Art. 10 
 
  Accertamento delle cause di ineleggibilita' e di incompatibilita' 
 
  1. L'istruttoria e l'accertamento delle cause di ineleggibilita'  e
di incompatibilita' sono di competenza della commissione di convalida
del Consiglio provinciale che ne  e'  investita  dal  Presidente  del
Consiglio stesso. 
  2.  La  procedura  e'  disciplinata  dal  regolamento  interno  del
Consiglio provinciale.