Art. 20 Esame e approvazione delle candidature 1. L'Ufficio elettorale centrale, entro il giorno successivo alla scadenza del termine prestabilito all'art. 16, comma 1: a) verifica se le liste dei candidati siano state presentate nei termini stabiliti e se esse siano sottoscritte dal numero richiesto di elettori e comprendano almeno il numero minimo di candidati; dichiara invalide le liste che non corrispondono a queste condizioni e riduce al limite prescritto quelle contenenti un numero eccedente di candidati, cancellando gli ultimi nomi; b) verifica se le liste comprendono una quota di candidati appartenenti a un genere in misura superiore a quanto stabilito dall'art. 16, comma 8; cancella dalle liste i nomi dei candidati appartenenti al genere in esubero, a partire dall'ultimo candidato del medesimo genere utilmente collocato in lista; c) ricusa le liste contraddistinte con contrassegno non depositato nei termini o con le modalita' di cui all'art. 16; d) cancella dalle liste i nomi dei candidati nel caso sia accertata la sussistenza a loro carico di alcuna delle condizioni previste all'art. 6, o qualora, in riferimento agli stessi, manchi ovvero sia incompleta la dichiarazione di accettazione della candidatura prescritta dall'art. 17, integrata dal certificato o dalla dichiarazione di appartenenza o di aggregazione ad un gruppo linguistico, nonche' i nominativi di coloro che non compiano il diciottesimo anno di eta' entro il giorno stabilito per l'elezione e di quelli che, alla data di pubblicazione del manifesto di convocazione dei comizi elettorali, non risultano iscritti nelle liste elettorali di un comune della provincia; e) verifica se candidati risultano compresi in piu' di una lista; in tal caso cancella i nominativi dei candidati compresi nelle liste presentate in un momento successivo; f) assegna un numero ai singoli candidati di ciascuna lista ammessa, seguendo l'ordine in cui i candidati risultano elencati nella lista; g) stabilisce, mediante sorteggio, l'ordine delle liste ammesse, assegnando a ciascuna un numero progressivo; a tale sorteggio possono assistere, qualora lo richiedano, i delegati delle liste. 2. L'Ufficio elettorale centrale trasmette immediatamente alla Giunta provinciale l'originale delle candidature e delle liste definitive corredate dai relativi allegati nonche' un esemplare del verbale stesso per dare atto degli adempimenti di cui sopra e per la predisposizione del manifesto delle candidature di cui all'art. 21. Viene data altresi' immediata comunicazione ai presentatori delle liste delle decisioni di cui al presente articolo.