Art. 30 
 
            Forze armate, militari e appartenenti a corpi 
          militarmente organizzati e alla polizia di Stato 
 
  1. I militari  delle  Forze  armate  e  gli  appartenenti  a  corpi
organizzati  militarmente  al  servizio  dello  Stato,  nonche'   gli
appartenenti alla polizia di Stato sono ammessi a votare  nel  comune
della provincia di Bolzano ove si  trovino  per  causa  di  servizio,
qualora iscritti nelle liste elettorali di un comune della  provincia
medesima. 
  2. Essi possono esercitare il voto in qualsiasi sezione elettorale,
previa esibizione di certificazione da cui risulti che sono  iscritti
nelle liste elettorali di un comune della provincia e  sono  iscritti
in una apposita lista aggiunta. 
  3. E' vietato ad essi di recarsi inquadrati o armati nelle  sezioni
elettorali.