Art. 11 
 
Contributo finanziario. Modifiche  all'art.  32-septies  della  legge
  regionale n. 82/2015. 
 
  1. Il comma 2 dell'art. 32 septies della legge regionale n. 82/2015
e' sostituito dal seguente: 
  «2. Il contributo di cui al comma 1 e' determinato con  riferimento
alla definitiva quantificazione del  disavanzo  economico-finanziario
risultante dalla chiusura  della  gestione  commissariale  fino  alla
concorrenza massima di euro 700.000,00, ed e' erogato anche  in  piu'
soluzioni.". 
  2. Dopo il comma 3 dell'art. 32 septies della  legge  regionale  n.
82/2015 e' aggiunto il seguente: 
  «3-bis. Per l'anno 2017 e' autorizzata la spesa di euro 500.000,00,
la cui copertura finanziaria  risulta  garantita  dagli  stanziamenti
della Missione 14 «Sviluppo economico e competitivita'», Programma 01
«Industria,  PMI  e  Artigianato»,  Titolo  1  «Spese  correnti»  del
bilancio di previsione 2017 - 2019, annualita' 2017».