Art. 20 
 
               Esame e approvazione delle candidature 
 
  1. L'Ufficio elettorale centrale, entro il giorno  successivo  alla
scadenza del termine prestabilito all'art. 16, comma 1: 
    a) verifica se le liste dei candidati siano state presentate  nei
termini stabiliti e se esse siano sottoscritte dal  numero  richiesto
di elettori e comprendano  almeno  il  numero  minimo  di  candidati;
dichiara invalide le liste che non corrispondono a queste  condizioni
e riduce al limite prescritto quelle contenenti un  numero  eccedente
di candidati, cancellando gli ultimi nomi; 
    b) verifica se  le  liste  comprendono  una  quota  di  candidati
appartenenti a un genere  in  misura  superiore  a  quanto  stabilito
dall'art. 16, comma 8; cancella dalle  liste  i  nomi  dei  candidati
appartenenti al genere in esubero, a  partire  dall'ultimo  candidato
del medesimo genere utilmente collocato in lista; 
    c)  ricusa  le  liste  contraddistinte   con   contrassegno   non
depositato nei termini o con le modalita' di cui all'art. 16; 
    d) cancella dalle  liste  i  nomi  dei  candidati  nel  caso  sia
accertata la sussistenza a loro carico  di  alcuna  delle  condizioni
previste all'art. 6, o qualora, in riferimento  agli  stessi,  manchi
ovvero  sia  incompleta  la  dichiarazione  di   accettazione   della
candidatura prescritta dall'art.  17,  integrata  dal  certificato  o
dalla dichiarazione di appartenenza o di aggregazione  ad  un  gruppo
linguistico, nonche' i nominativi  di  coloro  che  non  compiano  il
diciottesimo anno di eta' entro il giorno stabilito per l'elezione  e
di  quelli  che,  alla  data  di  pubblicazione  del   manifesto   di
convocazione dei comizi  elettorali,  non  risultano  iscritti  nelle
liste elettorali di un comune della provincia; 
    e) verifica se candidati risultano compresi in piu' di una lista;
in tal caso cancella i nominativi dei candidati compresi nelle  liste
presentate in un momento successivo; 
    f) assegna un numero  ai  singoli  candidati  di  ciascuna  lista
ammessa, seguendo l'ordine in  cui  i  candidati  risultano  elencati
nella lista; 
    g) stabilisce, mediante sorteggio, l'ordine delle liste  ammesse,
assegnando a ciascuna un numero progressivo; a tale sorteggio possono
assistere, qualora lo richiedano, i delegati delle liste. 
  2. L'Ufficio  elettorale  centrale  trasmette  immediatamente  alla
Giunta  provinciale  l'originale  delle  candidature  e  delle  liste
definitive corredate dai relativi allegati nonche' un  esemplare  del
verbale stesso per dare atto degli adempimenti di cui sopra e per  la
predisposizione del manifesto delle candidature di cui  all'art.  21.
Viene data altresi' immediata  comunicazione  ai  presentatori  delle
liste delle decisioni di cui al presente articolo.