Art. 8 Capacita' tecnico-economica 1. La capacita' tecnico economica del richiedente e' valutata secondo criteri esposti nel presente articolo e costituisce condizione necessaria e indispensabile per il rilascio dell'autorizzazione o della concessione. 2. I criteri da tenere in considerazione sono: a) l'attivita' principale nel settore estrattivo o riconducibile alla trasformazione o utilizzo dei materiali estratti, risultante dalla visura camerale del richiedente; b) il personale da impiegare per i lavori di coltivazione e quello totale alle proprie dipendenze, suddiviso tra tecnici e operai; c) i mezzi d'opera e le attrezzature (quali ad esempio escavatori, pale caricatrici, dumper, perforatrici, ecc) da impiegarsi per i lavori di coltivazione e quelli in disponibilita' del richiedente, conteggiati come somma delle singole potenze installate; d) l'impianto di trattamento connesso all'attivita' estrattiva ed eventuali altri impianti di cui il richiedente e' titolare o gestore, conteggiato/i come somma delle potenze delle singole macchine costituenti l'impianto stesso, ivi incluso quello di trattamento acque; e) l'ubicazione dell'eventuale impianto di trattamento rispetto all'attivita' estrattiva oggetto di domanda con particolare riferimento alla distanza misurata dall'accesso della cava all'impianto di trattamento; f) il numero, con le relative volumetrie, delle autorizzazioni vigenti e di quelle concluse negli ultimi tre anni; g) il numero, con le relative superfici, degli interventi di recupero ambientale o di fruizione conclusi negli ultimi tre anni; h) gli anni di attivita' continuativa nel settore; i) l'adozione o meno, da parte del richiedente di uno dei seguenti sistemi di gestione: 1) ISO (ISO 9001:2008); 2) sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro secondo le linee guida UNI-INAIL; 3) sistema di gestione ambientale (ISO 14.001); 4) un sistema di gestione della Sicurezza e Salute dei Lavoratori (OHSAS18001:2007); 5) registrazione EMAS (Eco-Management and Audit Scheme). 3. I dati di cui al comma 2, necessari per la valutazione, sono comprovati tramite dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta' redatto ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, secondo il modello di cui all'allegato C. 4. La Regione o le Province o la Citta' Metropolitana di Torino attribuiscono i punteggi in relazione agli elementi presentati e valutano la capacita' tecnico-economica del richiedente in relazione al progetto presentato secondo gli indicatori di valutazione di cui all'allegato L. 5. Se la domanda di autorizzazione, concessione o subingresso e' presentata da una associazione temporanea di soggetti o da un consorzio od altra forma associativa regolarmente costituita, i criteri di cui all'allegato C, lettere a) ed i) sono soddisfatti dalla mandataria o dalla societa' che rappresenta l'associazione. I criteri di cui all'allegato C, lettere da b) ad h) sono valutati anche se in possesso degli associati. 6. Esulano dall'applicazione del presente articolo i titolari di attivita' estrattive in esercizio alla data di entrata in vigore del presente regolamento e richiedenti esclusivamente il completamento del progetto approvato mediante istanza di proroga ai sensi art. 19, comma 7 della legge regionale n. 23/2016, nonche' i procedimenti avviati prima dell'entrata in vigore del presente regolamento.