Art. 28 Valorizzazione del teatro Ernesto Rossi di Pisa 1. La Giunta regionale promuove la stipula di un accordo di valorizzazione ai sensi dell'art. 112 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137) con il Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo, finalizzato alla progettazione e realizzazione di interventi urgenti di rifunzionalizzazione e valorizzazione del teatro Ernesto Rossi di Pisa. 2. Aseguito della stipula dell'accordo di valorizzazione di cui al comma 1, e' autorizzata la spesa massima di euro 100.000,00. 3. All'onere di cui al comma 2, pari ad euro 100.000,00 per il 2017, si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 5 «Tutela e valorizzazione dei beni e delle attivita' culturali», Programma 01 «Valorizzazione dei beni di interesse storico», Titolo 2 «Spese in conto capitale» del bilancio di previsione 2017 - 2019, annualita' 2017.