Art. 2 
 
                    Sostituzione dell'art. 20-ter 
             della legge provinciale sul commercio 2010 
 
  1. L'art. 20-ter della legge  provinciale  sul  commercio  2010  e'
sostituito dal seguente: 
    «Art. 20-ter (Hobbisti). - 1. Per i fini  di  questa  legge  sono
hobbisti coloro che vendono, in modo saltuario e occasionale, merci e
prodotti di modico valore, anche usati, non appartenenti  al  settore
alimentare, compresi gli oggetti di propria produzione che presentano
i  caratteri  tipici  dell'artigianato,  anche  artistico,   per   la
realizzazione dei quali sufficiente una comune capacita'  progettuale
e di esecuzione. 
  2. Gli hobbisti devono essere  in  possesso  dei  requisiti  morali
previsti dall'art. 5 e devono munirsi di un tesserino  identificativo
contenente gli appositi spazi  per  la  vidimazione,  rilasciato  dal
comune di residenza o dal comune  capoluogo  della  provincia  per  i
residenti in un'altra regione o nella Provincia autonoma di Bolzano. 
  3. Il tesserino e' rilasciato  per  non  piu'  di  una  volta  ogni
quattro anni per nucleo familiare, non e' cedibile o trasferibile  ed
esposto durante la vendita in modo visibile e leggibile al pubblico e
agli organi preposti al controllo. Il comune sul  cui  territorio  e'
svolta la vendita in forma  hobbistica  e'  tenuto  ad  annotare  sul
tesserino identificativo  la  partecipazione  dell'hobbista  mediante
vidimazione, con timbro e data,  in  uno  degli  appositi  spazi;  la
partecipazione  protratta  per  due  giorni,   purche'   consecutivi,
equivale a una sola giornata. Decorso il periodo di quattro anni puo'
essere richiesto il rilascio di un nuovo tesserino. 
  4. Gli hobbisti possono svolgere l'attivita' di vendita  nel  corso
dei quattro anni di validita'  del  tesserino  identificativo  e  nel
limite annuale di quattordici giornate da utilizzare  in  misura  non
superiore a otto nei comuni con  popolazione  residente  superiore  a
10.000  abitanti.  Nell'esercizio  dell'attivita'  di   vendita   gli
hobbisti non possono farsi sostituire da altri soggetti. 
  5. Il valore  complessivo  della  merce  esposta  non  puo'  essere
superiore a 2.000 euro e il valore  del  singolo  prodotto  non  puo'
essere superiore a 200 euro. Relativamente all'esposizione dei prezzi
si applica l'art. 21. 
  6. E' comunque vietata l'esposizione  e  la  vendita  di  armi,  di
esplosivi e di oggetti preziosi nonche' delle cose  antiche  o  usate
previste dall'allegato A,  lettera  A,  del  decreto  legislativo  22
gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e  del  paesaggio,  ai
sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137). 
  7. I comuni  possono  istituire  mercati  riservati  agli  hobbisti
prevedendo, con proprio disciplinare, le  modalita'  di  assegnazione
dei posteggi secondo criteri di trasparenza e pubblicita'. Al fine di
promuovere e valorizzare le diverse forme  dell'attivita'  hobbistica
locale, i comuni assicurano che i posteggi siano assegnati in  misura
prevalente agli hobbisti residenti nel territorio provinciale che  lo
richiedano. 
  8. La vendita in forma hobbistica e' consentita anche in  occasione
di sagre, fiere, manifestazioni o eventi locali straordinari  qualora
siano riservati agli hobbisti aree o spazi dedicati. 
  9. La Giunta provinciale, con propria deliberazione, stabilisce  le
modalita'  per   la   richiesta   e   il   rilascio   del   tesserino
identificativo, le sue caratteristiche e le indicazioni  per  la  sua
vidimazione. 
  10. Non sono soggetti alla disciplina prevista da quest'articolo  i
soggetti  indicati  nell'art.  2,  comma  1,   lettera   h),   e   le
associazioni, gli enti e  i  soggetti  che  operano  senza  finalita'
lucrativa e che  propongono  merci  a  esclusivo  scopo  benefico,  a
offerta e senza indicazione del prezzo. Non e' inoltre soggetta  alle
disposizioni di quest'articolo, ad esclusione del comma 5, la vendita
temporanea e occasionale di merci e prodotti di modico valore,  anche
appartenenti al  settore  alimentare,  promossa,  a  esclusivo  scopo
benefico o di autofinanziamento, da istituti scolastici,  parrocchie,
centri di aggregazione  giovanile,  centri  per  anziani  ed  enti  e
associazioni che operano per  finalita'  sociali;  in  tal  caso,  la
vendita   e'   consentita,    previa    comunicazione    al    comune
territorialmente  competente,  negli  spazi  dallo  stesso  assegnati
nell'ambito di mercati, sagre, fiere, manifestazioni o eventi  locali
straordinari organizzati sul territorio  comunale  dove  ha  sede  il
soggetto promotore.