Art. 8 
 
Assistenza per gli obbligazionisti toscani  danneggiati  dalle  crisi
  bancarie. Modifiche all'art. 21 della legge regionale n. 82/2015. 
 
  1. Al comma 1 dell'art. 21 della  legge  regionale  n.  82/2015  la
parola: «340.000,00» e' sostituita dalla seguente: «320.800,00». 
  2. Al comma 3 dell'art. 21 della  legge  regionale  n.  82/2015  la
parola: «140.000,00» e' sostituita dalla seguente «120.800,00»  e  le
parole «e 2017» sono sostituite dalle se guenti: «e del  bilancio  di
previsione 2017 - 2019, annualita' 2017».