dalla data di presentazione della rendicontazione e fino al termine dei tre anni successivi; c) consentire ispezioni e controlli. Art. 12. Vincolo di destinazione 1. Il CATT FVG e' tenuto al mantenimento del vincolo di destinazione oggettivo e soggettivo dei beni oggetto del contributo nei due anni successivi alla data di presentazione della rendicontazione. 2. Costituisce violazione dei vincoli di cui al presente articolo, in particolare: a) il trasferimento a qualsiasi titolo della proprieta', del possesso o della detenzione dei beni ammessi a contributo; b) la cessione di azienda o del ramo di azienda relativo all'iniziativa oggetto di contributo; c) l'affitto di azienda o del ramo di azienda relativo all'iniziativa oggetto di contributo. 3. In deroga a quanto previsto al comma 1, i beni mobili oggetto di contributo divenuti obsoleti o inservibili possono essere sostituiti, con autorizzazione della direzione, con altri beni della stessa natura o che possono essere utilizzati al fine dello svolgimento delle attivita' cui sono finalizzate le iniziative oggetto di contributo. 4. Al fine della verifica del rispetto degli obblighi di cui ai commi 1, il CATT FVG presenta, successivamente alla presentazione della rendicontazione, una dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta' entro il 28 febbraio di ogni anno attestante il rispetto di tali obblighi fino alla scadenza degli stessi. Art. 13. Ispezioni e controlli 1. Ai sensi dell'art. 44 della legge regionale n. 7/2000, la direzione puo' effettuare presso il CATT FVG ispezioni e controlli, anche a campione, in relazione al finanziamento concesso. Visto, il presidente: Serracchiani