Art. 8 Assistenza per gli obbligazionisti toscani danneggiati dalle crisi bancarie. Modifiche all'art. 21 della legge regionale n. 82/2015. 1. Al comma 1 dell'art. 21 della legge regionale n. 82/2015 la parola: «340.000,00» e' sostituita dalla seguente: «320.800,00». 2. Al comma 3 dell'art. 21 della legge regionale n. 82/2015 la parola: «140.000,00» e' sostituita dalla seguente «120.800,00» e le parole «e 2017» sono sostituite dalle se guenti: «e del bilancio di previsione 2017 - 2019, annualita' 2017».