Art. 26 
 
             Caratteristiche della sala della votazione 
 
  1. La sala della votazione deve avere  una  sola  porta  d'ingresso
aperta al pubblico. 
  2. Le urne sono posizionate sul tavolo della sala  di  votazione  e
devono essere sempre visibili a tutti. 
  3. Ogni sala deve avere da due  a  quattro  cabine  destinate  alla
votazione, o, quanto meno, da due a  quattro  tavoli  separati  l'uno
dall'altro, addossati a una parete a conveniente distanza dal  tavolo
dell'ufficio, e muniti da ogni parte  di  ripari,  in  modo  che  sia
assicurata l'assoluta segretezza del voto. Le porte e le finestre che
siano nella parete adiacente ai tavoli, ad una distanza minore di due
metri dal loro spigolo piu' vicino, devono essere chiuse in  modo  da
impedire la vista e ogni comunicazione dal di fuori. 
  4. Nella sala della votazione o in quella di accesso alla medesima,
devono essere affissi i manifesti con  le  liste  dei  candidati,  un
manifesto  recante  le  principali  norme  per  la  votazione  ed  un
manifesto  indicante  le  principali  sanzioni  penali  previste  dal
decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361.