Art. 21 
 
            Pubblicazione del manifesto delle candidature 
 
  1. Il presidente della Provincia provvede per la  preparazione  del
manifesto delle candidature che  deve  contenere  i  contrassegni  di
lista, il numero progressivo assegnato a ciascuna lista e il cognome,
nome - eventualmente il soprannome, nome volgare e cognome di cui  ai
commi 7 e 9 dell'art. 16 -, luogo e data di nascita, l'appartenenza o
l'aggregazione a un gruppo linguistico nonche' il numero  progressivo
assegnato ai candidati di ciascuna lista. 
  2. Il manifesto recante la firma, anche a  stampa,  del  presidente
dell'Ufficio elettorale centrale,  e'  tempestivamente  trasmesso  in
congruo  numero  dalla  Giunta  provinciale  ai  sindaci,   i   quali
provvedono per la pubblicazione all'albo comunale e in  altri  luoghi
pubblici entro  il  quindicesimo  giorno  anteriore  a  quello  della
votazione.