Art. 22 
 
                       Caratteristiche, stampa 
                 e consegna delle schede elettorali 
 
  1. Il presidente della  Provincia  provvede  per  la  stampa  delle
schede sulla base delle decisioni di cui all'art. 20. 
  2. Le schede elettorali sono di carta consistente di tipo  unico  e
di identico colore. La stampa delle schede deve  garantire  che  ogni
simbolo sia riprodotto con i propri colori originali. La stampa delle
schede e' accompagnata dalle speciali misure di sicurezza disposte in
occasione delle elezioni politiche per l'analogo servizio. 
  3. Le schede sono redatte in lingua italiana e  tedesca  e  per  le
localita' ladine altresi' in lingua ladina. 
  4. Le schede elettorali riportano i  contrassegni  di  lista  e  lo
spazio per l'espressione del voto  di  preferenza  su  quattro  linee
orizzontali,  secondo  le  caratteristiche  essenziali  del   modello
descritto di cui all'allegato A della presente  legge.  Sono  vietati
altri segni o indicazioni. Il contrassegno della lista  e  lo  spazio
per  l'espressione  del  voto  di   preferenza   sono   disposti   in
progressione  verticale,  secondo  quanto   stabilito   mediante   il
sorteggio di cui all'art. 20 dall'Ufficio elettorale centrale. 
  5. Le schede elettorali sono consegnate agli uffici  elettorali  di
sezione debitamente piegate.