Art. 2 Sostituzione dell'art. 20-ter della legge provinciale sul commercio 2010 1. L'art. 20-ter della legge provinciale sul commercio 2010 e' sostituito dal seguente: «Art. 20-ter (Hobbisti). - 1. Per i fini di questa legge sono hobbisti coloro che vendono, in modo saltuario e occasionale, merci e prodotti di modico valore, anche usati, non appartenenti al settore alimentare, compresi gli oggetti di propria produzione che presentano i caratteri tipici dell'artigianato, anche artistico, per la realizzazione dei quali sufficiente una comune capacita' progettuale e di esecuzione. 2. Gli hobbisti devono essere in possesso dei requisiti morali previsti dall'art. 5 e devono munirsi di un tesserino identificativo contenente gli appositi spazi per la vidimazione, rilasciato dal comune di residenza o dal comune capoluogo della provincia per i residenti in un'altra regione o nella Provincia autonoma di Bolzano. 3. Il tesserino e' rilasciato per non piu' di una volta ogni quattro anni per nucleo familiare, non e' cedibile o trasferibile ed esposto durante la vendita in modo visibile e leggibile al pubblico e agli organi preposti al controllo. Il comune sul cui territorio e' svolta la vendita in forma hobbistica e' tenuto ad annotare sul tesserino identificativo la partecipazione dell'hobbista mediante vidimazione, con timbro e data, in uno degli appositi spazi; la partecipazione protratta per due giorni, purche' consecutivi, equivale a una sola giornata. Decorso il periodo di quattro anni puo' essere richiesto il rilascio di un nuovo tesserino. 4. Gli hobbisti possono svolgere l'attivita' di vendita nel corso dei quattro anni di validita' del tesserino identificativo e nel limite annuale di quattordici giornate da utilizzare in misura non superiore a otto nei comuni con popolazione residente superiore a 10.000 abitanti. Nell'esercizio dell'attivita' di vendita gli hobbisti non possono farsi sostituire da altri soggetti. 5. Il valore complessivo della merce esposta non puo' essere superiore a 2.000 euro e il valore del singolo prodotto non puo' essere superiore a 200 euro. Relativamente all'esposizione dei prezzi si applica l'art. 21. 6. E' comunque vietata l'esposizione e la vendita di armi, di esplosivi e di oggetti preziosi nonche' delle cose antiche o usate previste dall'allegato A, lettera A, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137). 7. I comuni possono istituire mercati riservati agli hobbisti prevedendo, con proprio disciplinare, le modalita' di assegnazione dei posteggi secondo criteri di trasparenza e pubblicita'. Al fine di promuovere e valorizzare le diverse forme dell'attivita' hobbistica locale, i comuni assicurano che i posteggi siano assegnati in misura prevalente agli hobbisti residenti nel territorio provinciale che lo richiedano. 8. La vendita in forma hobbistica e' consentita anche in occasione di sagre, fiere, manifestazioni o eventi locali straordinari qualora siano riservati agli hobbisti aree o spazi dedicati. 9. La Giunta provinciale, con propria deliberazione, stabilisce le modalita' per la richiesta e il rilascio del tesserino identificativo, le sue caratteristiche e le indicazioni per la sua vidimazione. 10. Non sono soggetti alla disciplina prevista da quest'articolo i soggetti indicati nell'art. 2, comma 1, lettera h), e le associazioni, gli enti e i soggetti che operano senza finalita' lucrativa e che propongono merci a esclusivo scopo benefico, a offerta e senza indicazione del prezzo. Non e' inoltre soggetta alle disposizioni di quest'articolo, ad esclusione del comma 5, la vendita temporanea e occasionale di merci e prodotti di modico valore, anche appartenenti al settore alimentare, promossa, a esclusivo scopo benefico o di autofinanziamento, da istituti scolastici, parrocchie, centri di aggregazione giovanile, centri per anziani ed enti e associazioni che operano per finalita' sociali; in tal caso, la vendita e' consentita, previa comunicazione al comune territorialmente competente, negli spazi dallo stesso assegnati nell'ambito di mercati, sagre, fiere, manifestazioni o eventi locali straordinari organizzati sul territorio comunale dove ha sede il soggetto promotore.