Art. 11 Contributo finanziario. Modifiche all'art. 32-septies della legge regionale n. 82/2015. 1. Il comma 2 dell'art. 32 septies della legge regionale n. 82/2015 e' sostituito dal seguente: «2. Il contributo di cui al comma 1 e' determinato con riferimento alla definitiva quantificazione del disavanzo economico-finanziario risultante dalla chiusura della gestione commissariale fino alla concorrenza massima di euro 700.000,00, ed e' erogato anche in piu' soluzioni.". 2. Dopo il comma 3 dell'art. 32 septies della legge regionale n. 82/2015 e' aggiunto il seguente: «3-bis. Per l'anno 2017 e' autorizzata la spesa di euro 500.000,00, la cui copertura finanziaria risulta garantita dagli stanziamenti della Missione 14 «Sviluppo economico e competitivita'», Programma 01 «Industria, PMI e Artigianato», Titolo 1 «Spese correnti» del bilancio di previsione 2017 - 2019, annualita' 2017».