Art. 29 Elettori che possono votare nell'ufficio elettorale di sezione 1. Ha diritto di votare nella sezione: a) chi e' iscritto nella lista degli elettori della sezione; b) chi si presenta munito di sentenza di Corte d'Appello o di attestazione del sindaco rilasciata ai sensi dell'art. 32-bis del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, e successive modifiche, che lo dichiarano elettore del comune; c) il presidente, gli scrutatori, il segretario dell'ufficio elettorale di sezione, i rappresentanti delle liste dei candidati qualora nell'atto di nomina sia stata prescelta per il voto la sezione medesima, nonche' gli ufficiali e gli agenti della Forza pubblica in servizio di ordine pubblico, purche' iscritti nelle liste elettorali di un comune della provincia; d) gli elettori non deambulanti ai sensi dell'art. 35; e) i candidati. 2. Gli elettori di cui alle lettere b), c), d) ed e) sono iscritti in calce alla lista elettorale di sezione.