Art. 28 
 
           Valorizzazione del teatro Ernesto Rossi di Pisa 
 
  1. La Giunta  regionale  promuove  la  stipula  di  un  accordo  di
valorizzazione ai sensi dell'art.  112  del  decreto  legislativo  22
gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e  del  paesaggio,  ai
sensi dell'art. 10  della  legge  6  luglio  2002,  n.  137)  con  il
Ministero dei  beni  e  delle  attivita'  culturali  e  del  turismo,
finalizzato alla progettazione e realizzazione di interventi  urgenti
di rifunzionalizzazione e valorizzazione del teatro Ernesto Rossi  di
Pisa. 
  2. Aseguito della stipula dell'accordo di valorizzazione di cui  al
comma 1, e' autorizzata la spesa massima di euro 100.000,00. 
  3. All'onere di cui al comma 2, pari  ad  euro  100.000,00  per  il
2017, si fa fronte con gli stanziamenti della Missione  5  «Tutela  e
valorizzazione dei beni e delle attivita'  culturali»,  Programma  01
«Valorizzazione dei beni di interesse storico», Titolo  2  «Spese  in
conto capitale» del bilancio di previsione 2017  -  2019,  annualita'
2017.