Art. 8 
 
                     Capacita' tecnico-economica 
 
  1. La capacita'  tecnico  economica  del  richiedente  e'  valutata
secondo  criteri  esposti  nel  presente   articolo   e   costituisce
condizione   necessaria   e   indispensabile    per    il    rilascio
dell'autorizzazione o della concessione. 
  2. I criteri da tenere in considerazione sono: 
    a) l'attivita' principale nel settore estrattivo o  riconducibile
alla trasformazione o utilizzo  dei  materiali  estratti,  risultante
dalla visura camerale del richiedente; 
    b) il personale da impiegare  per  i  lavori  di  coltivazione  e
quello totale  alle  proprie  dipendenze,  suddiviso  tra  tecnici  e
operai; 
    c)  i  mezzi  d'opera  e  le  attrezzature  (quali   ad   esempio
escavatori,  pale  caricatrici,   dumper,   perforatrici,   ecc)   da
impiegarsi per i lavori di coltivazione e  quelli  in  disponibilita'
del  richiedente,  conteggiati  come  somma  delle  singole   potenze
installate; 
    d) l'impianto di trattamento connesso all'attivita' estrattiva ed
eventuali altri impianti di cui il richiedente e' titolare o gestore,
conteggiato/i  come  somma  delle  potenze  delle  singole   macchine
costituenti l'impianto stesso,  ivi  incluso  quello  di  trattamento
acque; 
    e) l'ubicazione dell'eventuale impianto di  trattamento  rispetto
all'attivita'  estrattiva  oggetto   di   domanda   con   particolare
riferimento  alla   distanza   misurata   dall'accesso   della   cava
all'impianto di trattamento; 
    f) il numero, con le relative  volumetrie,  delle  autorizzazioni
vigenti e di quelle concluse negli ultimi tre anni; 
    g) il numero, con le  relative  superfici,  degli  interventi  di
recupero ambientale o di fruizione conclusi negli ultimi tre anni; 
    h) gli anni di attivita' continuativa nel settore; 
    i) l'adozione o  meno,  da  parte  del  richiedente  di  uno  dei
seguenti sistemi di gestione: 
      1) ISO (ISO 9001:2008); 
      2) sistema di gestione della  salute  e  sicurezza  sul  lavoro
secondo le linee guida UNI-INAIL; 
      3) sistema di gestione ambientale (ISO 14.001); 
      4)  un  sistema  di  gestione  della  Sicurezza  e  Salute  dei
Lavoratori (OHSAS18001:2007); 
      5) registrazione EMAS (Eco-Management and Audit Scheme). 
  3. I dati di cui al comma 2, necessari  per  la  valutazione,  sono
comprovati tramite dichiarazione sostitutiva di  atto  di  notorieta'
redatto ai sensi del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  n.
445/2000, secondo il modello di cui all'allegato C. 
  4. La Regione o le Province o la  Citta'  Metropolitana  di  Torino
attribuiscono i punteggi in  relazione  agli  elementi  presentati  e
valutano la capacita' tecnico-economica del richiedente in  relazione
al progetto presentato secondo gli indicatori di valutazione  di  cui
all'allegato L. 
  5. Se la domanda di autorizzazione, concessione  o  subingresso  e'
presentata da  una  associazione  temporanea  di  soggetti  o  da  un
consorzio od  altra  forma  associativa  regolarmente  costituita,  i
criteri di cui all'allegato C, lettere  a)  ed  i)  sono  soddisfatti
dalla mandataria o dalla societa' che rappresenta  l'associazione.  I
criteri di cui all'allegato C, lettere da  b)  ad  h)  sono  valutati
anche se in possesso degli associati. 
  6. Esulano dall'applicazione del presente articolo  i  titolari  di
attivita' estrattive in esercizio alla data di entrata in vigore  del
presente regolamento e richiedenti  esclusivamente  il  completamento
del progetto approvato mediante istanza di proroga ai sensi art.  19,
comma 7 della legge regionale  n.  23/2016,  nonche'  i  procedimenti
avviati prima dell'entrata in vigore del presente regolamento.