Art. 3 
 
                          Sistema elettivo 
 
  1. Il territorio della provincia di Bolzano  costituisce  un  unico
collegio elettorale per l'elezione del Consiglio provinciale. 
  2.  Il  Consiglio   provinciale   e'   composto   da   trentacinque
consiglieri. 
  3. In attuazione dell'art. 48, comma 2, dello Statuto speciale,  al
gruppo  linguistico  ladino  spetta  almeno  un  seggio  in  seno  al
Consiglio provinciale.  La  garanzia  di  rappresentanza  del  gruppo
linguistico ladino nel Consiglio provinciale e'  assicurata  in  base
alle norme contenute negli articoli 16, 17, 20, 53, comma 1,  lettera
f), 55, 56, 57, 58 e 63 della presente legge.