Allegato 
 
Regolamento concernente criteri e modalita' per  la  concessione  dei
  finanziamenti per  il  primo  impianto  del  Centro  di  assistenza
  tecnica alle imprese del terziario (CATT FVG)  ai  sensi  dell'art.
  84-bis, comma 13, della legge regionale  5  dicembre  2005,  n.  29
  (Normativa organica  in  materia  di  attivita'  commerciali  e  di
  somministrazione  di  alimenti  e  bevande.  Modifica  alla   legge
  regionale 16 gennaio 2002, n. 2 «Disciplina organica del turismo»). 
 
 
                               Art. 1. 
 
 
                              Finalita' 
 
    1.   Il   presente   regolamento   disciplina   il   procedimento
contributivo  per  l'attivita'  di  primo  impianto  del  Centro   di
assistenza tecnica alle imprese del terziario, di seguito  CATT  FVG,
ai sensi dell'art. 84-bis, comma 13, della legge regionale 5 dicembre
2005, n. 29 (Normativa organica in materia di attivita' commerciali e
di somministrazione  di  alimenti  e  bevande.  Modifica  alla  legge
regionale 16 gennaio 2002, n. 2 «Disciplina organica  del  turismo»),
definendo  i  criteri  e  le  modalita'  per   la   concessione   dei
finanziamenti nel rispetto della normativa comunitaria vigente. 
 
                               Art. 2. 
 
 
    Aiuti «de minimis» ai sensi del regolamento (UE) n. 1407/2013 
 
    1. I contributi sono concessi in osservanza delle  condizioni  di
cui al  regolamento  (UE)  n.  1407/2013  della  Commissione  del  18
dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108  del
trattato  sul  funzionamento  dell'Unione  europea  agli  aiuti   «de
minimis», pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  dell'Unione  europea
serie L 352 del 24 dicembre 2013. 
    2. Si applicano le disposizioni di cui all'art. 3 del regolamento
(UE) n. 1407/2013, in virtu' delle quali: 
    a) l'importo complessivo degli aiuti de minimis  concessi  a  una
medesima impresa o, se ricorre la  fattispecie  di  cui  all'art.  2,
paragrafo 2, del  predetto  regolamento  (UE)  n.  1407/2013,  a  una
medesima «impresa unica», non puo' superare 200.000 euro nell'arco di
tre esercizi finanziari; 
    b) salvo quanto previsto al paragrafo 3 del suddetto art.  3  del
regolamento (UE) n. 1407/2013, l'importo complessivo degli  aiuti  de
minimis concessi a una medesima impresa o, se ricorre la  fattispecie
di cui all'art. 2, paragrafo 2,  del  predetto  regolamento  (UE)  n.
1407/2013, a una medesima «impresa unica», che opera nel settore  del
trasporto di merci su  strada  per  conto  terzi  non  puo'  superare
100.000 euro nell'arco di tre esercizi finanziari. 
    3. La concessione dell'incentivo e' subordinata  al  rilascio  di
una dichiarazione sostitutiva di atto di  notorieta'  attestante  gli
aiuti ricevuti dall'impresa o,  se  ricorre  la  fattispecie  di  cui
all'art.  2,  paragrafo  2,  del  regolamento  (UE)   n.   1407/2013,
dall'impresa unica, a norma del regolamento (UE) n.  1407/2013  o  di
altri regolamenti «de minimis»  durante  i  due  esercizi  finanziari
precedenti e nell'esercizio finanziario in corso. 
 
                               Art. 3. 
 
 
            Ammontare del finanziamento e limiti di spesa 
 
    1. In osservanza delle disposizione di cui all'art. 2, la  misura
del  finanziamento  e'  pari  all'ottanta  per  cento   della   spesa
ammissibili entro i seguenti limiti: 
    a) importo minimo della spesa ammissibile pari a 5.000,00 euro; 
    b) importo massimo della  spesa  ammissibile  pari  a  125.000,00
euro. 
 
                               Art. 4. 
 
 
                          Spese ammissibili 
 
    1. Sono ammissibili le  spese,  come  individuate  dalla  vigente
normativa, per l'avvio dell'attivita' del CATT FVG e, in particolare: 
    a) acquisto  di  attrezzature,  anche  informatiche,  e  relativi
software; 
    b)  acquisto  di  mobili,  arredi   e   impianti   necessari   al
funzionamento della struttura; 
    c) realizzazione delle pagine web di presentazione del CATT FVG e
dei servizi da esso erogati; 
    d) spese sostenute per la formazione del personale del CATT FVG; 
    e) spese per consulenze e studi di fattibilita'. 
 
                               Art. 5. 
 
 
                            Spese escluse 
 
    1. Non possono essere oggetto di finanziamento le seguenti spese: 
    a) IVA e altre imposte, tasse, valori bollati e oneri finanziari; 
    b) spese generali; 
    c) beni di consumo o soggetti a facile usura; 
    d) beni usati o in leasing. 
 
                               Art. 6. 
 
 
                     Presentazione della domanda 
 
    1. La domanda per accedere ai finanziamenti di cui all'art. 1  e'
presentata nel rispetto del regime fiscale  vigente  sull'imposta  di
bollo ed e' corredata dalla sottoelencata documentazione: 
    a) relazione illustrativa; 
    b) preventivi di spesa; 
    c) copia delle fatture o altri titoli di spesa; 
    d) dichiarazione sostitutiva dell'atto  di  notorieta',  resa  ai
sensi dell'art. 47 del decreto del  Presidente  della  Repubblica  28
dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni  legislative  e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa),  con  cui
il CATT FVG attesta quanto segue: 
    1) di rispettare il divieto di cumulo ai sensi dell'art. 5, comma
2, del regolamento (UE) n. 1407/2013; 
    2) di osservare la normativa vigente in  tema  di  sicurezza  sul
lavoro ai sensi dell'art. 73 della legge regionale 5  dicembre  2003,
n.   18   (Interventi    urgenti    nei    settori    dell'industria,
dell'artigianato, della cooperazione, del commercio e del turismo, in
materia di sicurezza sul lavoro, asili nido  nei  luoghi  di  lavoro,
nonche' a favore delle imprese danneggiate da eventi calamitosi); 
    3) di rispettare il divieto generale di  contribuzione  ai  sensi
dell'art. 31 della legge regionale n. 7/2000; 
    4) di non avere chiesto ne' ottenuto altri benefici pubblici  per
la medesima iniziativa. 
    2.  La  domanda  e'   presentata   mediante   posta   elettronica
certificata (PEC)  all'indirizzo  di  pec  della  Direzione  centrale
competente in materia di commercio, di seguito Direzione,  entro  sei
mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento. 
 
                               Art. 7. 
 
 
                        Avvio dell'iniziativa 
 
    1. Per avvio dell'iniziativa, in  relazione  alle  spese  di  cui
all'art. 4, comma 1, si intende: 
    a) nel caso di acquisto di beni mobili, la data di consegna degli
stessi  specificata  nell'ordine  di  acquisto  o  in  documentazione
equivalente ovvero, in mancanza, la data della prima fattura; 
    b) nel caso di acquisizione di servizi, la data di  inizio  della
fornitura  del  servizio  all'impresa  quali,  in   particolare,   la
consulenza, lo studio di fattibilita', l'incarico di  collaborazione,
come specificata nel contratto o in documentazione equipollente;  ove
tale specificazione non risulti  dalla  predetta  documentazione,  la
data della prima fattura. 
 
                               Art. 8. 
 
 
      Istruttoria della domanda e concessione del finanziamento 
 
    1. Il responsabile dell'istruttoria verifica  la  sussistenza  di
tutti i presupposti di fatto e di diritto  previsti  per  la  singola
tipologia di intervento effettuando, ove  necessario,  gli  opportuni
accertamenti,   anche    mediante    sopralluoghi    o    richiedendo
documentazione integrativa. 
    2. Ove la  domanda  sia  ritenuta  irregolare  o  incompleta,  il
responsabile del procedimento ne  da'  comunicazione  all'interessato
indicandone le cause e assegnando un termine non superiore  a  trenta
giorni per provvedere. 
    3. Il procedimento e' archiviato d'ufficio e il responsabile  del
procedimento ne  da'  tempestiva  comunicazione  al  richiedente  nei
seguenti casi: 
    a) la domanda e' presentata oltre il termine di cui  all'art.  6,
comma 2; 
    b) la domanda non e' sottoscritta con firma digitale  dal  legale
rappresentante, o non e' sottoscritta con firma autografa dal  legale
rappresentante ovvero non e' accompagnata da documento  di  identita'
scansionato; 
    c) la domanda non e' inviata a mezzo pec. 
    4. La Direzione, prima della formale adozione  del  provvedimento
negativo, comunica tempestivamente al CATT FVG i  motivi  che  ostano
all'accoglimento della domanda ai sensi dell'art. 16-bis della  legge
regionale n. 7/2000. 
 
                               Art. 9. 
 
 
                     Rendicontazione della spesa 
 
    1. Il CATT FVG presenta la rendicontazione delle spese  sostenute
entro il termine stabilito con il provvedimento  di  concessione  del
finanziamento. Il termine massimo per la conclusione  dell'iniziativa
e la presentazione della relativa documentazione e'  di  dodici  mesi
decorrenti dalla concessione del finanziamento. 
    2. La rendicontazione e' presentata mediante  pec;  su  richiesta
debitamente motivata e' consentita una proroga del termine di cui  al
comma 1 di ulteriori sei mesi. 
    3. Per la  rendicontazione  il  CATT  FVG  presenta  la  seguente
documentazione; 
    a)  relazione  illustrativa  con  l'indicazione  della  dati   di
conclusione dell'iniziativa; 
    b) copia dei documenti  di  spesa,  annullati  in  originale  con
apposita dicitura relativa all'ottenimento dell'incentivo, costituiti
da fatture o, in caso di impossibilita' di acquisire  le  stesse,  da
documenti contabili aventi forza probatoria equivalente; 
    c) documentazione comprovante l'avvenuto pagamento; 
    d) dichiarazione del beneficiario  attestante  la  corrispondenza
agli originali delle copie dei documenti di spesa di cui alla lettera
b). 
    4.  La  rendicontazione  puo'  essere  presentata  anche  con  le
modalita' di cui all'art. 41-bis della legge regionale n. 7/2000. 
    5. Ove la rendicontazione sia ritenuta irregolare  o  incompleta,
il responsabile del procedimento ne da' comunicazione all'interessato
indicandone le cause e assegnando un termine non superiore  a  trenta
giorni per provvedere alla regolarizzazione o all'integrazione. 
    6. Nel caso  in  cui  la  documentazione  permanga  irregolare  o
incompleta, la direzione procede,  sulla  base  della  documentazione
agli atti, alla rideterminazione del contributo o alla sua revoca. 
 
                              Art. 10. 
 
 
     Liquidazione e rideterminazione del finanziamento concesso 
 
    1. La  direzione  procede  all'istruttoria  della  documentazione
presentata ai sensi  dell'art.  9,  verificando  la  sussistenza  dei
presupposti di fatto e di diritto per la liquidazione dell'incentivo.
Il  responsabile  dell'istruttoria  puo'   effettuare   controlli   e
sopralluoghi. 
    2.  Qualora  la  spesa  effettivamente   sostenuta   e   ritenuta
ammissibile in fase di liquidazione sia inferiore del  60  per  cento
rispetto  all'importo  ammesso  a  contributo,  il  provvedimento  di
concessione del contributo e' revocato. 
    3. Su richiesta del CATT FVG puo' essere disposta la liquidazione
di un anticipo pari al settanta  per  cento  del  contributo,  previa
presentazione   di   apposita   fideiussione   bancaria   o   polizza
assicurativa, ai sensi di quanto  disposto  dall'art.  39,  comma  2,
della legge regionale n. 7/2000. 
    4. Qualora  le  somme  erogate  anticipatamente  siano  eccedenti
rispetto al contributo liquidabile, la direzione procede al  recupero
secondo le modalita' previste dagli articoli  49  e  50  della  legge
regionale n. 7/2000. 
 
                              Art. 11. 
 
 
                      Obblighi del beneficiario 
 
    1. Il CATT FVG e' tenuto a rispettare gli obblighi  stabiliti  in
via generale dalla legge regionale n. 7/2000  e  in  particolare,  al
rispetto dei seguenti obblighi previsti dal presente regolamento: 
    a) mantenere il vincolo di destinazione di cui all'art. 12; 
    b) mantenere attiva la sede legale o l'unita' locale,  presso  la
quale sono effettuate le iniziative oggetto di contributo, dalla data
di presentazione della rendicontazione e fino al termine dei tre anni
successivi; 
    c) consentire ispezioni e controlli. 
 
                              Art. 12. 
 
 
                       Vincolo di destinazione 
 
    1.  Il  CATT  FVG  e'  tenuto  al  mantenimento  del  vincolo  di
destinazione oggettivo e soggettivo dei beni oggetto  del  contributo
nei  due  anni  successivi   alla   data   di   presentazione   della
rendicontazione. 
    2.  Costituisce  violazione  dei  vincoli  di  cui  al   presente
articolo, in particolare: 
    a) il trasferimento a  qualsiasi  titolo  della  proprieta',  del
possesso o della detenzione dei beni ammessi a contributo; 
    b) la  cessione  di  azienda  o  del  ramo  di  azienda  relativo
all'iniziativa oggetto di contributo; 
    c)  l'affitto  di  azienda  o  del  ramo  di   azienda   relativo
all'iniziativa oggetto di contributo. 
    3. In deroga a quanto previsto al comma 1, i beni mobili  oggetto
di  contributo  divenuti  obsoleti  o  inservibili   possono   essere
sostituiti, con autorizzazione della direzione, con altri beni  della
stessa  natura  o  che  possono  essere  utilizzati  al  fine   dello
svolgimento  delle  attivita'  cui  sono  finalizzate  le  iniziative
oggetto di contributo. 
    4. Al fine della verifica del rispetto degli obblighi di  cui  ai
commi 1, il CATT FVG  presenta,  successivamente  alla  presentazione
della rendicontazione,  una  dichiarazione  sostitutiva  di  atto  di
notorieta' entro il 28 febbraio di ogni anno attestante  il  rispetto
di tali obblighi fino alla scadenza degli stessi. 
 
                              Art. 13. 
 
 
                        Ispezioni e controlli 
 
    1. Ai sensi dell'art. 44 della  legge  regionale  n.  7/2000,  la
direzione puo' effettuare presso il CATT FVG ispezioni  e  controlli,
anche a campione, in relazione al finanziamento concesso. 
Visto, il presidente: Serracchiani