Art. 10 Integrazione procedurale delle varianti urbanistiche 1. Nel caso in cui il progetto di coltivazione non sia assoggettato alla procedura di verifica di VIA, l'eventuale variante urbanistica segue la procedura di cui all'art. 17 bis, comma 4 della legge regionale n. 56/1977, nell'ambito del procedimento di autorizzazione del progetto di coltivazione mediante la conferenza di servizi di cui all'art. 29 della legge regionale n. 23/2016. 2. Nel caso in cui il progetto di coltivazione debba essere sottoposto alla fase di verifica della procedura di VIA, di cui all'art. 20 del d.lgs. 152/2006 e di cui all'art. 10 della legge regionale n. 40/1998, tale fase procedimentale puo' essere coordinata con il procedimento di verifica di assoggettabilita' a VAS, di competenza comunale, dell'eventuale variante urbanistica. In tal caso, le modalita' di informazione al pubblico danno specifica evidenza della integrazione procedurale ed il procedimento integrato e' coordinato dall'autorita' competente in materia di VIA, mediante conferenza di servizi istruttoria di cui all'art. 14, comma 1 della legge n. 241/1990. Alla Conferenza partecipano l'autorita' competente in materia di VAS, i soggetti competenti in materia ambientale di cui all'art. 5, comma 1, lettera s) del decreto legislativo n. 152/2006 ed i soggetti interessati di cui all'art. 10 della legge regionale n. 40/1998. Il provvedimento finale della fase di verifica di VIA da' atto in maniera coordinata degli esiti del procedimento di verifica di assoggettabilita' alla VAS. L'autorita' competente alla VAS e l'autorita' procedente sono individuate secondo le modalita' previste al paragrafo 1.2 dell'Allegato 1 alla deliberazione della Giunta regionale 29 febbraio 2016, n. 252977; analogamente, l'individuazione dei soggetti con competenza ambientale segue le modalita' stabilite al paragrafo 1.3 del medesimo allegato. 3. Se il procedimento di VIA e quello di VAS non sono svolti in maniera coordinata, il procedimento di VAS precede di norma lo svolgimento del procedimento di VIA, nel rispetto delle tempistiche stabilite al Titolo II della Parte Seconda del d.lgs. 152/2006. 4. Se la fase di verifica della procedura di VIA si conclude prevedendo l'esclusione dalla fase di valutazione, l'eventuale variante urbanistica e' approvata ai sensi dell'art. 17 bis, comma 4 della legge regionale n. 56/1977, nell'ambito del procedimento di autorizzazione del progetto di coltivazione mediante la conferenza di servizi di cui all'art. 29 della legge regionale n. 23/2016. 5. Se la fase di verifica della procedura di VIA si conclude prevedendo la necessita' di sottoporre il progetto alla fase di valutazione o, nel caso in cui il progetto di coltivazione e' sottoposto direttamente alla fase di valutazione della procedura di VIA, l'autorita' competente in materia di VIA convoca la conferenza di servizi ai fini del coordinamento dei procedimenti valutativi (VAS, VIA, Valutazione d'Incidenza) ed autorizzativi, secondo quanto disposto dall'art. 13 della legge regionale n. 40/1998 e dall'art. 14, comma 4 della 241/1990. 6. In attuazione delle disposizioni di cui ai capi III e V della legge regionale n. 23/2016, alla conferenza di servizi di cui all'art. 29 legge regionale n. 23/2016 compete l'approvazione del progetto e della contestuale variante urbanistica, ove necessaria; l'approvazione della variante urbanistica e' condizionata all'espressione favorevole del Consiglio comunale, che deve pervenire alla conferenza di servizi prima della conclusione dei lavori. 7. Il progetto di variante proposta contiene: a) relazione illustrativa completa di: 1) situazione urbanistica del comune; 2) motivazioni e descrizione degli interventi previsti e della variante; 3) estratto cartografico di inquadramento territoriale dell'area oggetto di variante con indicazione di eventuali vincoli; 4) verifica di compatibilita' con la pianificazione sovraordinata; 5) verifica di compatibilita' acustica con relativi estratti cartografici; 6) eventuale documentazione fotografica; b) relazione ed indagini geomorfologiche con estratti degli elaborati del piano regolatore generale estesi ad un intorno significativo, della carta di sintesi della pericolosita' geomorfologica ed idoneita' all'utilizzazione urbanistica, della carta geomorfologica e dei dissesti per i comuni adeguati al piano per l'assetto idrogeologico e delle relative norme d'uso quale estratto delle norme tecniche di attuazione del piano regolatore generale; c) sovrapposizione della proposta di variante al piano regolatore generale vigente, con la stessa simbologia di piano in scala non inferiore a 1:10.000 e 1:2.000; tali elaborati, comprensivi di legenda completa, devono garantire il raffronto tra il piano regolatore generale vigente e la proposta di variante; la tavola di piano opportunamente aggiornata deve essere completa e non proposta in stralcio; d) tavole della variante proposta in scala non inferiore a 1:10.000 e 1:2.000; tali elaborati, comprensivi di legenda completa, devono esplicitare la proposta di variante estesa ad un intorno significativo; e) stralcio delle norme di attuazione del piano regolatore generale vigente contenente copia integrale degli articoli oggetto di modifica con evidenziati i contenuti sostituiti e/o integrati; analogamente, ove necessario, le schede di zona interessate dalla variante con evidenziati i medesimi contenuti sostituiti e/o integrati; f) gli elaborati relativi al procedimento di VAS. 8. Alla Direzione competente in materia di attivita' estrattive e di cave devono pervenire i contributi dei settori regionali coinvolti nei singoli procedimenti, entro cinque giorni dalla data fissata per lo svolgimento della conferenza; nell'ambito di tale Direzione e' individuato il rappresentante unico regionale, che partecipa alla conferenza di servizi prevista dall'art. 29 della legge regionale n. 23/2016.