Art. 35 
 
           Agevolazione dell'esercizio del diritto di voto 
 
  1. I comuni organizzano un adeguato servizio di trasporto  in  modo
da facilitare agli elettori portatori di handicap  il  raggiungimento
del seggio elettorale. 
  2. Per rendere piu' agevole l'esercizio del diritto  di  voto  agli
elettori non  deambulanti,  si  applicano  altresi'  le  disposizioni
contenute negli articoli 1 e 2 della legge 15 gennaio  1991,  n.  15.
Per gli elettori che soffrono di gravi patologie e che  pertanto  non
possono uscire di  casa  e  che  sono  permanentemente  collegati  ad
apparecchiature elettromedicali salvavita, si applica  l'art.  1  del
decreto-legge 3 gennaio 2006, n. 1,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 27 gennaio 2006, n. 22. 
  3. Per rendere  piu'  agevole  l'esercizio  del  diritto  di  voto,
l'Azienda sanitaria,  nei  tre  giorni  precedenti  la  consultazione
elettorale,  garantisce  in  ogni  comune  la  disponibilita'  di  un
adeguato numero di medici autorizzati al rilascio dei certificati  di
accompagnamento   di   cui   all'art.   40,    comma    5,    nonche'
dell'attestazione medica di cui all'art. 1  della  legge  15  gennaio
1991, n. 15.