Art. 3 
 
                   Inserimento dell'art. 20-quater 
             nella legge provinciale sul commercio 2010 
 
  1. Dopo l'art. 20-ter della legge provinciale sul  commercio  2010,
nella sezione V del capo II, inserito il seguente: 
    «Art. 20-quater (Giornate del riuso). - 1. Al fine di  prolungare
il ciclo vitale dei materiali e dei  beni  e  favorire  la  riduzione
della produzione di rifiuti, le comunita' e i  comuni  promuovono  la
diffusione  e  la  conoscenza  della  pratica  del  riutilizzo  anche
mediante l'organizzazione delle giornate del riuso. 
  2. Alle giornate del riuso possono partecipare soggetti che vendono
propri oggetti usati, altrimenti destinati alla  dismissione  e  allo
smaltimento; sono esclusi i beni usati acquistati ai fini della  loro
successiva vendita. La partecipazione  dei  soggetti  e'  soggetta  a
comunicazione  da  presentare  al  comune  sul  cui   territorio   e'
organizzata la giornata del riuso, e non rientra  nei  casi  previsti
dall'art. 20-ter». 
  3. Entro il 31 dicembre di ogni  anno  i  comuni  trasmettono  alla
struttura provinciale competente in materia di commercio l'elenco dei
nominativi dei soggetti partecipanti alle giornate del riuso.