Art. 25 
 
Accertamento  dell'esistenza  e  del  buon  stato  dei  materiali  di
                             arredamento 
 
  1.  Entro  quindici  giorni  dalla  pubblicazione  del  decreto  di
convocazione dei comizi elettorali, il sindaco o un assessore da  lui
delegato,  con  l'assistenza   del   segretario   comunale,   accerta
l'esistenza e il buon stato delle urne,  dei  tavoli,  dei  tramezzi,
delle cabine e di  quant'altro  necessario  per  l'arredamento  delle
varie sezioni. Dello svolgimento e  dell'esito  dell'accertamento  e'
data comunicazione alla struttura provinciale competente  in  materia
elettorale. 
  2.  Trascorso  inutilmente  il  termine  di  cui  al  comma  1,  il
presidente della Provincia, ove sia il caso, provvede a far  eseguire
le predette operazioni anche a mezzo di un commissario.