Art. 39 
 
               Ordine pubblico e poteri del presidente 
 
  1. Il presidente dell'ufficio elettorale di sezione  puo'  disporre
degli agenti della Forza  pubblica  e  delle  Forze  armate  per  far
espellere o arrestare coloro che disturbano il regolare  procedimento
delle operazioni elettorali o commettono reato. 
  2. Gli agenti  della  Forza  pubblica  e  delle  Forze  armate  non
possono, senza la richiesta del presidente, entrare nella sala  della
votazione. 
  3. In caso di tumulti o di disordini nella sala o  nelle  immediate
adiacenze, gli ufficiali di  polizia  giudiziaria  possono  tuttavia,
anche senza richiesta del presidente, ma non contro la sua  volonta',
entrare nella sala della votazione  e  farsi  assistere  dalla  Forza
pubblica. Hanno pure accesso alla sala gli ufficiali  giudiziari  per
notificare al presidente proteste e reclami relativi alle  operazioni
elettorali di sezione. 
  4. Il presidente puo',  in  via  eccezionale,  di  sua  iniziativa,
disporre che la  Forza  pubblica  entri  e  resti  nella  sala  della
votazione,  anche  prima  dell'inizio  delle  operazioni  elettorali.
Qualora due scrutatori ne facciano richiesta  deve  disporre  in  tal
senso. 
  5. I responsabili delle autorita' civili e militari sono  tenuti  a
ottemperare alle richieste del presidente, anche  per  assicurare  il
libero accesso degli elettori alla sala della  votazione  o  impedire
assembramenti, anche nelle strade adiacenti. 
  6. Qualora abbia giustificato timore che possa  essere  turbato  il
regolare procedimento  delle  operazioni  elettorali  il  presidente,
sentiti gli scrutatori, puo', con ordinanza  motivata,  disporre  che
gli elettori che abbiano gia' votato  escano  dalla  sala  e  non  vi
rientrino se non dopo la chiusura della votazione. 
  7. Il presidente puo' disporre altresi' che gli elettori,  i  quali
indugiano  artificiosamente  nella   votazione   o   non   rispondono
all'invito a restituire la scheda, siano  allontanati  dalle  cabine,
previa restituzione della scheda che viene  immediatamente  annullata
con la sottoscrizione del presidente e di almeno  due  scrutatori,  e
siano riammessi a votare soltanto dopo che abbiano votato  gli  altri
elettori presenti.