Art. 25 Accertamento dell'esistenza e del buon stato dei materiali di arredamento 1. Entro quindici giorni dalla pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi elettorali, il sindaco o un assessore da lui delegato, con l'assistenza del segretario comunale, accerta l'esistenza e il buon stato delle urne, dei tavoli, dei tramezzi, delle cabine e di quant'altro necessario per l'arredamento delle varie sezioni. Dello svolgimento e dell'esito dell'accertamento e' data comunicazione alla struttura provinciale competente in materia elettorale. 2. Trascorso inutilmente il termine di cui al comma 1, il presidente della Provincia, ove sia il caso, provvede a far eseguire le predette operazioni anche a mezzo di un commissario.