Art. 29 
 
                     Elettori che possono votare 
                 nell'ufficio elettorale di sezione 
 
  1. Ha diritto di votare nella sezione: 
    a) chi e' iscritto nella lista degli elettori della sezione; 
    b) chi si presenta munito di sentenza di  Corte  d'Appello  o  di
attestazione del sindaco rilasciata ai  sensi  dell'art.  32-bis  del
decreto del Presidente della Repubblica 20  marzo  1967,  n.  223,  e
successive modifiche, che lo dichiarano elettore del comune; 
    c) il presidente,  gli  scrutatori,  il  segretario  dell'ufficio
elettorale di sezione, i rappresentanti  delle  liste  dei  candidati
qualora nell'atto di nomina  sia  stata  prescelta  per  il  voto  la
sezione medesima, nonche' gli ufficiali  e  gli  agenti  della  Forza
pubblica in servizio di ordine pubblico, purche' iscritti nelle liste
elettorali di un comune della provincia; 
    d) gli elettori non deambulanti ai sensi dell'art. 35; 
    e) i candidati. 
  2. Gli elettori di cui alle lettere b), c), d) ed e) sono  iscritti
in calce alla lista elettorale di sezione.