Art. 15 
 
        Designazione obbligatoria dei rappresentanti di lista 
 
  1. All'atto di deposito del contrassegno  di  cui  all'art.  14,  i
partiti o raggruppamenti politici devono designare un  rappresentante
effettivo  e  uno  supplente  del  partito  o   del   raggruppamento,
incaricati di effettuare la presentazione delle liste dei candidati e
dei relativi documenti. 
  2.  La  struttura  provinciale  competente  in  materia  elettorale
trasmette copia delle designazioni di cui  al  comma  1,  all'ufficio
elettorale centrale.