Art. 11 Spese per la propaganda elettorale 1. Le spese per la propaganda elettorale di ogni singolo candidato non possono superare l'importo massimo di 30.000,00 euro. 2. A prescindere dal mandatario, le spese per la propaganda elettorale vengono attribuite esclusivamente al corrispondente candidato, anche se i costi sono sostenuti da terzi. Le spese per la propaganda elettorale di o per gruppi di candidati sono ripartite di conseguenza. Non sono attribuiti al candidato i costi sostenuti dai partiti e dalle liste che riguardano piu' candidati. 3. Per stabilire gli importi di cui ai commi 1 e 2, si considerano le spese al netto dell'IVA sostenute per tutte le iniziative collegate alla campagna elettorale e svolte nel periodo di tempo che va dal novantesimo giorno prima delle elezioni al giorno delle elezioni stesse. 4. Per spese relative alla propaganda elettorale s'intendono: a) le spese per la creazione, la produzione, l'acquisto e l'utilizzo di materiale e mezzi per la propaganda, compresi regali elettorali; b) le spese per la distribuzione e l'impiego di questo materiale e questi mezzi, comprese le spese per l'utilizzo di spazi pubblicitari e per inserzioni sugli organi di stampa e spot sulle emittenti radiotelevisive, al cinema, nei teatri e su internet; c) quella parte di costi derivanti dall'ideazione, realizzazione, stampa e distribuzione di riviste e bollettini informativi di associazioni e altre organizzazioni e riguardanti il sostegno di candidati. 5. Entro novanta giorni dalla pubblicazione dell'esito elettorale, i rappresentanti delle liste che hanno partecipato alle elezioni e i candidati eletti devono presentare all'Ufficio di presidenza del Consiglio provinciale un rendiconto delle spese sostenute per la campagna elettorale e dei contributi finanziari ricevuti. Le donazioni, le prestazioni in natura e i servizi ottenuti gratuitamente vanno indicati solo se superano l'importo ovvero il valore di 5.000,00 euro. Le giustificazioni di spesa vanno conservate per il corso della legislatura anche dai candidati non eletti. 6. Agli obbligati che non hanno presentato il rendiconto entro il termine previsto dal comma 5, e' inviata una comunicazione di avvio del procedimento sanzionatorio da parte dell'Ufficio di presidenza del Consiglio provinciale, con l'indicazione dell'ammontare della sanzione amministrativa e la concessione di un termine di venti giorni dalla data di ricevimento della comunicazione per presentare il rendiconto. 7. L'Ufficio di presidenza del Consiglio provinciale stipula una convenzione per la verifica dei rendiconti con l'organismo di valutazione ai sensi dell'art. 24 della legge provinciale 23 aprile 1992, n. 10, e successive modifiche. L'organismo di valutazione dell'amministrazione verifica la regolarita' dei rendiconti presentati. Per la verifica dei dati sono utilizzati anche i listini prezzi dei diversi mezzi d'informazione. Qualora risultassero irregolarita', queste sono contestate agli interessati, che entro trenta giorni possono presentare i relativi documenti. 8. In caso di superamento del limite massimo di spesa, l'Ufficio di presidenza applica una sanzione amministrativa pari al doppio dell'importo per il quale e' stato superato il limite di spesa. Per le spese o le donazioni non dichiarate, la sanzione amministrativa e' pari al doppio dell'importo non dichiarato. 9. In caso di mancata presentazione del rendiconto, la sanzione amministrativa applicata ammonta al doppio del limite massimo di spesa consentita. 10. Colui che nel corso della legislatura subentra nella carica di consigliere provinciale presenta il rendiconto entro novanta giorni dalla prestazione del giuramento all'Ufficio di presidenza del Consiglio provinciale. Il procedimento di verifica e' svolto ai sensi del presente articolo.