Art. 43 
 
Espressione del voto per l'elezione del Consiglio provinciale -  Voto
                    di lista e voti di preferenza 
 
  1. La votazione per l'elezione del Consiglio provinciale avviene su
scheda unica, recante i  contrassegni  delle  liste  e  a  fianco  di
ciascun contrassegno lo spazio per esprimere i voti di preferenza per
i candidati alla carica di consigliere provinciale. 
  2. Una scheda valida rappresenta un voto di lista. Ciascun elettore
esprime il voto per la lista tracciando con la  matita  copiativa  un
segno sul contrassegno di tale lista. 
  3. Ciascun elettore ha diritto, inoltre, di esprimere quattro  voti
di preferenza per i candidati alla carica di consigliere  provinciale
compresi nella lista da lui votata. Il voto di preferenza si  esprime
scrivendo con la matita copiativa il cognome  e,  se  necessario,  il
nome e il cognome dei  candidati  nelle  apposite  righe  accanto  al
contrassegno della lista prescelta. Qualora il  candidato  abbia  due
cognomi l'elettore nel dare la preferenza puo'  scriverne  solo  uno.
L'indicazione deve  contenere  entrambi  i  cognomi,  quando  vi  sia
possibilita' di confusione fra piu' candidati, e all'occorrenza  data
e luogo di nascita. 
  4. L'indicazione delle preferenze non puo' essere  fatta  scrivendo
invece dei cognomi, i numeri con i quali  sono  contrassegnati  nella
lista i candidati preferiti. 
  5. Sono vietati altri segni o indicazioni.