Art. 9 
 
  Contenuti dei progetti finalizzati al riuso e alla valorizzazione 
 
  1.  Gli  interventi  di  valorizzazione  del  patrimonio  minerario
dismesso di cave e miniere a fini  turistici,  culturali  e  museali,
nonche'  il  riutilizzo  dei  vuoti  sotterranei,  sono  soggetti  ad
autorizzazione regionale, previa presentazione della relativa domanda
secondo  i  modelli  di  cui  agli  allegati  G  ed  H  del  presente
regolamento. 
  2. L'autorizzazione di cui al comma 1 e' rilasciata anche  per  gli
interventi di valorizzazione  relativi  ad  aree  di  cave  attive  o
dismesse, purche' sia garantito l'isolamento tecnico e funzionale  di
tali cantieri dai restanti cantieri minerari in esercizio. 
  3. Se l'isolamento tecnico e funzionale non puo' essere  garantito,
in sede di istanza di autorizzazione dovra'  essere  presentata,  per
l'approvazione, una proposta di convenzione  tra  il  titolare  della
cava ed il proponente l'intervento di valorizzazione,  contenente  la
regolazione dei  rapporti  tra  le  due  attivita',  mineraria  e  di
valorizzazione, a garanzia  della  sicurezza  dei  lavoratori  e  dei
visitatori presenti. 
  4. Nel caso di cui al comma 3, l'autorizzazione per lo sfruttamento
integrato, minerario e a fini  turistici,  culturali  e  museali  del
giacimento minerario e' rilasciata al solo titolare di autorizzazione
alla coltivazione. 
  5. L'autorizzazione di cui  al  l'art.  34,  comma  2  della  legge
regionale n. 23/2016  viene  rilasciata  in  sede  di  conferenza  di
servizi convocata ai sensi dell'art.  29  della  legge  regionale  n.
23/2016 nella quale il parere regionale viene espresso a  seguito  di
verifica degli aspetti di compatibilita' del sito  estrattivo  con  i
requisiti  di  sicurezza,  accessibilita'  dei   luoghi,   tutela   e
salvaguardia dei giacimenti o di porzioni di essi  e  confluisce  nel
procedimento inerente l'approvazione del progetto proposto. 
  6. I progetti di riuso e valorizzazione in  essere  al  6  dicembre
2016 devono presentare, entro 180 giorni dalla  data  di  entrata  in
vigore  del  presente  regolamento,  richiesta  di  autorizzazione  o
concessione ai sensi dell'art. 34, comma 2 della legge  regionale  n.
23/2016. 
  7. I progetti  finalizzati  al  riuso  e  alla  valorizzazione  che
differiscono dall'iniziale progetto di recupero  ambientale,  qualora
non conformi alle disposizioni del piano  regolatore  generale,  sono
oggetto di variante urbanistica.