Art. 23 Costituzione degli uffici elettorali di sezione 1. Per ciascuna sezione elettorale e' costituito un ufficio elettorale composto dal presidente, da tre scrutatori e dal segretario. Qualora nella circoscrizione dell'ufficio elettorale di sezione si trovino ospedali o case di cura con meno di cento posti letto, l'ufficio elettorale di sezione e' composto dal presidente, da quattro scrutatori e da un segretario. 2. Il presidente dell'ufficio elettorale di sezione e' scelto con le modalita' di cui al comma 5, tra le persone che: a) siano iscritte nelle liste elettorali del comune alla data di pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi elettorali; b) abbiano diritto di voto per l'elezione del Consiglio provinciale; c) siano in possesso di titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria superiore; d) siano in possesso dell'attestato di conoscenza delle lingue tedesca e italiana ai sensi dell'art. 4, comma 3, cifra 3, del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, e successive modifiche; e) siano in possesso, per i comuni ladini, dell'attestato di conoscenza della lingua ladina ai sensi dell'art. 3, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, e successive modifiche; f) siano iscritte nell'albo delle persone idonee all'ufficio di presidente dell'ufficio elettorale. 3. Gli scrutatori e il segretario dell'ufficio elettorale di sezione sono scelti, con le modalita' di cui al comma 5, tra le persone che: a) siano iscritte nelle liste elettorali del comune alla data di pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi elettorali; b) abbiano diritto di voto nelle elezioni provinciali; c) abbiano assolto gli obblighi scolastici; d) siano iscritte nell'albo degli scrutatori di cui alla legge 8 marzo 1989, n. 95, nel rispettivo comune. 4. Non possono assumere la funzione di componente dell'ufficio elettorale di sezione: a) gli appartenenti a Forze armate in servizio; b) gli ufficiali sanitari e i medici di base; c) i segretari comunali e i dipendenti dei comuni, addetti o comandati a prestare servizio presso gli uffici elettorali comunali; d) i candidati all'elezione del Consiglio provinciale. 5. Tra il venticinquesimo e il ventesimo giorno antecedenti l'elezione, il responsabile dell'ufficio elettorale comunale, in seduta pubblica, preannunziata due giorni prima con avviso affisso nell'albo pretorio del comune, alla presenza dei rappresentanti di lista della prima sezione del comune, se designati - in caso contrario, alla presenza dei rappresentanti di lista dei successivi uffici elettorali di sezioni in ordine crescente, procede: a) alla nomina, per ogni sezione elettorale del comune, del presidente, del segretario e di scrutatori in numero pari a quello occorrente; b) alla formazione di una graduatoria di nominativi di presidenti, di segretari e di scrutatori per sostituire le persone nominate ai sensi della lettera a), in caso di eventuale impedimento. 6. Qualora il numero dei nominativi sorteggiati ai sensi del comma 5 non sia sufficiente, l'ufficio elettorale del comune procede a ulteriore nomina fra gli iscritti nelle liste elettorali del comune stesso. 7. Alle persone nominate il sindaco notifica, nel piu' breve tempo possibile e al piu' tardi non oltre il quindicesimo giorno precedente le elezioni, l'avvenuta nomina. 8. L'eventuale grave impedimento ad assolvere l'incarico deve essere comunicato, entro quarantotto ore dalla notifica della nomina, al sindaco che provvede a sostituire le persone impedite con gli elettori ricompresi nella graduatoria di cui al comma 5, lettera b). La nomina e' notificata agli interessati non oltre il terzo giorno antecedente le elezioni. 9. L'indennita' dei componenti dell'ufficio elettorale di sezione corrisponde a quella prevista per l'elezione della Camera dei deputati, salvo che con decreto del presidente della Provincia non sia determinata un'indennita' maggiore.