Art. 21 Pubblicazione del manifesto delle candidature 1. Il presidente della Provincia provvede per la preparazione del manifesto delle candidature che deve contenere i contrassegni di lista, il numero progressivo assegnato a ciascuna lista e il cognome, nome - eventualmente il soprannome, nome volgare e cognome di cui ai commi 7 e 9 dell'art. 16 -, luogo e data di nascita, l'appartenenza o l'aggregazione a un gruppo linguistico nonche' il numero progressivo assegnato ai candidati di ciascuna lista. 2. Il manifesto recante la firma, anche a stampa, del presidente dell'Ufficio elettorale centrale, e' tempestivamente trasmesso in congruo numero dalla Giunta provinciale ai sindaci, i quali provvedono per la pubblicazione all'albo comunale e in altri luoghi pubblici entro il quindicesimo giorno anteriore a quello della votazione.