Art. 11 
 
                 Spese per la propaganda elettorale 
 
  1. Le spese per la propaganda elettorale di ogni singolo  candidato
non possono superare l'importo massimo di 30.000,00 euro. 
  2. A  prescindere  dal  mandatario,  le  spese  per  la  propaganda
elettorale  vengono  attribuite  esclusivamente   al   corrispondente
candidato, anche se i costi sono sostenuti da terzi. Le spese per  la
propaganda elettorale di o per gruppi di candidati sono ripartite  di
conseguenza. Non sono attribuiti al candidato i costi  sostenuti  dai
partiti e dalle liste che riguardano piu' candidati. 
  3. Per stabilire gli importi di cui ai commi 1 e 2, si  considerano
le  spese  al  netto  dell'IVA  sostenute  per  tutte  le  iniziative
collegate alla campagna elettorale e svolte nel periodo di tempo  che
va dal novantesimo  giorno  prima  delle  elezioni  al  giorno  delle
elezioni stesse. 
  4. Per spese relative alla propaganda elettorale s'intendono: 
    a) le  spese  per  la  creazione,  la  produzione,  l'acquisto  e
l'utilizzo di materiale e mezzi per la  propaganda,  compresi  regali
elettorali; 
    b) le spese per la distribuzione e l'impiego di questo  materiale
e  questi  mezzi,  comprese  le  spese  per   l'utilizzo   di   spazi
pubblicitari e per inserzioni sugli organi di  stampa  e  spot  sulle
emittenti radiotelevisive, al cinema, nei teatri e su internet; 
    c) quella parte di costi derivanti dall'ideazione, realizzazione,
stampa  e  distribuzione  di  riviste  e  bollettini  informativi  di
associazioni e altre organizzazioni  e  riguardanti  il  sostegno  di
candidati. 
  5. Entro novanta giorni dalla pubblicazione dell'esito  elettorale,
i rappresentanti delle liste che hanno partecipato alle elezioni e  i
candidati eletti devono  presentare  all'Ufficio  di  presidenza  del
Consiglio provinciale un rendiconto  delle  spese  sostenute  per  la
campagna  elettorale  e  dei  contributi  finanziari   ricevuti.   Le
donazioni,  le  prestazioni  in   natura   e   i   servizi   ottenuti
gratuitamente vanno indicati solo se  superano  l'importo  ovvero  il
valore di 5.000,00 euro. Le giustificazioni di spesa vanno conservate
per il corso della legislatura anche dai candidati non eletti. 
  6. Agli obbligati che non hanno presentato il rendiconto  entro  il
termine previsto dal comma 5, e' inviata una comunicazione  di  avvio
del procedimento sanzionatorio da parte  dell'Ufficio  di  presidenza
del Consiglio provinciale,  con  l'indicazione  dell'ammontare  della
sanzione amministrativa e la  concessione  di  un  termine  di  venti
giorni dalla data di ricevimento della comunicazione  per  presentare
il rendiconto. 
  7. L'Ufficio di presidenza del Consiglio  provinciale  stipula  una
convenzione  per  la  verifica  dei  rendiconti  con  l'organismo  di
valutazione ai sensi dell'art. 24 della legge provinciale  23  aprile
1992, n. 10,  e  successive  modifiche.  L'organismo  di  valutazione
dell'amministrazione   verifica   la   regolarita'   dei   rendiconti
presentati. Per la verifica dei dati sono utilizzati anche i  listini
prezzi  dei  diversi  mezzi  d'informazione.   Qualora   risultassero
irregolarita', queste sono contestate  agli  interessati,  che  entro
trenta giorni possono presentare i relativi documenti. 
  8. In caso di superamento del limite massimo di spesa, l'Ufficio di
presidenza  applica  una  sanzione  amministrativa  pari  al   doppio
dell'importo per il quale e' stato superato il limite di  spesa.  Per
le spese o le donazioni non dichiarate, la sanzione amministrativa e'
pari al doppio dell'importo non dichiarato. 
  9. In caso di mancata presentazione  del  rendiconto,  la  sanzione
amministrativa applicata ammonta al  doppio  del  limite  massimo  di
spesa consentita. 
  10. Colui che nel corso della legislatura subentra nella carica  di
consigliere provinciale presenta il rendiconto entro  novanta  giorni
dalla  prestazione  del  giuramento  all'Ufficio  di  presidenza  del
Consiglio provinciale. Il procedimento di verifica e' svolto ai sensi
del presente articolo.