Art. 10 
 
        Integrazione procedurale delle varianti urbanistiche 
 
  1. Nel caso in cui il progetto di coltivazione non sia assoggettato
alla procedura di verifica di VIA, l'eventuale  variante  urbanistica
segue la procedura di cui  all'art.  17  bis,  comma  4  della  legge
regionale n. 56/1977, nell'ambito del procedimento di  autorizzazione
del progetto di coltivazione mediante la conferenza di servizi di cui
all'art. 29 della legge regionale n. 23/2016. 
  2. Nel caso  in  cui  il  progetto  di  coltivazione  debba  essere
sottoposto alla fase di verifica  della  procedura  di  VIA,  di  cui
all'art. 20 del d.lgs. 152/2006 e di  cui  all'art.  10  della  legge
regionale n. 40/1998, tale fase procedimentale puo' essere coordinata
con il procedimento  di  verifica  di  assoggettabilita'  a  VAS,  di
competenza comunale,  dell'eventuale  variante  urbanistica.  In  tal
caso, le  modalita'  di  informazione  al  pubblico  danno  specifica
evidenza della integrazione procedurale ed il procedimento  integrato
e' coordinato dall'autorita' competente in materia di  VIA,  mediante
conferenza di servizi istruttoria di cui all'art. 14, comma  1  della
legge n. 241/1990. Alla Conferenza partecipano l'autorita' competente
in materia di VAS, i soggetti competenti in materia ambientale di cui
all'art. 5, comma 1, lettera s) del decreto legislativo  n.  152/2006
ed i soggetti interessati di cui all'art. 10 della legge regionale n.
40/1998. Il provvedimento finale della fase di verifica  di  VIA  da'
atto in maniera coordinata degli esiti del procedimento  di  verifica
di assoggettabilita' alla VAS.  L'autorita'  competente  alla  VAS  e
l'autorita' procedente sono individuate secondo le modalita' previste
al paragrafo 1.2 dell'Allegato  1  alla  deliberazione  della  Giunta
regionale 29 febbraio 2016, n. 252977; analogamente, l'individuazione
dei soggetti con competenza ambientale segue le  modalita'  stabilite
al paragrafo 1.3 del medesimo allegato. 
  3. Se il procedimento di VIA e quello di VAS  non  sono  svolti  in
maniera coordinata, il  procedimento  di  VAS  precede  di  norma  lo
svolgimento del procedimento di VIA, nel rispetto  delle  tempistiche
stabilite al Titolo II della Parte Seconda del d.lgs. 152/2006. 
  4. Se la fase di  verifica  della  procedura  di  VIA  si  conclude
prevedendo  l'esclusione  dalla  fase  di  valutazione,   l'eventuale
variante urbanistica e' approvata ai sensi dell'art. 17 bis, comma  4
della legge regionale n. 56/1977,  nell'ambito  del  procedimento  di
autorizzazione del progetto di coltivazione mediante la conferenza di
servizi di cui all'art. 29 della legge regionale n. 23/2016. 
  5. Se la fase di  verifica  della  procedura  di  VIA  si  conclude
prevedendo la necessita' di  sottoporre  il  progetto  alla  fase  di
valutazione o, nel  caso  in  cui  il  progetto  di  coltivazione  e'
sottoposto direttamente alla fase di valutazione della  procedura  di
VIA, l'autorita' competente in materia di VIA convoca  la  conferenza
di servizi ai fini  del  coordinamento  dei  procedimenti  valutativi
(VAS, VIA, Valutazione d'Incidenza) ed autorizzativi, secondo  quanto
disposto dall'art. 13 della legge regionale n.  40/1998  e  dall'art.
14, comma 4 della 241/1990. 
  6. In attuazione delle disposizioni di cui ai capi III  e  V  della
legge regionale  n.  23/2016,  alla  conferenza  di  servizi  di  cui
all'art. 29 legge regionale n.  23/2016  compete  l'approvazione  del
progetto e della contestuale variante  urbanistica,  ove  necessaria;
l'approvazione   della   variante   urbanistica    e'    condizionata
all'espressione favorevole del Consiglio comunale, che deve pervenire
alla conferenza di servizi prima della conclusione dei lavori. 
  7. Il progetto di variante proposta contiene: 
    a) relazione illustrativa completa di: 
      1) situazione urbanistica del comune; 
      2) motivazioni e descrizione degli interventi previsti e  della
variante; 
      3)  estratto   cartografico   di   inquadramento   territoriale
dell'area oggetto di variante con indicazione di eventuali vincoli; 
      4)   verifica   di   compatibilita'   con   la   pianificazione
sovraordinata; 
      5) verifica di compatibilita' acustica  con  relativi  estratti
cartografici; 
      6) eventuale documentazione fotografica; 
    b) relazione  ed  indagini  geomorfologiche  con  estratti  degli
elaborati  del  piano  regolatore  generale  estesi  ad  un   intorno
significativo,   della   carta   di   sintesi   della   pericolosita'
geomorfologica  ed  idoneita'  all'utilizzazione  urbanistica,  della
carta geomorfologica e dei dissesti per i comuni  adeguati  al  piano
per l'assetto  idrogeologico  e  delle  relative  norme  d'uso  quale
estratto delle norme tecniche  di  attuazione  del  piano  regolatore
generale; 
    c) sovrapposizione della proposta di variante al piano regolatore
generale vigente, con la stessa simbologia  di  piano  in  scala  non
inferiore a  1:10.000  e  1:2.000;  tali  elaborati,  comprensivi  di
legenda  completa,  devono  garantire  il  raffronto  tra  il   piano
regolatore generale vigente e la proposta di variante; la  tavola  di
piano opportunamente aggiornata deve essere completa e  non  proposta
in stralcio; 
    d) tavole della  variante  proposta  in  scala  non  inferiore  a
1:10.000 e 1:2.000; tali elaborati, comprensivi di legenda  completa,
devono esplicitare la proposta  di  variante  estesa  ad  un  intorno
significativo; 
    e) stralcio  delle  norme  di  attuazione  del  piano  regolatore
generale vigente contenente copia integrale degli articoli oggetto di
modifica  con  evidenziati  i  contenuti  sostituiti  e/o  integrati;
analogamente, ove necessario, le schede  di  zona  interessate  dalla
variante  con  evidenziati  i  medesimi  contenuti   sostituiti   e/o
integrati; 
    f) gli elaborati relativi al procedimento di VAS. 
  8. Alla Direzione competente in materia di attivita'  estrattive  e
di cave devono pervenire i contributi dei settori regionali coinvolti
nei singoli procedimenti, entro cinque giorni dalla data fissata  per
lo svolgimento della conferenza; nell'ambito  di  tale  Direzione  e'
individuato il rappresentante unico  regionale,  che  partecipa  alla
conferenza di servizi prevista dall'art. 29 della legge regionale  n.
23/2016.