Art. 22 Caratteristiche, stampa e consegna delle schede elettorali 1. Il presidente della Provincia provvede per la stampa delle schede sulla base delle decisioni di cui all'art. 20. 2. Le schede elettorali sono di carta consistente di tipo unico e di identico colore. La stampa delle schede deve garantire che ogni simbolo sia riprodotto con i propri colori originali. La stampa delle schede e' accompagnata dalle speciali misure di sicurezza disposte in occasione delle elezioni politiche per l'analogo servizio. 3. Le schede sono redatte in lingua italiana e tedesca e per le localita' ladine altresi' in lingua ladina. 4. Le schede elettorali riportano i contrassegni di lista e lo spazio per l'espressione del voto di preferenza su quattro linee orizzontali, secondo le caratteristiche essenziali del modello descritto di cui all'allegato A della presente legge. Sono vietati altri segni o indicazioni. Il contrassegno della lista e lo spazio per l'espressione del voto di preferenza sono disposti in progressione verticale, secondo quanto stabilito mediante il sorteggio di cui all'art. 20 dall'Ufficio elettorale centrale. 5. Le schede elettorali sono consegnate agli uffici elettorali di sezione debitamente piegate.