Art. 3 Inserimento dell'art. 20-quater nella legge provinciale sul commercio 2010 1. Dopo l'art. 20-ter della legge provinciale sul commercio 2010, nella sezione V del capo II, inserito il seguente: «Art. 20-quater (Giornate del riuso). - 1. Al fine di prolungare il ciclo vitale dei materiali e dei beni e favorire la riduzione della produzione di rifiuti, le comunita' e i comuni promuovono la diffusione e la conoscenza della pratica del riutilizzo anche mediante l'organizzazione delle giornate del riuso. 2. Alle giornate del riuso possono partecipare soggetti che vendono propri oggetti usati, altrimenti destinati alla dismissione e allo smaltimento; sono esclusi i beni usati acquistati ai fini della loro successiva vendita. La partecipazione dei soggetti e' soggetta a comunicazione da presentare al comune sul cui territorio e' organizzata la giornata del riuso, e non rientra nei casi previsti dall'art. 20-ter». 3. Entro il 31 dicembre di ogni anno i comuni trasmettono alla struttura provinciale competente in materia di commercio l'elenco dei nominativi dei soggetti partecipanti alle giornate del riuso.